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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10487/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06286/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 58, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Spallanzani n. 22/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, quarta sezione civile, n. 3212/2016, del 17 agosto 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento all’obbligo di vigilanza e di controllo delle attività poste in essere, in virtù di espressa procura, dalla società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. su un conto corrente bancario di appoggio acceso presso la medesima banca.

2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale ha rilevato: a) che la banca ha agito in forza di una procura rilasciata dalla cliente, avente a oggetto il vincolo delle somme risultanti sul conto a garanzia del regolamento delle operazioni finanziarie poste in essere per suo conto dalla finanziaria Inforex; b) che, pertanto, trattandosi di un atto unilaterale e non di un contratto, non potevano trovare accoglimento le doglianze inerenti alla vessatorietà delle clausole della procura e alla connessa violazione degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.; c) che, in relazione all’interpretazione dell’incarico conferito alla banca, lo stesso si qualificava come atto unilaterale di procura e non come contratto di mandato, in relazione al quale mancava la precisazione, da parte della cliente, delle ragioni per le quali la banca sarebbe stata onerata dell’obbligo di rilevare la mancata corrispondenza tra i prelievi r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 eseguiti da Inforex e il contratto intercorso tra quest’ultima e la Bisogno; d) che le operazioni di Inforex sul conto di appoggio erano avvenute nel rispetto dell’operatività concessa dalla stessa Bisogno alla predetta finanziaria, sicché non sussisteva in capo alla banca alcun obbligo di attivare sistemi di sicurezza o di informativa a tutela della correntista, posto che non vi era deduzione che le operazioni effettuate e regolate in conto si sottraessero alla tipologia di operazioni bancarie pattiziamente consentite; e) nessuna spiegazione la correntista aveva fornito della ragione per cui la nullità del contratto stipulato tra le medesima e Inforex avrebbe comportato l’automatica nullità della procura a operare sul conto in favore di Inforex.

4. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «1.1) Violazione dell’art. 34 D. Lgs. 206/2005 (c.d.

“Codice del consumo”) e più in generale dei principi in tema di collegamento negoziale con riferimento agli artt. 33 e 36 del citato Codice, 117 e 127 D. ls. 385/1993 (T.U.

Bancario) e degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) 1.2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 c.p.c. (giudicato interno) e per essere la statuizione fondata su una motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).». r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 b.

Secondo motivo: «2.1) Violazione degli artt. 1362 1° comma, 1363, 1367 cod.

Civ., con riferimento alla “procura-disposizione di vincolo (“Vincolo B”)” (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) 2.2) Violazione degli artt. 1703 e 1387 cod. civ., nonché del principio secondo cui il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa costituiscono elementi sufficienti per far affermare che la stessa è stata conferita ed inerisce ad un rapporto di mandato (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) 2.3) Nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». c.

Terzo motivo: «3) Nullità della sentenza per non aver pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su uno specifico motivo di appello riguardante la nullità del contratto di home banking per carenza della forma scritta (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». d.

Quarto motivo: «4) Omesso esame di fatti controversi e decisivi, riguardanti le deduzioni svolte dalla ricorrente con i motivi di appello in ordine alla non riconducibilità delle operazioni poste in essere dalla Inforex a quelle autorizzate ed in ordine agli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sulla Banca (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)». e.

Quinto motivo: «5.1) Violazione dell’art. 1419 comma 1 cod. civ. e del principio, applicabile ai contratti funzionalmente collegati con rapporto di reciproca interdipendenza, “simul stabunt simul cadent” r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 5.2) Nullità della sentenza per non aver pronunciato su un profilo del motivo di appello riguardante la responsabilità della Banca per aver consentito alla Inforex di effettuare operazioni sul conto quantunque priva della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione (art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.)».

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

3. Il primo motivo, nella parte sopra riassunta sub. 1.1) è inammissibile poiché la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di collegamento negoziale tra la “disposizione di vincolo” e il contratto di intermediazione, espressamente argomentando la natura di atto unilaterale della citata procura.

Tale interpretazione è insindacabile in questa sede, siccome motivata in maniera del tutto intellegibile nella motivazione della sentenza impugnata; peraltro, la mancata allegazione e/o trascrizione del contenuto del contratto di intermediazione finanziaria non consente a questa Corte alcuna verifica di quanto lamentato.

Nella parte sopra riassunta sub. 1.2) il motivo è infondato, poiché il giudicato interno che sia assume violato è identificato non in una pronuncia avente attitudine al giudicato in quanto relativa a una domanda giudiziale, bensì in relazione a un’affermazione del Tribunale contenuta nella motivazione della sentenza – peraltro di rigetto della domanda della Bisogno – inerente esclusivamente alla qualificazione giuridica della natura degli atti sottoscritti tra le parti, e minimante riferibile alla statuizione finale di rigetto, come tale del tutto inidonea a consolidarsi a mente dell’art. 324 cod. proc. civ.; la censura è infondata anche nella parte in cui deduce la nullità della sentenza per aver motivato in maniera soltanto apparente, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dell’esatto contrario, avendo la Corte territoriale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

4. Il secondo motivo, nella parte sopra riassunta sub. 2.1), è inammissibile, poiché non deduce le ragioni della lamentata erroneità della qualificazione del rapporto obbligatorio instauratosi tra la banca e la ricorrente in termini di procura e non di contratto di mandato; la censura, in effetti, si limita a contrapporre alla motivazione della Corte territoriale, che ha concluso per l’unilateralità della manifestazione della volontà della Bisogno inerente alla concessione a Inforex della facoltà di operare sul conto corrente acceso presso la banca, una propria diversa conclusione in termini di qualificazione del negozio come mandato, con conseguente sua nullità per ragioni connesse alla vessatorietà di alcune clausole.

Il tutto, però, senza preventivamente dedurre e argomentare quali siano gli indici dai quali desumere la falsa applicazione da parte della Corte di appello delle regole ermeneutiche denunciate come lese.

Nella parte sopra riassunta sub. 2.2) la censura è parimenti inammissibile, perché è fondata sulla pretesa falsa applicazione delle regole sul mandato, senza tuttavia che la qualificazione del negozio in termini di atto unilaterale, effettuata dal giudice di appello, sia stata in qualsiasi modo efficacemente contestata, se non con un riferimento a un non meglio identificato, né effettivamente identificabile, “principio” secondo il quale il “conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa costituiscono elementi sufficienti per far affermare r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 che la stessa è stata conferita ed inerisce ad un rapporto di mandato”; principio dal quale, peraltro, il motivo di ricorso non fa discendere alcuna conseguenza giuridica ai fini della necessaria dimostrazione della rilevanza dell’asserita diversa qualificazione.

5. Il terzo motivo è inammissibile, perché non spiega per quale ragione le modalità di operatività sul conto, pattuite tra la Bisogno e la banca (nella specie home banking), rilevassero ai fini dell’affermazione della responsabilità della banca, in presenza, come più volte rilevato, di una motivazione che, interpretando il complessivo rapporto intrattenuto tra le parti, ha escluso che vi fosse alcuna allegazione, ancor prima che prova, delle ragioni per le quali la banca avrebbe dovuto rilevare la legittimità dell’operato di Inforex, in relazione al contratto da questa stipulato con la sola Bisogno.

6. Il quarto motivo è inammissibile, poiché la censura risulta formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed è pertanto limitata alla denuncia del solo omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario - rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile l’omessa o erronea valutazione di deduzioni difensive, che caratterizza invece la censura in esame.

7. Il quinto motivo, nella parte sopra riassunta sub. 5.1), è inammissibile poiché, come già argomentato a commento del primo motivo, non contrasta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha qualificato come atto unilaterale la disposizione r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 di vincolo rilasciata dalla Bisogno sul conto corrente, affidandosi, peraltro, a un non meglio identificato, né effettivamente identificabile principio “simul stabunt simul cadent”, asseritamente applicabile ai contratti collegati.

Parimenti inammissibile, per la medesima ragione, è la parte di censura sopra riassunta sub. 5.2), perché si basa sul presupposto, non affrontato dalla Corte di appello, che sia stata data dimostrazione del collegamento negoziale tra Inforex e le parti del presente giudizio; la censura non spiega come, dove e quando nella fase di merito sia stata introdotta la questione del collegamento negoziale, né sulla base di quale contratto tale collegamento sia identificabile né, infine, i motivi per cui le conseguenze di nullità formali del predetto contratto dovrebbero incidere sul conto corrente.

Da ultimo, va rilevato che anche la questione della mancata autorizzazione della ricorrente alle operazioni è semplicemente affermata, senza che ne siano delineati i collegamenti logico-giuridici con le diverse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, non essendo nemmeno dedotto quale sia stato l’inadempimento della banca a fronte del contenuto della disposizione di vincolo.

8. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06286/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 58, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Spallanzani n. 22/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, quarta sezione civile, n. 3212/2016, del 17 agosto 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento all’obbligo di vigilanza e di controllo delle attività poste in essere, in virtù di espressa procura, dalla società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. su un conto corrente bancario di appoggio acceso presso la medesima banca. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale ha rilevato: a) che la banca ha agito in forza di una procura rilasciata dalla cliente, avente a oggetto il vincolo delle somme risultanti sul conto a garanzia del regolamento delle operazioni finanziarie poste in essere per suo conto dalla finanziaria Inforex; b) che, pertanto, trattandosi di un atto unilaterale e non di un contratto, non potevano trovare accoglimento le doglianze inerenti alla vessatorietà delle clausole della procura e alla connessa violazione degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.; c) che, in relazione all’interpretazione dell’incarico conferito alla banca, lo stesso si qualificava come atto unilaterale di procura e non come contratto di mandato, in relazione al quale mancava la precisazione, da parte della cliente, delle ragioni per le quali la banca sarebbe stata onerata dell’obbligo di rilevare la mancata corrispondenza tra i prelievi r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 eseguiti da Inforex e il contratto intercorso tra quest’ultima e la Bisogno; d) che le operazioni di Inforex sul conto di appoggio erano avvenute nel rispetto dell’operatività concessa dalla stessa Bisogno alla predetta finanziaria, sicché non sussisteva in capo alla banca alcun obbligo di attivare sistemi di sicurezza o di informativa a tutela della correntista, posto che non vi era deduzione che le operazioni effettuate e regolate in conto si sottraessero alla tipologia di operazioni bancarie pattiziamente consentite; e) nessuna spiegazione la correntista aveva fornito della ragione per cui la nullità del contratto stipulato tra le medesima e Inforex avrebbe comportato l’automatica nullità della procura a operare sul conto in favore di Inforex. 4. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1.1) Violazione dell’art. 34 D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”) e più in generale dei principi in tema di collegamento negoziale con riferimento agli artt. 33 e 36 del citato Codice, 117 e 127 D. ls. 385/1993 (T.U. Bancario) e degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) 1.2) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 c.p.c. (giudicato interno) e per essere la statuizione fondata su una motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).». r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 b. Secondo motivo: «2.1) Violazione degli artt. 1362 1° comma, 1363, 1367 cod. Civ., con riferimento alla “procura-disposizione di vincolo (“Vincolo B”)” (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) 2.2) Violazione degli artt. 1703 e 1387 cod. civ., nonché del principio secondo cui il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa costituiscono elementi sufficienti per far affermare che la stessa è stata conferita ed inerisce ad un rapporto di mandato (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) 2.3) Nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». c. Terzo motivo: «3) Nullità della sentenza per non aver pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su uno specifico motivo di appello riguardante la nullità del contratto di home banking per carenza della forma scritta (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». d. Quarto motivo: «4) Omesso esame di fatti controversi e decisivi, riguardanti le deduzioni svolte dalla ricorrente con i motivi di appello in ordine alla non riconducibilità delle operazioni poste in essere dalla Inforex a quelle autorizzate ed in ordine agli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sulla Banca (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)». e. Quinto motivo: «5.1) Violazione dell’art. 1419 comma 1 cod. civ. e del principio, applicabile ai contratti funzionalmente collegati con rapporto di reciproca interdipendenza, “simul stabunt simul cadent” r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 5.2) Nullità della sentenza per non aver pronunciato su un profilo del motivo di appello riguardante la responsabilità della Banca per aver consentito alla Inforex di effettuare operazioni sul conto quantunque priva della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione (art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.)». 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3. Il primo motivo, nella parte sopra riassunta sub. 1.1) è inammissibile poiché la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di collegamento negoziale tra la “disposizione di vincolo” e il contratto di intermediazione, espressamente argomentando la natura di atto unilaterale della citata procura. Tale interpretazione è insindacabile in questa sede, siccome motivata in maniera del tutto intellegibile nella motivazione della sentenza impugnata; peraltro, la mancata allegazione e/o trascrizione del contenuto del contratto di intermediazione finanziaria non consente a questa Corte alcuna verifica di quanto lamentato. Nella parte sopra riassunta sub. 1.2) il motivo è infondato, poiché il giudicato interno che sia assume violato è identificato non in una pronuncia avente attitudine al giudicato in quanto relativa a una domanda giudiziale, bensì in relazione a un’affermazione del Tribunale contenuta nella motivazione della sentenza – peraltro di rigetto della domanda della Bisogno – inerente esclusivamente alla qualificazione giuridica della natura degli atti sottoscritti tra le parti, e minimante riferibile alla statuizione finale di rigetto, come tale del tutto inidonea a consolidarsi a mente dell’art. 324 cod. proc. civ.; la censura è infondata anche nella parte in cui deduce la nullità della sentenza per aver motivato in maniera soltanto apparente, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dell’esatto contrario, avendo la Corte territoriale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016. 4. Il secondo motivo, nella parte sopra riassunta sub. 2.1), è inammissibile, poiché non deduce le ragioni della lamentata erroneità della qualificazione del rapporto obbligatorio instauratosi tra la banca e la ricorrente in termini di procura e non di contratto di mandato; la censura, in effetti, si limita a contrapporre alla motivazione della Corte territoriale, che ha concluso per l’unilateralità della manifestazione della volontà della Bisogno inerente alla concessione a Inforex della facoltà di operare sul conto corrente acceso presso la banca, una propria diversa conclusione in termini di qualificazione del negozio come mandato, con conseguente sua nullità per ragioni connesse alla vessatorietà di alcune clausole. Il tutto, però, senza preventivamente dedurre e argomentare quali siano gli indici dai quali desumere la falsa applicazione da parte della Corte di appello delle regole ermeneutiche denunciate come lese. Nella parte sopra riassunta sub. 2.2) la censura è parimenti inammissibile, perché è fondata sulla pretesa falsa applicazione delle regole sul mandato, senza tuttavia che la qualificazione del negozio in termini di atto unilaterale, effettuata dal giudice di appello, sia stata in qualsiasi modo efficacemente contestata, se non con un riferimento a un non meglio identificato, né effettivamente identificabile, “principio” secondo il quale il “conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa costituiscono elementi sufficienti per far affermare r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 che la stessa è stata conferita ed inerisce ad un rapporto di mandato”; principio dal quale, peraltro, il motivo di ricorso non fa discendere alcuna conseguenza giuridica ai fini della necessaria dimostrazione della rilevanza dell’asserita diversa qualificazione. 5. Il terzo motivo è inammissibile, perché non spiega per quale ragione le modalità di operatività sul conto, pattuite tra la Bisogno e la banca (nella specie home banking), rilevassero ai fini dell’affermazione della responsabilità della banca, in presenza, come più volte rilevato, di una motivazione che, interpretando il complessivo rapporto intrattenuto tra le parti, ha escluso che vi fosse alcuna allegazione, ancor prima che prova, delle ragioni per le quali la banca avrebbe dovuto rilevare la legittimità dell’operato di Inforex, in relazione al contratto da questa stipulato con la sola Bisogno. 6. Il quarto motivo è inammissibile, poiché la censura risulta formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed è pertanto limitata alla denuncia del solo omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario - rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile l’omessa o erronea valutazione di deduzioni difensive, che caratterizza invece la censura in esame. 7. Il quinto motivo, nella parte sopra riassunta sub. 5.1), è inammissibile poiché, come già argomentato a commento del primo motivo, non contrasta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha qualificato come atto unilaterale la disposizione r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 di vincolo rilasciata dalla Bisogno sul conto corrente, affidandosi, peraltro, a un non meglio identificato, né effettivamente identificabile principio “simul stabunt simul cadent”, asseritamente applicabile ai contratti collegati. Parimenti inammissibile, per la medesima ragione, è la parte di censura sopra riassunta sub. 5.2), perché si basa sul presupposto, non affrontato dalla Corte di appello, che sia stata data dimostrazione del collegamento negoziale tra Inforex e le parti del presente giudizio; la censura non spiega come, dove e quando nella fase di merito sia stata introdotta la questione del collegamento negoziale, né sulla base di quale contratto tale collegamento sia identificabile né, infine, i motivi per cui le conseguenze di nullità formali del predetto contratto dovrebbero incidere sul conto corrente. Da ultimo, va rilevato che anche la questione della mancata autorizzazione della ricorrente alle operazioni è semplicemente affermata, senza che ne siano delineati i collegamenti logico-giuridici con le diverse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, non essendo nemmeno dedotto quale sia stato l’inadempimento della banca a fronte del contenuto della disposizione di vincolo. 8. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 6286/2017 Numero sezionale 994/2022 Numero di raccolta generale 10487/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 06286/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
Sentenza Cassazione n. 10487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris