CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 30600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] Orazio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/03/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in data 17/03/2025, il G.i.p. del Tribunale di Salerno - a seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, formulata dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Orazio in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 (conv. con modif. dalla I. n. 638 del 1983), contestato al [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo che il momento consumativo del reato, erroneamente indicato dal G.i.p. nel luglio 2018, andava in realtà individuato allo scadere dei tre mesi concessi al datore di lavoro per provvedere al versamento, attraverso la contestazione o la notifica dell'accertamento prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.I n. 463. Nella specie, essendo tale notifica avvenuta il 12/12/2020, il momento andava individuato, secondo il ricorrente, nel novantesimo giorno successivo (12/03/2021). Conseguentemente, il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] si prescriverebbe, in assenza di atti interruttivi, alla data del 12/03/2027. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, onde verificare la sussistenza, in concreto, delle condizioni per aderire alla prospettazione accusatoria in ordine alla data del commesso reato. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore sollecita il rigetto del ricorso, essendo la sentenza dichiarativa della prescrizione immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, a fronte della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, formulata dal P.M. in data 14/02/2024, ha emesso oltre un anno dopo (17/03/2025) sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarando non doversi procedere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Orazio, in ordine al reato di omesso versamento delle ritenute relative al periodo gennaio/luglio 2018, a lui ascritto nella già ricordata qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. • È opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo» (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, Rv. 286019 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende ribadire, appare evidente l'erroneità della decisione del G.i.p., che ha ritenuto di individuare il momento consumativo nel luglio 2018, facendo altrettanto erroneamente decorrere, da quel mese, il termine prescrizionale di sei anni, decorso in assenza di atti interruttivi. Peraltro, anche la prospettazione del ricorrente non può essere condivisa, in quanto il periodo di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 - periodo entro il quale il datore di lavoro può versare il dovuto divenendo non punibile, né assoggettabile a sanzioni amministrative - deve certamente rilevare quale causa di sospensione della prescrizione, ai sensi del comma 1-quater del predetto art. 2, e non quale momento identificativo del dies a quo per il relativo computo. Da tutto ciò consegue che il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] si è consumato alla data del 16/01/2019, dalla quale decorre il termine di prescrizione di sei anni, cui devono aggiungersi i tre mesi di sospensione, decorrenti dalla data di notifica della contestazione (12/12/2020): il predetto termine, per il quale non risultano atti interruttivi, è dunque scaduto alla data del 17/04/2025 (mentre, al momento della decisione impugnata, non era ancora interamente decorso). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubbli