CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13627/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cona, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ancona, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta p rocura in margine a l ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ancona, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delle Marche - Ancona l’11 dicembre 2012, n. 175/01/2012, notificata il 4 gennaio 2013; [OSCURATO:PERSONA] ESTINZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di A ncona, h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaledi Ancona l’11 dicembre 2012, n. 175/01/2012, notificata il 4 gennaio 2013, che, in controversia su impugnazione di avvisodi accertamento per la TOSAP relativa all’anno 2004 con riguardo all’occupazione abusiva di un’area pubblica con superficie di mq. 62 in Ancona, per l’importo complessivo di € 49.978,93, di cui € 22.064,25 a titolo di imposta, € 22.064,25 a titolo di sanzion e amministrativa, € 5.847,03 a titolo di interessi moratori ed € 3,40 a titolo di spese di notifica, harigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona il 4 ottobre 2010, n. 239/01/2010,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. la C ommissione t ributaria r egi onale ha confermato la decisione di prime cure,sul presupposto che l’area controversa non rientrasse ne l patrimonio demani ale né nel patrimonio indisponibile del Comune di Ancona; 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 4. in corso di causa, a seguito di transazione della controversia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi;1.1 con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento al combinato disposto degli artt. 822, 823, 824, 825, 826, 828 e 830 cod. civ. e degli artt. 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in tema di “Protezione delle bellezze naturali”, sostituiti dagli artt. 131, 132, 133, 134, 136, 142, 145, 147, 148 e 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con perdurante efficacia delle «dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497», stabilita dall’art. 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come interpretati in senso conforme agli artt. 2, 9, 42, 117, primo comma, secondo comma e terzo comma, e 118, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’area controversa non rientrasse nel patrimonio demaniale né nel patrimonio indisponibile del Comune di Ancona e fosse, perciò, esentata dal pagamento della TOSAP; 5.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per esse re stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il Comune di Ancona non considerasse l’area controversa come bene demaniale o destinato all’uso pubblico, valutando sufficiente l’applicazione di un corrispettivo e non anche il versamento della TOSAP; 5.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di t ener conto delle attestazioni dei funzionari competenti del Comune di Ancona, nonché delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nel procedimento iscritto al n. 1896/2005 R.G. dinanzi alla Sezione Civile del Tribunale di Ancona, in ordine all’appartenenza dell’area controversa al patrimonio demaniale del Comune di Ancona; 2. in corso di causa, a seguito di transazione della controversia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente; 2.1 la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, c od. proc. civ. ) ; pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso; 2.2 s tante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 2.3infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma ne ll a camera di consiglio del 3 maggio 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S