CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che l'ordinanza in epigrafe ha rigettato il reclamo del detenuto avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza in arrivo, ritenuto indispensabile al fine di impedire eventuali collegamenti tra il medesimo ed il clan di appartenenza; Rilevato che il ricorrente reitera, con deduzioni in fatto, le censure adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del reclamo, che ha reso motivazione esaustiva, logica, e coerente con le risultanze del procedimento (v. pag. 2 e 3 dell'ordinanza, che evidenzia che la mancata indicazione del mittente non consente di comprendere gran parte del contenuto della lettera trattenuta - che affronta temi personali, familiari e processuali - e che, sebbene scritta in prima persona, riporta più nominativi come firmatari); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Co2 l, "gliere nsore I Presiden