CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno per vizio processuale (carenza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice), ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato, in concorso, di un'autovettura - solo relativamente al trattamento sanzionatorio, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ( art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ) e rideterminando la pena. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denunzìa inosservanza dell'art. 511 cod. 4 cod. proc. pen.. Sostiene che la Corte di appello non ha considerato i motivi nuovi tempestivamente depositati dalla Difesa, omettendo di affrontare il tema della utilizzazione della denuncia della p.o., ai fini della affermazione di responsabilità, giacchè essa venne acquisita al fascicolo dibattimentale ai soli fini della procedibilità della azione penale, in violazione dell'art. 512 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo denuncia travisamento della prova, con riguardo al contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], in ordine al riconoscimento del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Va premesso che si è di fronte una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni in ordine alla affermazione di responsabilità, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 2. Il primo motivo, con il quale la Difesa ricorrente pone il problema contra legem, della denuncia presentata dalla persona offesa, è manifestamente infondato oltre che genericamente formulato, dal momento che la Difesa nulla deduce in ordine all'effettivo valore probatorio della denuncia; così come privo di specificità era il corrispondente motivo di appello ( motivi nuovi) giacchè ometteva di confrontarsi con la pertinente motivazione resa, sul punto, dal Tribunale, che aveva sottolineato come l'inserimento della denuncia nel fascicolo del dibattimento non avesse trovato alcuna opposizione delle parti. Né il ricorrente ha documentato in questa sede di essersi tempestivamente opposto all'inserimento nel fascicolo del dibattimento della denuncia della persona offesa. 2.1. La decisione è corretta e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che, con unanime orientamento, ha ripetutamente affermato che l'erroneo inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità, occorrendo che la parte interessata proponga tempestiva eccezione di inutilizzabilità entro il limite fissato dall'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 23608 del 11/05/2006 Rv. 234904). Cosicchè, qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione salvo che si tratti di atto non utilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. poiché acquisito secondo un procedimento "contra legem" (Sez. 2, n. 23608 del 11/05/2006 Rv. 234904; conf. Sez. 4, n. 33387 del 08/07/2008 Rv. 241573; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011 Rv. 250806; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014 (dep. 2015 ) Rv. 263261; Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016 Rv. 266995; Sez. 3 n. 24635 del 04/02/2021 Rv. 281781). Né può dirsi che la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013 Rv. 257630 - la Corte ha altresì ribadito che non resta integrabile l'inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. pen. sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, e quindi i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione). 2.2. A tanto deve aggiungersi che il fatto e la responsabilità del ricorrente restano acclarati anche sottraendo dalle fonti di prova la denuncia in questione ( c.d. prova di resistenza), in quanto fondata sulle dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], che riconobbe, visionando i filmati registrati dalla videocamera allocata nel parcheggio dell'ospedale di Scafati ( dove la persona offesa prestava servizio come infermiere e aveva parcheggiato la propria auto) i due autori del furto ( il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, mentre il Fienga è oggi Collaboratore di giustizia); subito dopo, il [OSCURATO:PERSONA] si recò presso l'abitazione, poco distante, del [OSCURATO:PERSONA], e ivi rinvenne l'auto della persona offesa, ferma nel parcheggio condominiale. La sentenza richiama, inoltre, i verbali di udienza e le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, senza oeprare alcun riferimento al contenuto della denuncia che risulta, dunque, ininfluente ai fini del giudizio di responsabilità. 3. Né ricorre il denunciato travisamento della testimonianza d el [OSCURATO:PERSONA] - cosicchè risulta infondato anche il secondo motivo - come dimostra con incontestabile chiarezza la trascrizione della deposizione allegata dalla Difesa, rispetto al quale la Corte di appello ha puntualmente sottolineato c- nel riscontrare l'analoga doglianza dell'appellante - come il teste [OSCURATO:PERSONA] riconobbe, nei filmati, entrambi gli autori del furto, che egli conosceva bene. [OSCURATO:PERSONA] omette anche in questo caso di confrontarsi con la motivazione fornita sul punto dal primo giudice, che ha evidenziato come il teste avesse riferito della buona qualità delle immagini e di come, la tesi opposta non si concilierebbe con la certa identificazione del correo, presso la cui abitazione - a riscontro del riconoscimento - venne, infatti, rinvenuta l'auto rubata poco prima. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in