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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36815/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di rapina aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie ex art. 624 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede in quanto volto a prefigurare una lettura e un giudizio di rilevanza delle risultanze processuali diversi da quelli offerti dai giudici di merito, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, infatti, i giudici territoriali hanno sottolineato che i fatti a giudizio sono stati correttamente qualificati, poiché, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 263307 - 01), deve ritenersi che il contegno assunto dal ricorrente e dall'altro correo, per come emerso dalle loro stesse dichiarazioni, integri l'elemento costitutivo della violenza, richiesto ai sensi dell'art. 628 cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato perché i giudici di appello, sulla base di una congrua e logica motivazione e facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409 - 01; Sez.

F, n. 41646 del 27/08/2013, Silveri, Rv. 257228 - 01), hanno evidenziato che anche la stanza di una struttura ricettiva, come quella in cui è stata compiuta la rapina per cui si procede, deve essere ricompresa nella nozione di "privata dimora", cui fa riferimento la norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore F Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di rapina aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie ex art. 624 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede in quanto volto a prefigurare una lettura e un giudizio di rilevanza delle risultanze processuali diversi da quelli offerti dai giudici di merito, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, infatti, i giudici territoriali hanno sottolineato che i fatti a giudizio sono stati correttamente qualificati, poiché, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 263307 - 01), deve ritenersi che il contegno assunto dal ricorrente e dall'altro correo, per come emerso dalle loro stesse dichiarazioni, integri l'elemento costitutivo della violenza, richiesto ai sensi dell'art. 628 cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato perché i giudici di appello, sulla base di una congrua e logica motivazione e facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409 - 01; Sez. F, n. 41646 del 27/08/2013, Silveri, Rv. 257228 - 01), hanno evidenziato che anche la stanza di una struttura ricettiva, come quella in cui è stata compiuta la rapina per cui si procede, deve essere ricompresa nella nozione di "privata dimora", cui fa riferimento la norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore F Il P
Sentenza Cassazione n. 36815/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris