CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PAOLOLAGHI;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2689/2025depositata il 07/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Trevisol’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.508.788,71, quale quota del prezzoricavato dalla vendita di un immobile sito in Australia, acquistatonel 2009 dai coniugi ed intestato per la quota del 99% alla stessaricorrente e per la residua quota al marito. A fondamento delladomanda, la ricorrente deduceva di avere fornito la provvista perl’acquisto mediante addebito su un conto corrente a sé intestato eche, venuto meno il progetto di trasferire la residenza familiare inAustralia, l’immobile era stato alienato e il ricavato, dapprimaaccreditato su conto cointestato, era stato successivamentetrasferito dal convenuto su un conto a lui esclusivamente intestato,con conseguente obbligo di restituzione della quota di spettanzadella medesima.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, contestando lafondatezza della pretesa e deducendo di aver sostenutointegralmente, con risorse personali, l’acquisto dell’immobile,alimentando in via esclusiva il conto utilizzato per il pagamento;assumeva, inoltre, che l’intestazione prevalente alla moglierispondesse a finalità meramente formali e fiduciarie, conprevisione di successiva riallocazione del bene o del prezzo. In viasubordinata, l’opponente proponeva domanda di ripetizione diindebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., deducendo il venir meno dellacausa dell’attribuzione patrimoniale, nonché domanda ex art. 2041c.c., domanda di compensazione in relazione alle spese sostenuteper il mantenimento dei figli e azione di revocazione peringratitudine di eventuali donazioni indiretteNumero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/20263. Si costituiva Taiariol, eccependo l’inammissibilità ecomunque l’infondatezza delle domande avversarie.4. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 957/2023,accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava la Taiariol alle spese di lite.5. Avverso tale decisione proponeva appello la Taiariol,deducendo, in sintesi, l’erronea valutazione della naturadell’operazione negoziale, la violazione delle regole sull’onere dellaprova e l’inammissibilità della prova testimoniale del dedottopactum fiduciae, nonché l’illegittimità del trattenimento da partedell’appellato delle somme ricavate dalla vendita.6. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in via preliminare, latardività dell’impugnazione e chiedendone il rigetto.7. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata,dichiarava l’appello inammissibile per tardività, rilevando che lasentenza di primo grado era stata notificata il 7 giugno 2023 e chel’unico atto di appello validamente proposto ed iscritto a ruolo erastato notificato il 10 luglio 2023, oltre il termine breve di cui all’art.325 c.p.c., mentre i precedenti atti, privi della data di primaudienza, erano affetti da nullità e non idonei ad impedire ladecadenza dal diritto di impugnazione.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità dellasentenza conseguente a vitium in procedendo consistito nellaNumero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/2026violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art.164, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art.163, terzo comma, numero 7, cod. proc. civ., disposizioniapplicabili nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 359 cod. proc.civ., nonché nella contestuale falsa e comunque erroneaapplicazione dell’art. 358 cod. proc. civ.Invero, il giudice d’appello, in distonia con il riferito datonormativo e con lo ius receptum, ha confuso l’ipotesi, che ricorrenel caso di specie, della rinnovazione della vocatio in iusoriginariamente mancante dell’indicazione della data di udienza,comportante il conseguente effetto sanante ex tunc, cioè dallanotificazione del primo atto di citazione in appello, con la diversafattispecie, non riscontrabile nel giudizio de quo, dell’impugnazionesostitutiva di quella anteriore, la quale produce l’effetto sostitutivosoltanto se sia tempestiva rispetto al decorso del termine perimpugnare.Secondo la prospettazione della Taiariol, la Corte territorialeavrebbe errato nel ritenere tardiva l’impugnazione, poiché ha fattoriferimento alla data della notificazione dell’atto di citazione inappello rinnovato, anziché alla data della notificazione originaria,che era invece pacificamente tempestiva.La censura si fonda sul fatto che il giudice d’appello haqualificato la seconda notificazione come una nuova impugnazionesostitutiva della prima, applicando così la disciplinadell’impugnazione tardiva. Viceversa, secondo la ricorrente, non sitrattava di una nuova impugnazione, ma di una semplicerinnovazione della citazione originaria, resa necessaria dal fatto chequest’ultima era nulla per mancanza dell’indicazione della data diudienza (vizio della vocatio in ius).Numero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/2026Da ciò discenderebbe l’applicazione della disciplina dellasanatoria della nullità della citazione: la rinnovazione dell’attoelimina il vizio con effetto retroattivo (ex tunc), sicché gli effettidell’impugnazione devono considerarsi prodotti fin dalla primanotificazione. Pertanto, una volta accertato che la notificazioneoriginaria era avvenuta nei termini di legge, l’appello dovevaritenersi tempestivo, restando irrilevante che la rinnovazione fosseintervenuta successivamente alla scadenza del termine perimpugnare.Il motivo di ricorso è fondato.I fatti non sono controversi: la sentenza di primo Grado è statanotificata in data 07.06.2023; la difesa Taiariol ha notificato, indata 03.07.2023, un primo atto d’appello privo della data d’udienzadi comparizione e - pertanto - nullo per difetto della vocatio in ius.L’atto di appello in questione non è stato iscritto a ruolo. In data10.07.2023, la stessa Taiariol ha notificato un secondo attod’Appello con il medesimo vizio in quanto privo della data di primaudienza ed ancora nullo sempre per difetto della vocatio in ius.Anche siffatto atto d’Appello non è stato iscritto a ruolo. Nellostesso giorno (10.07.2023), l’allora appellante ha notificato unterzo atto d’Appello, recante - quale data di prima udienza - il24.1.2024. In data 11.07.2023, il terzo atto d’Appello è statodebitamente iscritto a ruolo.In tal caso deve farsi applicazione della consolidatagiurisprudenza di questa Corte secondo cui: La mancanza nellacitazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e,quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale asottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività deimeccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzoNumero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/2026comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando lacausa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza dicomparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza,dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.),il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deveordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effettidell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deveapplicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta diconcessione di termine per l'inosservanza del termine dicomparizione (Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13079, Rv. 648711 -01).Nella specie, la prima notifica è avvenuta nel termine perimpugnare, sicché se la parte appellante avesse iscritto a ruoloquella citazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre larinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. con sanatoria delvizio ex tunc, cui invece ha provveduto spontaneamente la partestessa con evidente guadagno in termini di durata del processo.Anche di recente si è ribadito che: La mancanza nell'atto dicitazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius",non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre,ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termineperentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanaticon efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. hacassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto chela mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo,dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli invitiprevisti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "rationetemporis", non poteva essere sanata con la costituzioneNumero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/2026dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendoinapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.) (Cass. Sez. 2,26/04/2023, n. 10926, Rv. 667673 - 01).Nella specie, pertanto, la parte ha provveduto direttamente aduna seconda notifica senza aspettare la rinnovazione da parte delgiudice e in tal modo ha sanato il difetto del primo atto notificatonel termine, sanando ex tunc il relativo vizio.La Corte d’appello ha fatto erroneamente riferimento allaconsumazione del potere di impugnazione ex art. 358 c.p.c.ritenendo che la proposizione di un nuovo appello (di contenutoidentico o diverso) in sostituzione dei precedenti viziati (è ammessasolo a condizione che il termine per l’esercizio del diritto di appellarenon sia decorso.Tuttavia, nel caso in esame non si è in presenza di una nuovae autonoma impugnazione, ma di una rinnovazione della citazioneoriginaria, come espressamente emergente dalla relazione dinotificazione e dalla concomitante produzione in atti di entrambe lenotificazioni.Nella specie l’istituto cui fare riferimento è l’art. 164(richiamato, nel giudizio di appello, dall’art. 359 c.p.c.), e lasanatoria ex tunc dell’atto viziato. Infatti, come si è detto, la nullitàdella citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius è sanata conefficacia ex tunc mediante rinnovazione della notificazione ocostituzione della controparte, con conseguente retrodatazionedegli effetti processuali e sostanziali dell’atto alla data dellanotificazione originaria.In altri termini l’atto di appello, ancorché nullo per difetto dellavocatio in ius in quanto privo dell’indicazione della data di udienza,è stato tempestivamente notificato e successivamente rinnovatoNumero registro generale 18314/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 23490/2026Data pubblicazione 18/07/2026con atto completo, espressamente qualificato come rinnovazionedella precedente notificazione.Pertanto, la seconda notifica anche se fatta oltre il termine perimpugnare era volta a sanare un vizio del primo atto che avrebbecomportato unicamente la necessità di una sua rinnovazione per ilmancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisitidi contenuto-forma dell’atto e/o dettate per la instaurazione delcontraddittorio dinanzi al Giudice.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata inaccoglimento dell’unico motivo di ricorso con rinvio alla Corted’Appello di Venezia che farà applicazione del seguente principio didiritto: in caso di tempestiva notifica di una citazione in appellomancante dell’indicazione della data di udienza, deve ritenersitempestiva la seconda notifica della medesima citazione emendatadal vizio, ancorché effettuata oltre il termine breve di trenta giornidalla notifica della sentenza ex art. 325 c.p.c., poiché larinnovazione della notificazione produce l’effetto sanante ex tunc,con conseguente tempestività dell’impugnazione.In sede di rinvio la Corte d’Appello provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso