CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 484 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che il motivo è nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello; - che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché, in materia di rifiuti, inserire false indicazioni, che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà, nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all'art. 484 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente