CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che, il 4/03/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di ff:=11 Caltanissetta del 04/10/2018 in relazione al reato di cui all'art. 628, comma primo e terzo n. 3 quater cod. pen. 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce: -la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'Immesi a titolo di concorso nella rapina con specifico riferimento all'assenza dell'elemento psicologico; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica in quanto i fatti avrebbero dovuto essere configurerebbero una truffa e con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116, comma secondo cod. pen. e, comunque, considerata la condotta specificamente tenuta dal ricorrente, quanto alla determinazione della pena. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce: -la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto che configurerebbe il diverso reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116 cod., pen.; -la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 638, comma terzo n. 3 quater cod. pen.; -la violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specifico. 3.1. La Corte territoriale ha correttamente attribuito ai fatti la qualificazione giuridica nei termini della rapina. La condotta posta in essere dal terzo complice, quello rimasto ignoto, consistita nell'avere afferrato la mando della persona offesa strappando il portafogli, configura una violenza sulla persona incompatibile con sia con la truffa, che si caratterizza per la dazione spontanea, che con quella del c.d. furto con strappo, nel quale la violenza è esercitata esclusivamente sulla cosa. Le dichiarazioni della persona offesa sul punto sono infatti, ripetute e costanti, sono state coerentemente ritenute attendibili e la diversa lettura che ne vorrebbero dare i ricorrenti risutla del tutto inverosimile. 3.2. La circostanza che Immesi abbia partecipato solo a un segmento della condotta, cioè essere intervenuto quale finto orefice per la valutazione del valore dei gioielli, configura il concorso nel reato poi successivamente consumato. Lo stesso, infatti, ha fornito un contributo significativo all'azione programmata, tale da dimostrare la piena adesione dello stesso alla commissione del reato del quale, la sottrazione con violenza, costituiva un prevedibile, e probabilmente anche concordato, sviluppo nel caso in cui la persona offesa non avesse spontaneamente aderito. Ragione questa per la quale anche l'ulteriore doglianza, comune anche al Grillo, circa il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116 cod. pen. risulta manifestamente infondata. 3.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 quater cod. pen. Come adeguatamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la persona offesa aveva appena effettuato il prelievo al bancomat e proprio questo ha determinato i ricorrenti ad agire nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Del pari manifestamente infondate risultano le ulteriori doglianze. La recidiva è stata correttamente ritenuta e applicata a Grillo con motivazione che, pure tenendo conto del fatto che i precedenti sono risalenti nel tempo evidenziano una propensione all'illecito. La circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., considerato che il danno è stato solo parzialmente risarcito, risulta correttamente esclusa (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793). La quantificazione della pena, anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], appare proporzionata alla gravità dei fatti e la motivazione sul punto, espressione del potere discrezionale del giudice di merito, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) 4. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme