CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, che esclude che un reato-fine commesso nell'ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253), non essendo manifestamente illogico nel caso in esame il percorso motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto che il reato di detenzione di documenti falsi commesso nel 2018, nel contesto della latitanza del ricorrente, possa essere stato sorretto da una volizione criminale unitaria con estorsioni e partecipazione ad associazione mafiosa iniziate nel 2012; in quel periodo, infatti, il soggetto non poteva già sapere che nel 2017 sarebbe stato attinto da misura cautelare detentiva e si sarebbe reso latitante, circostanza di fatto all'interno della quale è stato ritenuto esser stato commesso il reato di detenzione di documenti falsi oggetto dell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P P.Q.MIl consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]-, egt,Il a,-- Mania b g#Rigi 2