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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 47777/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 08/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione monocratica in data 26/02/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per plurimi delitti di furto, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., previa qualificazione del fatto di cui al capo F) reato ai sensi dell'art. 624, 625 n. 2 cod. pen., ritenuta più grave la fattispecie di cui al capo G), confermava la sentenza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, in riferimento agli artt. 624- bis, cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, a seguito della qualificazione del fatto di cui al capo F) ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., avendo ritenuto più grave il fatto di cui al capo G), e non più quello di cui al capo F), ha determinato la pena base nella stessa misura fissata dal primo giudice, laddove questi aveva determinato la pena base nel minimo edittale in riferimento al capo F), mentre la Corte di merito si è discostata dai minimi edittali per la fattispecie di cui al capo G), violando il divieto di reformatio in peius; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la determinazione della pena risulta sprovvista di motivazione; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la determinazione dell'aumento a titolo di continuazione non è stata motivata dalla Corte di merito, pur a fronte di motivo di appello sul punto; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non sono state concesse le invocate circostanze attenuanti, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato; 2.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., 129, 529, 530, 531 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., essendo decorso il termine massimo di prescrizione per i reati di cui ai capi C), D), E), F), G), H), non essendo stato operato alcun aumento di pena per la recidiva; 2.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 163 e 175 cod. pen., in relazione alla mancata applicazione dei benefici di legge indicati con conseguente revoca delle pene accessorie.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato, quanto al motivo circa la determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, i reati a lui ascritti risultano estinti per prescrizione.

Il primo giudice aveva ritenuto più grave la fattispecie di cui al capo F) - plurimi furti in abitazione aggravati dalla violenza sulle cose, commessi il 20/12/2013, il 30/12/2013, il 04/01/2014, il 17/01/2014, il 21/01/2014 - e la pena base era stata individuata in anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa, senza alcun aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale, avendo il primo giudice espressamente ritenuto di non operare alcun aumento di pena in riferimento a tale circostanza aggravante.

La Corte di merito, a seguito della diversa qualificazione della fattispecie sub F) ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., ha ritenuto più grave il delitto di furto in appartamento di cui al capo G), commesso in data 07/01/2014, fissando la pena base in anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa, così come aveva ritenuto il primo giudice, in riferimento ad una ipotesi di plurimi furti in appartamento, ai sensi degli artt. 624-bis, 625 n. 2), cod. pen., come originariamente qualificata la fattispecie sub F).

In tal caso, quindi, deve, senza alcun dubbio, rilevarsi che - a fronte di una pena fissata, in considerazione dell'epoca dei fatti, tra un anno e sei anni di reclusione - la Corte di merito avrebbe dovuto estrinsecare il percorso valutativo sotteso alla individuazione della pena base in anni tre di reclusione in relazione al furto di cui al capo G), posto che tale pena si discostava dal minimo edittale, collocandosi a metà della forbice edittale prevista ratione temporis (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola; Rv. 255660; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiaritto e altri, Rv. 255825).

Nel caso di specie, quindi, sicuramente non può essere individuata una violazione del divieto di reformatio in peius, posto che la Corte di merito, a seguito della individuazione di un diverso reato rispetto al quale perimetrare la pena base, non era certamente tenuta ad adeguarsi al criterio seguito dal primo giudice, che aveva fissato la pena nel minimo edittale, ma era, tuttavia, tenuta a motivare il discostamento dalla pena minima nella individuazione della pena base.

Ciò rende il ricorso non manifestamente infondato, con conseguente rilevanza del termina massimo di prescrizione, posto che nessuna incidenza può avere la contestata recidiva, il cui aumento è stato espressamente escluso dal primo giudice, in assenza di cause di sospensione della prescrizione.

Ne discende che la fattispecie di cui al capo F), come qualificata in furto monoaggravato dalla Corte di merito, risulta senza alcun dubbio prescritta - quanto ai vari episodi contestati - alle date, rispettivamente, del 20/06/2021, 30/06/2021, 04/07/2021, 17/07/2021 21/07/2021.

Le fattispecie di cui ai capi A), B), C), D), E), G), H), I) - di cui all'art. 624-bis cod. pen. - risultano prescritte, rispettivamente, alla data del 22/09/2021, 20/09/2021, 08/08/2021, 08/08/2021, 15/08/2021, 09/09/2021, 26/10/2021.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 08/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione monocratica in data 26/02/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per plurimi delitti di furto, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., previa qualificazione del fatto di cui al capo F) reato ai sensi dell'art. 624, 625 n. 2 cod. pen., ritenuta più grave la fattispecie di cui al capo G), confermava la sentenza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, in riferimento agli artt. 624- bis, cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, a seguito della qualificazione del fatto di cui al capo F) ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., avendo ritenuto più grave il fatto di cui al capo G), e non più quello di cui al capo F), ha determinato la pena base nella stessa misura fissata dal primo giudice, laddove questi aveva determinato la pena base nel minimo edittale in riferimento al capo F), mentre la Corte di merito si è discostata dai minimi edittali per la fattispecie di cui al capo G), violando il divieto di reformatio in peius; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la determinazione della pena risulta sprovvista di motivazione; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la determinazione dell'aumento a titolo di continuazione non è stata motivata dalla Corte di merito, pur a fronte di motivo di appello sul punto; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non sono state concesse le invocate circostanze attenuanti, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato; 2.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., 129, 529, 530, 531 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., essendo decorso il termine massimo di prescrizione per i reati di cui ai capi C), D), E), F), G), H), non essendo stato operato alcun aumento di pena per la recidiva; 2.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 163 e 175 cod. pen., in relazione alla mancata applicazione dei benefici di legge indicati con conseguente revoca delle pene accessorie.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato, quanto al motivo circa la determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, i reati a lui ascritti risultano estinti per prescrizione. Il primo giudice aveva ritenuto più grave la fattispecie di cui al capo F) - plurimi furti in abitazione aggravati dalla violenza sulle cose, commessi il 20/12/2013, il 30/12/2013, il 04/01/2014, il 17/01/2014, il 21/01/2014 - e la pena base era stata individuata in anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa, senza alcun aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale, avendo il primo giudice espressamente ritenuto di non operare alcun aumento di pena in riferimento a tale circostanza aggravante. La Corte di merito, a seguito della diversa qualificazione della fattispecie sub F) ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., ha ritenuto più grave il delitto di furto in appartamento di cui al capo G), commesso in data 07/01/2014, fissando la pena base in anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa, così come aveva ritenuto il primo giudice, in riferimento ad una ipotesi di plurimi furti in appartamento, ai sensi degli artt. 624-bis, 625 n. 2), cod. pen., come originariamente qualificata la fattispecie sub F). In tal caso, quindi, deve, senza alcun dubbio, rilevarsi che - a fronte di una pena fissata, in considerazione dell'epoca dei fatti, tra un anno e sei anni di reclusione - la Corte di merito avrebbe dovuto estrinsecare il percorso valutativo sotteso alla individuazione della pena base in anni tre di reclusione in relazione al furto di cui al capo G), posto che tale pena si discostava dal minimo edittale, collocandosi a metà della forbice edittale prevista ratione temporis (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola; Rv. 255660; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiaritto e altri, Rv. 255825). Nel caso di specie, quindi, sicuramente non può essere individuata una violazione del divieto di reformatio in peius, posto che la Corte di merito, a seguito della individuazione di un diverso reato rispetto al quale perimetrare la pena base, non era certamente tenuta ad adeguarsi al criterio seguito dal primo giudice, che aveva fissato la pena nel minimo edittale, ma era, tuttavia, tenuta a motivare il discostamento dalla pena minima nella individuazione della pena base. Ciò rende il ricorso non manifestamente infondato, con conseguente rilevanza del termina massimo di prescrizione, posto che nessuna incidenza può avere la contestata recidiva, il cui aumento è stato espressamente escluso dal primo giudice, in assenza di cause di sospensione della prescrizione. Ne discende che la fattispecie di cui al capo F), come qualificata in furto monoaggravato dalla Corte di merito, risulta senza alcun dubbio prescritta - quanto ai vari episodi contestati - alle date, rispettivamente, del 20/06/2021, 30/06/2021, 04/07/2021, 17/07/2021 21/07/2021. Le fattispecie di cui ai capi A), B), C), D), E), G), H), I) - di cui all'art. 624-bis cod. pen. - risultano prescritte, rispettivamente, alla data del 22/09/2021, 20/09/2021, 08/08/2021, 08/08/2021, 15/08/2021, 09/09/2021, 26/10/2021. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così dec
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