CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026GLIOZZI, [OSCURATO:PERSONA];2951- controricorrente –avverso la sentenza n. 274/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 12/07/2024 R.G.N. 112/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18786/2024Numero di raccolta generale 22624/2026Data pubblicazione 02/07/20261. Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delladomanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Camst societàcooperativa a r.l. sulla base di contratto a tempo indeterminatoa tempo parziale verticale misto con mansioni di addettamensa: a) accertava il diritto della lavoratrice al versamento daparte della datrice di lavoro del contributo al [OSCURATO:PERSONA] EST perdodici mensilità dal mese di luglio 2018; b) condannava laconvenuta al pagamento dell’importo previsto dall’art. 186,comma 12 c.c.n.l. 2018 avendo la società nel periodo di causa(luglio 2018/giugno 2023) omesso il versamento del contributoal [OSCURATO:PERSONA] per cinque mensilità con conseguente diritto dellaricorrente alla indennità risarcitoria nella misura prevista dalc.c.n.l. pari a complessivi euro 93,35; c) condannava laconvenuta al pagamento di ulteriore somma a titolo di scatti dianzianità maturati da ottobre 2012 alla data della sentenza, eall’accantonamento a titolo di TFR dell’importo di euro 7,81,ulteriore rispetto a quello già accantonato, sulla base degli scattidi anzianità maturati; d) respingeva la domanda dideterminazione del periodo verticale annuale della prestazionelavorativa.2. Con sentenza n. 274/2024 la Corte di appello di Torino haconfermato la decisione respingendo l’appello della società.3. Per quel che ancora rileva, la Corte distrettuale haritenuto infondata la tesi della società secondo la quale, insintesi, in base alla disciplina collettiva dettata dall’art. 186c.c.n.l., il versamento al [OSCURATO:PERSONA] (finalizzato all’assistenzasanitaria integrativa dei dipendenti) era dovuto, nell’ipotesi dilavoratore con contratto a tempo indeterminato parziale misto,Numero registro generale 18786/2024solo in relazione ai mesi di effettivo lavoro mentre non spettavaN umero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 22624/2026in relazione ai mesi di mancata prestazione lavorativa connessDaat a pubblicazione 02/07/2026alla articolazione dell’orario di lavoro di part time verticale.3.1. In particolare, richiamata la giurisprudenza dilegittimità che esclude il verificarsi di un’ipotesi di sospensionedel rapporto di lavoro nei periodi non lavorati in caso dilavoratore con contratto a tempo parziale misto, ha osservatoche la norma collettiva (art.186 c.c.n.l. applicabile) nonautorizzava il riproporzionamento dell’obbligo di versamento al4.Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoCAMST cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e Turismo sullabase di un unico motivo; la parte intimata ha resistito concontroricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che la mera segnalazione,contenuta nella memoria depositata dall’odierna partericorrente, in ordine alla pendenza, presso questa Corte, di altroricorso – concernente parti diverse da quelle del presentegiudizio - avente ad oggetto la interpretazione della medesimadisposizione collettiva (art. 186 contratto collettivo applicabile)qui oggetto di controversia, non consente di ritenere necessarioil simultaneus processum in assenza della indicazione dielementi più specifici da cui desumere una connessione logico-giuridica tra gli stessi che, invece, lo imponga; a fronte dellacarenza di elementi in tal senso risulta infatti preminente ilrispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata delprocesso il quale impone al giudice, ai sensi degli artt. 1Nu7m5er oe re gistro generale 18786/2024Numero sezionale 2951/2026127 cod. proc. civ., di evitare e impedire comportameNnutmie roc hdi era ccolta generale 22624/2026siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, traD ait a pubblicazione 02/07/2026quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio didalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettivegaranzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'attofinale è destinato a esplicare i suoi effetti ( Cass. Sez. Un.8774/2021).2. Va altresì respinta la richiesta di trattazione in pubblicaudienza al fine di consentire, come richiesto dalla odiernaricorrente, la discussione orale della causa, rientrando lavalutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienzapubblica ex art. 375, u.c., c.p.c., e, specificamente, dellaparticolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nelladiscrezionalità del collegio giudicante (Cass. n. 5533 del 2017;Cass. n. 26480 del 2020); nel caso di specie non si ravvisano ipresupposti per la trattazione della causa in pubblica udienzastante il carattere consolidato dei principi di diritto da applicareal caso di specie (cfr. Cass. SS.ÚU. n. 14437/2018), inparticolare con riferimento alla interpretazione della disciplinacollettiva sui rapporti di lavoro a tempo parziale.3. Infine, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., deve escludersil’ammissibilità della produzione documentale allegata allamemoria di parte ricorrente non concernendo tale produzione lanullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e delcontroricorso nonché un atto di rinuncia al ricorso (ex plurimisCass. n. 2062/2024).Numero registro generale 18786/20244. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, exN umero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 22624/2026art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1362, 136D3at a pubblicazione 02/07/20261366 e 1367 c.c. con conseguente falsa applicazione dell’art.186 c.c.n.l. per i dipendenti di aziende dei settori Pubbliciesercizi, [OSCURATO:PERSONA] e commerciale e Turismo,censurando sotto vari profili la interpretazione della disposizionecollettiva da parte della Corte di merito.5. Il motivo è infondato.5.1. La sentenza impugnata è pervenuta all’approdoermeneutico contestato dalla società datrice osservando che: a)dal primo comma dell’art. 186 c.c.n.l. 2018 emergeva inmaniera chiara la volontà delle parti collettive di garantire aitutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato,indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro,prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitarionazionale per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] in oggetto; b) la chiara letteradella norma che individuava i titolari del diritto (anche) neilavoratori a tempo parziale impediva di operare distinzioni disorta tra le tipologie di contratti a tempo parziale, risultandoirrilevante la concreta modalità di articolazione dell’orario dilavoro ( se orizzontale, verticale o misto); c) la previsione diversamenti mensili con specifica articolazione dell’obbligo acarico della parte datoriale per dodici mensilità rendevaevidente la illegittimità della condotta datoriale non essendoprevista alcuna causa di sospensione del contributo mensile; d)il contributo dovuto al [OSCURATO:PERSONA] era quantificato in misura fissa,non era commisurato alla retribuzione erogata; e) la circostanzadella mancata percezione della retribuzione ordinaria nei mesinon lavorati, risultava quindi irrilevante sotto il profilodell’assistenza sanitaria che presuppone il versamento deicontributi al [OSCURATO:PERSONA] il quale non potendosi considNeumraerroe re gistro generale 18786/2024Numero sezionale 2951/2026frazionabile, in difetto di specifica previsione collettivNuam,e roe dri ara ccolta generale 22624/2026sottratto al criterio del riproporzionamento ex art. 7 comma D2at a pubblicazione 02/07/2026d. lgs n. 81/2015; e) a diversa conclusione non era datopervenire sulla scorta della considerazione che le parti socialiavevano qualificato le quote ed i contributi al [OSCURATO:PERSONA] comeparte del trattamento economico complessivo e piùprecisamente come sostitutivi di un aumento salarialecontrattuale; l’aumento salariale in base all’art. 186 è riferitoalla retribuzione annuale e quindi il versamento distribuito tantosui mesi lavorati che su quelli non lavorati costituiva parteintegrante della retribuzione essendo a carico del datore dilavoro il finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] f) la tesi della societàcomportava una ingiustificata disparità di trattamento tralavoratori con tempo parziale “orizzontale” e tempo parzialeverticale .5.2. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della diretta interpretazione delladisciplina collettiva di riferimento, ritiene di condividere, con leprecisazioni che seguiranno, il risultato ermeneutico al quale èpervenuta la Corte di merito in ordine alla portata della normacollettiva ed al contenuto dell’obbligo della parte datoriale dieffettuazione dei versamenti al [OSCURATO:PERSONA] in relazione ailavoratori con part time verticale.5.3. Come noto, la denuncia di violazione o di falsaapplicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art.2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale aquella delle norme di diritto, sicché essa comporta, in sede dilegittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.)Numero registro generale 18786/2024come criterio interpretativo diretto e non come canone esternoN umero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 22624/2026di commisurazione dell'esattezza e della congruità delDlaat a pubblicazione 02/07/2026motivazione (Cass. n. 6335/2014, Cass. n. 13860/2019).5.4. Ciò posto, si premette che a mente dell’art. 186 delcontratto collettivo nazionale applicabile, collocato nel capo XIdedicato alla [OSCURATO:PERSONA], la istituzione deldichiaratamente ispirata all’esigenza, qualificata come“strategica”, di ampliare, in favore di tutti i lavoratori,prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitarionazionale (comma 1). Il comma 2 chiarisce che al [OSCURATO:PERSONA] devonoessere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, conformula quindi ampiamente comprensiva di tutte le categorie dilavoratori. Tale previsione trova puntuale conferma, quanto ailavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempoparziale, ad eccezione dei quadri - questione quest’ultima quinon rilevante -, nel comma 4. Alcuna differenziazione circa laerogazione a carico della parte datoriale è dato rinvenirenell’ambito della previsione collettiva in ordine alla tipologia dilavoratori a tempo parziale, se di tipo orizzontale, verticale omisto. Il contributo per il finanziamento al [OSCURATO:PERSONA] è sempreinfatti articolato su dodici mensilità.5.5. Il comma 11 con espressione di stringente portataprecettiva stabilisce che conseguentemente i lavoratoriindividuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazionedelle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenzasanitaria integrativa è irrinunciabile.5.6. Il chiaro tenore letterale dell’art. 186 c.c.n.l. inteso, perquel che qui rileva, a riconoscere a tutti i lavoratori a tempoparziale l’obbligo della parte datoriale a versare al [OSCURATO:PERSONA] ilNumero registro generale 18786/2024contributo di finanziamento, in difetto di elementi di segnoN umero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 22624/2026contrario rinvenibili nel testo collettivo, non consente, comDeat a pubblicazione 02/07/2026viceversa pretende l’odierna ricorrente, di escludere per ilavoratori con tempo parziale verticale o misto, il corrispondenteobbligo datoriale di versare per i mesi di mancata effettuazionedella prestazione lavorativa dovuta alla particolare articolazionedell’orario di lavoro. E’ ancora da rilevare, sul piano dellainterpretazione della volontà delle parti collettive, comel’esonero dal versamento del contributo a carico della partedatrice di lavoro nei periodi non lavorati mal si concilia conl’affermazione della pienezza del diritto del lavoratoreall’assistenza sanitaria integrativa, qualificata comeirrinunciabile (comma 11), e con l’assoluta carenza di indicazionicirca l’incidenza su tale diritto della, in tesi, minorecontribuzione al [OSCURATO:PERSONA] riferita al lavoratore in part timeverticale o misto. Vero è che, anche a prescindere dal datotestuale della norma collettiva, la tesi del venir meno dellariduzione dell’obbligo di contribuzione per il finanziamento delincompatibile con l’obiettiva infrazionabilità del dirittoall’assistenza sanitaria integrativa riferita al singolo lavoratore,al quale è in definitiva finalizzato il versamento delle quote al5.7. Infine, la circostanza che le parti abbiano qualificato ilcontributo di cui al comma 5 e la quota di iscrizione di cui aicommi 3 e 4 dell’art. 186 c.c.n.l. come sostitutivi di unequivalente del salario contrattuale e il fatto che le Parti si sianodate atto che nella determinazione della parte normativa /economica del presente CCNL si era tenuto conto dell’incidenzadelle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] diassistenza sanitaria integrativa (comma 10), non è di ostacoloNumero registro generale 18786/2024alla soluzione qui condivisa; dalla lettura coordinata dei commNi umero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 22624/2026richiamati non è dato evincere che ai contributi ed alle quote iDnat a pubblicazione 02/07/2026questione sia stato conferito un connotato di strettacorrispettività, sì da porli in diretta relazione con la concretaesecuzione della prestazione lavorativa ma, piuttosto, che laprevisione di finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] di assistenza a caricodella parte datoriale, espressamente considerata dalleorganizzazioni stipulanti come sostitutiva di un equivalenteaumento salariale contrattuale, abbia avuto finalità disostanziale compensazione di mancati incrementi retributivinell’ambito del complessivo trattamento economico e normativonegoziato dalle parti collettive; è, anzi, proprio la dichiaratafinalità sostitutiva del finanziamento del fondo a carico dellaparte datoriale, che vale a rimarcare qualitativamente l’alteritàdelle quote e dei contributi in oggetto rispetto all’erogazioneretributiva. Quanto ora osservato in tema di difetto di strettacorrispettività con l’esecuzione della prestazione lavorativa deicontributi e delle quote a carico della parte datoriale per ilfinanziamento del [OSCURATO:PERSONA] esclude la denunziata violazionedell’obbligo di riparametrazione ex art. 7 d. lgs n. 81/2015.6. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite, con distrazione in favore deiprocuratori antistatari.7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrentNeu maerlola re gistro generale 18786/2024Numero sezionale 2951/2026rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,N0u0m erop dei rra ccolta generale 22624/2026compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spesDeat a pubblicazione 02/07/2026forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condistrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 18786/2024Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 22624/2026Data pubblicazione 02/07/2026