CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta integrazione della resistenza a pubblico ufficiale alla luce della condotta posta in essere dal ricorrente è declinato in fatto ed attinge al merito della vicenda adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito nella parte in cui hanno evidenziato la condotta pericolosa di guida del ricorrente (prendendo contromano la rotatoria) posta in essere per impedire di essere fermato; che le censure sono riproduttive di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello e che il ricorrente critica contrapponendo una preclusa alternativa ricostruzione della vicenda, mentre manifestamente infondato risulta la parte del motivo che deduce la mancata risposta ed enunciazione dei motivi di ricorso invece riassunti in sentenza e confutati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i