Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:593
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑364/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Stato belga – SPF Finances
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance d’Arlon)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Autoveicoli — Uso da parte di un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro»
Massime dell’ordinanza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni
(Art. 43 CE e 49 CE)
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale di uno Stato membro
in forza della quale un lavoratore autonomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è tenuto a immatricolarvi un veicolo preso in leasing
da una società stabilita in un altro Stato membro, qualora tale veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato
nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga, di fatto, utilizzato in tal modo.
Infatti, uno Stato membro può assoggettare ad un obbligo di immatricolazione un autoveicolo preso in leasing da un lavoratore
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una società stabilita in un altro Stato membro qualora il suddetto veicolo sia destinato
ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato
in tal modo.
Per contro, se non sussistono tali condizioni, il collegamento ad uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato
membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione. A tal
proposito, allorché il lavoratore non utilizza il suo veicolo alle condizioni summenzionate, la circostanza che egli eserciti
la sua attività autonoma in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede in qualità di persona fisica che ivi possiede
una sede stabile, e non in quanto amministratore o gestore di una società ivi stabilita, o il fatto che egli abbia preso in
prima persona un veicolo in leasing da una società di tale Stato membro, e non tramite un datore di lavoro che metta in seguito
un veicolo a sua disposizione, non possono giustificare un obbligo di immatricolazione del veicolo nello Stato membro di residenza
di detto lavoratore.
(v. punti 32-36 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
24 ottobre 2008 (
*
)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Libertà di stabilimento – Art. 43 CE – Libera prestazione dei servizi – Art. 49 CE – Autoveicoli – Uso da parte di un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] un veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro»
Nel procedimento C‑364/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première
instance d’Arlon (Belgio) con decisione 24 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Stato belga – SPF Finances
,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. T. von Danwitz, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. E. Juhász,
giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo la Corte statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di
procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE e 49 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato belga – SPF Finances
– in merito alla tassazione di un veicolo immatricolato e preso in leasing in Lussemburgo.
Contesto normativo
3
Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni della normativa nazionale applicabili alla causa principale sono le seguenti.
4
L’art. 3 del codice delle tasse assimilate alle imposte sul reddito, nella versione applicabile alla causa principale (in
prosieguo: il «codice»), che figura al titolo II dello stesso, intitolato «Tassa di circolazione sugli autoveicoli», dispone
quanto segue:
«È istituita una tassa sui veicoli a vapore o a motore, che siano adibiti al trasporto di persone o al trasporto su strada
di merci o cose di qualsiasi genere».
5
L’art. 6 del codice prevede quanto segue:
«È soggetto alla tassa chiunque disponga per il proprio uso (…) di uno o più veicoli di cui agli artt. 3 e 4, a titolo di
proprietà o di possesso personale, ovvero chi disponga dei detti veicoli permanentemente o abitualmente, in virtù di un contratto
di noleggio o di altro contratto».
6
L’art. 21, n. 1, del codice ha il seguente tenore:
«La tassa è dovuta dalla persona fisica o giuridica che è o deve essere riportata sul certificato d’immatricolazione, finché
un veicolo è o deve essere registrato a nome di tale persona nel registro immatricolazioni della direzione per l’immatricolazione
dei veicoli».
7
L’art. 5, n. 1, punto 9, del codice stabilisce un’esenzione dalla tassa per «[g]li autoveicoli immatricolati all’estero che
siano stati messi a disposizione di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di lavoro stabilito all’estero».
8
L’art. 94, n. 1, punto 1, del codice, che figura al titolo V dello stesso, intitolato «Tassa di immissione in circolazione»,
dichiara quanto segue:
«È istituita a vantaggio dello Stato una tassa assimilata alle imposte sui redditi gravante su:
1º le vetture (…), definit[e] dalla normativa d’immatricolazione dei veicoli a motore (…), in quanto tali veicoli sono o devono
essere muniti di una targa d’immatricolazione (…), rilasciata ai sensi di tale normativa».
9
Ai sensi dell’art. 99 del codice, si suppone che i veicoli di cui all’art. 94, n. 1, punto 1, dello stesso codice siano messi
in uso su strade pubbliche in Belgio a partire dal momento in cui sono o devono essere registrati nel registro immatricolazioni
dell’ufficio della circolazione stradale.
10
Ai sensi dell’art. 108 del codice, inserito nel titolo VI dello stesso, intitolato «Tassa di compensazione delle accise»,
vale quanto segue:
«È istituita a vantaggio dello Stato una tassa di compensazione delle accise gravante sulle vetture (…) il cui motore è alimentato
a gasolio».
11
L’art. 2 del codice, che figura al titolo I dello stesso, intitolato «Disposizioni comuni», autorizza lo Stato belga a ricorrere
all’imposizione di ammende amministrative nel caso di violazione delle disposizioni del codice in questione da parte del contribuente.
12
L’art. 3 del regio decreto 20 luglio 2001 relativo all’immatricolazione dei veicoli, nella versione applicabile alla causa
principale, dispone quanto segue:
«§ 1. Le persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i veicoli che intendono immettere in circolazione in Belgio nel registro
dei veicoli di cui all’art. 6, anche se tali veicoli sono già immatricolati all’estero.
La residenza in Belgio significa che tali persone soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) essere iscritte all’anagrafe della popolazione di un comune belga;
(…)
§ 2 Nei seguenti casi, l’immatricolazione in Belgio dei veicoli immatricolati all’estero, e messi in circolazione dalle persone
di cui al § 1, non è obbligatoria per:
(…)
2º il veicolo utilizzato da una persona fisica per l’esercizio della sua professione e accessoriamente a titolo privato, e messo
a disposizione da un datore di lavoro straniero cui la persona in questione è legata da un contratto di lavoro; in questo
caso, a bordo del veicolo deve trovarsi un’attestazione rilasciata dall’amministrazione competente in materia di [imposta
sul valore aggiunto]; le condizioni dettagliate per l’uso del veicolo sono fissate dal Ministero delle Finanze;
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
13
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] risiede in Belgio.
14
Nel 2004 egli lavorava come giornalista indipendente in Lussemburgo, dove possedeva un ufficio nonché la quasi totalità della
sua clientela. Il fatto che egli fosse effettivamente stabilito in tale Stato membro è stato verificato da un ispettore della
sicurezza sociale lussemburghese.
15
Nel febbraio dello stesso anno il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in leasing da una società lussemburghese un veicolo immatricolato
in Lussemburgo a nome di tale società con il numero di targa FM7687.
16
Il 10 agosto 2004 i servizi doganali belgi hanno controllato il sig. [OSCURATO:PERSONA] e hanno redatto verbale per violazione della
normativa in materia di immatricolazione.
17
Tale verbale è stato trasmesso alle autorità tributarie belghe, che hanno proceduto a iscrivere a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA],
per il periodo fiscale 2004, una tassa di circolazione, una tassa di immissione in circolazione, una tassa di compensazione
delle accise e un’ammenda amministrativa.
18
Il 23 dicembre 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso tali tasse e tale sanzione.
19
Dopo che tale reclamo era stato respinto con decisione 26 giugno 2007, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al giudice
del rinvio.
20
Alla luce di tali circostanze il Tribunal de première instance d’Arlon (Tribunale di primo grado di Arlon) ha deciso di sospendere
il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 43 [CE] e/o 49 CE ostino a che una normativa nazionale di un primo Stato membro, quale quella in oggetto, obblighi
un lavoratore autonomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] immatricolarvi il proprio veicolo, qualora egli svolga la propria
attività professionale quasi esclusivamente in un secondo Stato membro, operando da una sede stabile che ivi possiede, e qualora
tale veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente
né venga di fatto utilizzato in tal modo».
Sulla questione pregiudiziale
21
Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la risposta ad una questione pregiudiziale
possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi
momento con ordinanza motivata.
22
In via preliminare, occorre ricordare che, salve talune eccezioni non rilevanti nella causa principale, la tassazione degli
autoveicoli non è stata armonizzata a livello comunitario. [OSCURATO:PERSONA] membri sono dunque liberi di esercitare la loro competenza
fiscale in tale ambito, purché la esercitino nel rispetto del diritto comunitario (v. sentenze 21 marzo 2002, causa C‑451/99,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3193, punto 40; 15 settembre 2005, causa C‑464/02, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7929, punto
74; 15 dicembre 2005, cause riunite C‑151/04 e C‑152/04, Nadin e Nadin-Lux, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11203, punto 40; 23 febbraio 2006,
causa C‑232/03, Commissione/Finlandia, punto 46, nonché ordinanze 27 giugno 2006, causa C‑242/05, van de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5843,
punto 23, e 22 maggio 2008, causa C‑42/08, Ilhan, punto 17).
Sull’esistenza di restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi
23
Ai sensi dell’art. 43 CE, vengono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel
territorio di un altro Stato membro.
24
Come tali devono essere considerate, secondo costante giurisprudenza, tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno
attraente l’esercizio di tale libertà (v. sentenze 30 novembre 1995, causa C‑55/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4165, punto 37;
5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8961, punto 11, e 6 dicembre 2007, causa C‑298/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10451, punto 34).
25
Sebbene, così come formulate, le disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento mirino ad assicurare il
beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro d’origine ostacoli
lo stabilimento in un altro Stato membro di uno dei propri cittadini o di una società costituita secondo la propria legislazione
(v. sentenze 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4695, punto 21; 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7995, punto 42, nonché 15 maggio 2008, causa C‑414/06, [OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
26
Un obbligo di immatricolazione quale quello imposto dalla normativa controversa nella causa principale ai lavoratori autonomi
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questi ultimi alle attività autonome negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ed è, quindi, tale
da ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento da parte di questi lavoratori (v., in questo
senso, sentenze precedentemente citate Commissione/[OSCURATO:PERSONA], punto 46; Nadin e Nadin-Lux, punti 36 e 37, nonché Commissione/Finlandia,
punto 40).
27
Pertanto, tale obbligo costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento vietata, in linea di principio, dall’art. 43 CE.
28
L’art. 49 CE vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità europea.
29
Secondo una giurisprudenza constante, tale disposizione osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza
giustificazione oggettiva, ostacoli la possibilità per un prestatore di servizi di esercitare effettivamente tale libertà
o che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri più difficile della prestazione di servizi puramente
interna ad uno Stato membro (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 29 e 30, nonché ordinanze 30 maggio 2006, causa C‑435/04,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4835, punto 11, e van de [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 19 e 20).
30
Orbene, un obbligo di immatricolazione quale quello di cui trattasi nella causa principale ha l’effetto di rendere più difficili
le attività transfrontaliere di leasing (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 12).
31
Pertanto, tale obbligo costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 49 CE.
Sulla giustificazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi
32
Risulta dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro può assoggettare ad un obbligo di immatricolazione un autoveicolo
preso in leasing da un lavoratore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una società stabilita in un altro Stato membro qualora
il suddetto veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente
oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v., in questo senso, sentenze precedentemente citate [OSCURATO:PERSONA], punto 42;
Commissione/[OSCURATO:PERSONA], punti 75-78; Nadin e Nadin-Lux, punto 41, nonché Commissione/Finlandia, punto 47).
33
Per contro, se non sussistono tali condizioni, il collegamento ad uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato
membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione (v. sentenze
Commissione/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79; Commissione/Finlandia, cit., punto 48, e ordinanza van de [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
34
Per quanto riguarda un’eventuale giustificazione dell’obbligo di immatricolazione in discussione nella causa principale, la
Corte ha già dichiarato, da una parte, che l’art. 43 CE osta a che una normativa nazionale di un primo Stato membro obblighi
un lavoratore autonomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a immatricolarvi un veicolo aziendale messo a sua disposizione dalla
società presso cui lavora, società stabilita in un secondo Stato membro, qualora il veicolo aziendale non sia destinato ad
essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v. sentenza
Nadin e Nadin-Lux, cit., punto 55, nonché ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13) e, dall’altra, che l’art. 49 CE osta a che una
normativa nazionale di un primo Stato membro obblighi una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a immatricolarvi un veicolo
noleggiato presso una società di leasing avente sede in un secondo Stato membro, qualora tale veicolo non sia destinato ad
essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v. ordinanza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14).
35
Ne risulta che, dal momento che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non utilizza il suo veicolo alle condizioni indicate al punto 32 della
presente ordinanza, la circostanza che egli eserciti la sua attività autonoma in Lussemburgo in qualità di persona fisica
che possiede una sede stabile in tale Stato membro, e non in quanto amministratore o gestore di una società stabilita in questo
stesso Stato membro, o il fatto che egli abbia preso in prima persona un veicolo in leasing da una società lussemburghese,
e non tramite un datore di lavoro che metta in seguito un veicolo a sua disposizione, non possono giustificare un obbligo
di immatricolazione quale quello di cui trattasi nella causa principale.
36
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione proposta che gli artt. 43 CE
e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale di uno Stato membro, quale quella
in oggetto nella causa principale, in forza della quale un lavoratore autonomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è tenuto a immatricolarvi
un veicolo preso in leasing da una società stabilita in un altro Stato membro, qualora tale veicolo non sia destinato ad essere
essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga, di fatto, utilizzato in tal modo.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale di uno Stato membro,
quale quella in oggetto nella causa principale, in forza della quale un lavoratore autonomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
è tenuto a immatricolarvi un veicolo preso in leasing da una società stabilita in un altro Stato membro, qualora tale veicolo
non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga, di
fatto, utilizzato in tal modo.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.