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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20470/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile perché costituito da un solo motivo del tutto generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate.

Invero, esso denuncia in modo confuso e aspecifico il mancato riconoscimento del reato nella forma tentata, senza confrontarsi con le specifiche e congrue argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata.

Inoltre, con motivo inedito e come tale non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità, lamenta il mancato riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; censura, infine, l'eccessività della pena, deducendo un vizio non consentito dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso la conferma della pronuncia di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile perché costituito da un solo motivo del tutto generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate. Invero, esso denuncia in modo confuso e aspecifico il mancato riconoscimento del reato nella forma tentata, senza confrontarsi con le specifiche e congrue argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata. Inoltre, con motivo inedito e come tale non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità, lamenta il mancato riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; censura, infine, l'eccessività della pena, deducendo un vizio non consentito dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso la conferma della pronuncia di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20470/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris