CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04W1G9A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale per mancanza della condizione di procedibilità nel reato presupposto delle fattispecie criminose ai capi b) ed e), non è consentito in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; a ciò si aggiunge che è incontestato che il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (tra le altre: Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'ad 62, comma 1 n. 2 e della fattispecie lieve di cui all'art 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]