Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17484/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia in data 18 maggio 2017 con cui il Tribunale di Pescara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e lo condannava alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza Martin, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott.

M. [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'imputato, allegando quest'ultima certificato di morte, hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il reato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato, come da certificato allegato dalla difesa alle sue conclusioni.

2. Invero, la morte di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 20 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia in data 18 maggio 2017 con cui il Tribunale di Pescara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e lo condannava alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza Martin, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. M. [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'imputato, allegando quest'ultima certificato di morte, hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato, come da certificato allegato dalla difesa alle sue conclusioni. 2. Invero, la morte di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 20 apri
Sentenza Cassazione n. 17484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris