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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06338/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25597/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.4177/12/2023, depositata in data 11/5/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4177/12/2023, depositata in data 11/5/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di rigetto de l ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento 2962018003325478000 (TARSU).

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarato l’Agente della riscossione privo di legittimazione passiva rispetto ai vizi relativi agli atti presupposti, alla motivazione del ruolo ed alla esecutività dello stesso (corrispondenti al II, III, IV motivo del ricorso introduttivo), ritenendo che l’unico soggetto legittimato passivamente fosse l’ente titolare della pretesa.

Il motivo è fondato.

1.1. In tema di legittimazione passiva dell’ente impositore o dell’agente della riscossione rispetto all’impugnazione dinanzi al giudice tributario della cartella di pagamento, l’indirizzo interpretativo di questa Corte, a partire da Cass., Sez.

Un., 27 luglio 2007, n. 16412, è consolidato nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (in termini, Cass. 11112/2025, che richiama Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295).

2. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., deducendo che, se il giudice di appello avesse esaminato il merito del secondo motivo di impugnazione, anziché dichiarare il difetto di legittimazione dell'appellato, l’avrebbe accolto, in mancanza di prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata.

Chiede, pertanto, che la causa sia decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento, per omessa notifica degli atti presupposti.

2.1. È evidente che l’errore sul difetto di legittimazione dell’ente di riscossione ha precluso l’esame del merito della questione della nullità della cartella per vizi degli atti presupposti; né detto esame può essere sollecitato in questa sede.

3. Col terzo motivo, si criticano la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., deducendo la carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento.

3.1. Il motivo resta assorbito rispetto alla questione dell’omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella esattoriale impugnata.

4. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il merito della causa, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25597/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.4177/12/2023, depositata in data 11/5/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4177/12/2023, depositata in data 11/5/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di rigetto de l ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento 2962018003325478000 (TARSU). Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarato l’Agente della riscossione privo di legittimazione passiva rispetto ai vizi relativi agli atti presupposti, alla motivazione del ruolo ed alla esecutività dello stesso (corrispondenti al II, III, IV motivo del ricorso introduttivo), ritenendo che l’unico soggetto legittimato passivamente fosse l’ente titolare della pretesa. Il motivo è fondato. 1.1. In tema di legittimazione passiva dell’ente impositore o dell’agente della riscossione rispetto all’impugnazione dinanzi al giudice tributario della cartella di pagamento, l’indirizzo interpretativo di questa Corte, a partire da Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412, è consolidato nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (in termini, Cass. 11112/2025, che richiama Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295). 2. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., deducendo che, se il giudice di appello avesse esaminato il merito del secondo motivo di impugnazione, anziché dichiarare il difetto di legittimazione dell'appellato, l’avrebbe accolto, in mancanza di prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata. Chiede, pertanto, che la causa sia decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento, per omessa notifica degli atti presupposti. 2.1. È evidente che l’errore sul difetto di legittimazione dell’ente di riscossione ha precluso l’esame del merito della questione della nullità della cartella per vizi degli atti presupposti; né detto esame può essere sollecitato in questa sede. 3. Col terzo motivo, si criticano la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., deducendo la carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento. 3.1. Il motivo resta assorbito rispetto alla questione dell’omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella esattoriale impugnata. 4. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il merito della causa, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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