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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 38029/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato e in subordine l'annullamento per un nuovo esame del merito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 06/07/2020 con la quale Elbarky è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti ai capi 1),2),4),5) della rubrica.

2. Elbarky ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e violazione di norme processuali con particolare riferimento all'art. 143 cod. proc. pen. e art. 6 della Convenzione EDU; il ricorrente non comprendeva la lingua italiana e non è stato adeguatamente informato delle accuse a proprio carico, con violazione del proprio diritto ad un equo processo; proprio per questo motivo rendeva dichiarazioni confessorie senza comprenderne effettivamente la portata.

2.2. Violazione di legge perché l'affermazione della responsabilità era stata costruita esclusivamente tenendo conto delle dichiarazioni confessorie, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro.

2.3. Violazione di legge e di norme processuali; l'assenza di un interprete ha spinto l'imputato a rendere una dichiarazione a sé sfavorevole; risultano violate le garanzie costituzionali.

2.4. Violazione di norme processuali in relazione al capo 3) della rubrica; non vi è stata alcuna prova quanto alla porto di armi in luogo aperto al pubblico; nessuna arma è stata rinvenuta dalle forze dell'ordine.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati.

4.1. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere del tutto generico nella sua formulazione - non avendo il ricorrente neanche allegato circostanze ed elementi di fatto che avrebbero giustificato la necessità di ricorrere ad un interprete durante il giudizio, nonostante la portata di tutti gli atti di indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti,è anche manifestamente infondato.

In tal senso occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma 2 itty lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'Autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528-01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246-01).

Nessun elemento in tal senso è stato allegato dalla difesa e non risulta dagli atti (consultabili in relazione al tipo di vizio dedotto) che alcuna richiesta in tal senso sia mai stata inoltrata dalla difesa e dal ricorrente stesso.

Dunque, il diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede il presupposto ulteriore, ed indefettibile, dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana.

Tale incapacità di comprensione non è stata evidenziata in alcun momento dell'iter processuale ed anzi era lo stesso ricorrente a chiedere di rendere spontanee dichiarazioni.

L'oggettiva impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana deve innanzi tutto essere dimostrata e poi provata in modo adeguata, circostanze queste che non sono emerse in alcun modo durante il giudizio (Sez. 2, n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, Rv. 253841-01).

4.2. Il secondo motivo di ricorso, oltre che generico nella sua formulazione, è manifestamente infondato e all'evidenza non si confronta con l'articolata e logica motivazione resa dalla Corte di appello sul punto.

Difatti, a sostegno della responsabilità del ricorrente non sono state poste esclusivamente le sue dichiarazioni ammissive, rese tra l'altro spontaneamente, ma, invece, una serie di elementi inequivoci puntualmente richiamati e logicamente considerati dalla Corte di appello (esito della perquisizione e sequestro, video riprese degli esercizi commerciali, riconoscimenti fotografici da parte delle persone offese, dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese e verbali di sit acquisiti), tra l'altro in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché in sostanza la doglianza si caratterizza per aver proposto una propria parziale lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze sono in gran parte ripetitive di quelle articolate con il primo motivo di ricorso; si caratterizzano inoltre per evidente genericità ed apoditticità.

Devono essere richiamati i principi già affermati al §

4.1. e 4.2.

4.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente propone argomentazioni e doglianze rispetto ad un capo di imputazione (n. 3) che non è stato oggetto di condanna nei confronti del 3 g4, ricorrente, con evidente difetto di interesse sul punto (sul punto chiaramente pag.2 della sentenza impugnata).

5. All'inammissiblità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato e in subordine l'annullamento per un nuovo esame del merito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 06/07/2020 con la quale Elbarky è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti ai capi 1),2),4),5) della rubrica. 2. Elbarky ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e violazione di norme processuali con particolare riferimento all'art. 143 cod. proc. pen. e art. 6 della Convenzione EDU; il ricorrente non comprendeva la lingua italiana e non è stato adeguatamente informato delle accuse a proprio carico, con violazione del proprio diritto ad un equo processo; proprio per questo motivo rendeva dichiarazioni confessorie senza comprenderne effettivamente la portata. 2.2. Violazione di legge perché l'affermazione della responsabilità era stata costruita esclusivamente tenendo conto delle dichiarazioni confessorie, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro. 2.3. Violazione di legge e di norme processuali; l'assenza di un interprete ha spinto l'imputato a rendere una dichiarazione a sé sfavorevole; risultano violate le garanzie costituzionali. 2.4. Violazione di norme processuali in relazione al capo 3) della rubrica; non vi è stata alcuna prova quanto alla porto di armi in luogo aperto al pubblico; nessuna arma è stata rinvenuta dalle forze dell'ordine. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. 4.1. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere del tutto generico nella sua formulazione - non avendo il ricorrente neanche allegato circostanze ed elementi di fatto che avrebbero giustificato la necessità di ricorrere ad un interprete durante il giudizio, nonostante la portata di tutti gli atti di indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti,è anche manifestamente infondato. In tal senso occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma 2 itty lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'Autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528-01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246-01). Nessun elemento in tal senso è stato allegato dalla difesa e non risulta dagli atti (consultabili in relazione al tipo di vizio dedotto) che alcuna richiesta in tal senso sia mai stata inoltrata dalla difesa e dal ricorrente stesso. Dunque, il diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede il presupposto ulteriore, ed indefettibile, dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. Tale incapacità di comprensione non è stata evidenziata in alcun momento dell'iter processuale ed anzi era lo stesso ricorrente a chiedere di rendere spontanee dichiarazioni. L'oggettiva impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana deve innanzi tutto essere dimostrata e poi provata in modo adeguata, circostanze queste che non sono emerse in alcun modo durante il giudizio (Sez. 2, n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, Rv. 253841-01). 4.2. Il secondo motivo di ricorso, oltre che generico nella sua formulazione, è manifestamente infondato e all'evidenza non si confronta con l'articolata e logica motivazione resa dalla Corte di appello sul punto. Difatti, a sostegno della responsabilità del ricorrente non sono state poste esclusivamente le sue dichiarazioni ammissive, rese tra l'altro spontaneamente, ma, invece, una serie di elementi inequivoci puntualmente richiamati e logicamente considerati dalla Corte di appello (esito della perquisizione e sequestro, video riprese degli esercizi commerciali, riconoscimenti fotografici da parte delle persone offese, dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese e verbali di sit acquisiti), tra l'altro in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché in sostanza la doglianza si caratterizza per aver proposto una propria parziale lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. 4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze sono in gran parte ripetitive di quelle articolate con il primo motivo di ricorso; si caratterizzano inoltre per evidente genericità ed apoditticità. Devono essere richiamati i principi già affermati al § 4.1. e 4.2. 4.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente propone argomentazioni e doglianze rispetto ad un capo di imputazione (n. 3) che non è stato oggetto di condanna nei confronti del 3 g4, ricorrente, con evidente difetto di interesse sul punto (sul punto chiaramente pag.2 della sentenza impugnata). 5. All'inammissiblità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in