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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 28679/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-02-2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 settembre 2017, il Tribunale di Modena, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della contestata recidiva, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente coltivato 13 piante di marjuana, detenendo altresì ulteriori 23 grammi circa di foglie prodotte con la suddetta attività di coltivazione; fatto accertato in Modena il 22 luglio 2017.

Con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello di I3ologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a mesi 8 di reclusione e 1.400 euro di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, Truzzi, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

Con il primo, la difesa contesta la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la destinazione all'uso personale della droga ricavabile dalle piantine sequestrate, non considerando che le piante erano coltivate in vasi collocati sul balcone, senza alcun impianto di irrigazione e di illuminazione.

Peraltro, su tredici piantine, solo tre presentavano infiorescenze, mentre le altre dieci erano incapaci di produrre sostanza, trattandosi di piante di genere maschile, circostanza questa che smentisce l'assunto secondo cui l'imputato sarebbe uno spacciatore, fermo restando che l'assoluta incertezza circa la quantità di principio attivo avrebbe dovuto deporre in favore dell'imputato, essendo del resto significativo il fatto che Truzzi, pur annoverando precedenti penali, tuttavia non è mai stato condannato per reati in tema di stupefacenti.

Il secondo motivo è parimenti dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rimarcandosi in particolare la grave carenza istruttoria integrata dalla mancanza di una consulenza tecnica tossicologica, che nel caso di specie sarebbe stata necessaria al fine di verificare l'offensività della condotta mediante l'accertamento dell'effettiva presenza di principio attivo e della eventuale capacità delle infiorescenze di produrre sostanza stupefacente.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del disvalore minimo della condotta e dell'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato sia al momento della perquisizione dell'arresto, sia nel corso del processo.

Con il quarto motivo, infine, la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, censurandosi in particolare il discostamento della pena del minimo edittale, a fronte della natura rudimentale e della minima offensività della coltivazione.2.1.

Con memoria trasmessa il 23 gennaio 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Truzzi, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti.

2.2. In data 10 febbraio 2024, è pervenuta infine istanza di adesione del medesimo difensore all'astensione dalle udienze proclamata per l'udienza odierna dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria non può essere presa in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, tanto è vero che il Procuratore generale e la difesa hanno fatto pervenire conclusioni scritte, per cui non è accoglibile l'istanza di differimento.

2. Ciò premesso, iniziando dai primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato da parte della Corte di appello non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero i giudici di secondo grado, nel condividere in maniera critica l'impostazione del G.U.P., hanno richiamato gli accertamenti svolti il 22 luglio 2017 dagli operanti della Questura di Modena, che, nel corso di una perquisizione presso l'abitazione di Truzzi eseguita per altri fini, rinvenivano sul balcone otto vasi contenenti piante di marijuana, nonché un vasetto contenente 23 grammi della stessa sostanza, per un peso complessivo di 1,8 kg., avendo dato esito positivo il narcotest eseguito sui fiori rinvenuti nel vasetto.

Ciò posto, è stato ritenuto legittimamente configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 a carico dell'imputato, essendosi ritenuto non dirimente il mancato espletamento di una perizia tossicologica, ciò in base al condiviso principio (cfr. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-02), secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tiipologia ed entità di detta sostanza, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi considerare peraltro che la tipologia della sostanza rinvenuta nei vasi e nel vasetto non risulta contestata./ Né è stata ritenuta dirimente la circostanza che nella maggioranza si trattava di piante maschili, atteso che queste ultime risultano comunque utili a produrre i semi della pianta, così come è stata considerata irrilevante la mancanza di impianti di illuminazione o irrigazione, trattandosi di vasi esposti sul balcone.

Peraltro, proprio il numero elevato e le dimensioni non trascurabili dei vasi sono stati ragionevolmente ritenuti dai giudici di merito incompatibili con l'assunto difensivo di una coltivazione domestica destinata al mero uso personale, che sarebbe stato al più astrattamente ipotizzabile con un numero decisamente più esiguo e con dimensioni ben diverse di vasi e infiorescenze, avendo in ogni caso i giudici di merito fatto buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 27213 del 21/05/2019, Rv. 275877, Sez. 6, n. 35654 del 28/04/2017, Rv. 270544 e Sez. 3, n. 23881 del 23/02/2016, Rv. 267382), ribadito anche dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624-02), secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti, come nel caso di specie, la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza a effetto stupefacente.

2.1. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio, censurato con il terzo e il quarto motivo, anch'essi sovrapponibili, non si ravvisa alcuna criticità.

3.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso è stato motivato dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenza gravata), in maniera non illogica, "alla luce del casellario giudiziario" dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali che, seppur riferiti per la maggior parte a reati contro il patrimonio, denotano comunque "una certa declinazione a delinquere" del ricorrente.

Orbene, a fronte del pertinente richiamo alla personalità dell'imputato, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02) secondo cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento dea beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, dovendosi altresì ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

3.2. Quanto alla determinazione della pena, deve osservarsi che la Corte di appello, avuto riguardo al "concreto atteggiarsi dei fatti", ha ridotto la pena da anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa a mesi 8 di reclusione e 1.400 euro di multa, cui è pervenuta applicando la riduzione di un terzo sulla pena anni 1 di reclusione ed euro 2.100 di multa, già comprensiva dell'aumento per la contestata recidiva reiterata: da ciò si deduce che la pena base, prima dell'aumento della metà ex art. 99, comma 4, cod. pen., è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale di 6 mesi di reclusione, il che consente di escludere che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da particolare rigore.

4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Truzzi deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-02-2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2017, il Tribunale di Modena, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della contestata recidiva, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente coltivato 13 piante di marjuana, detenendo altresì ulteriori 23 grammi circa di foglie prodotte con la suddetta attività di coltivazione; fatto accertato in Modena il 22 luglio 2017. Con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello di I3ologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a mesi 8 di reclusione e 1.400 euro di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, Truzzi, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la destinazione all'uso personale della droga ricavabile dalle piantine sequestrate, non considerando che le piante erano coltivate in vasi collocati sul balcone, senza alcun impianto di irrigazione e di illuminazione. Peraltro, su tredici piantine, solo tre presentavano infiorescenze, mentre le altre dieci erano incapaci di produrre sostanza, trattandosi di piante di genere maschile, circostanza questa che smentisce l'assunto secondo cui l'imputato sarebbe uno spacciatore, fermo restando che l'assoluta incertezza circa la quantità di principio attivo avrebbe dovuto deporre in favore dell'imputato, essendo del resto significativo il fatto che Truzzi, pur annoverando precedenti penali, tuttavia non è mai stato condannato per reati in tema di stupefacenti. Il secondo motivo è parimenti dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rimarcandosi in particolare la grave carenza istruttoria integrata dalla mancanza di una consulenza tecnica tossicologica, che nel caso di specie sarebbe stata necessaria al fine di verificare l'offensività della condotta mediante l'accertamento dell'effettiva presenza di principio attivo e della eventuale capacità delle infiorescenze di produrre sostanza stupefacente. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del disvalore minimo della condotta e dell'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato sia al momento della perquisizione dell'arresto, sia nel corso del processo. Con il quarto motivo, infine, la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, censurandosi in particolare il discostamento della pena del minimo edittale, a fronte della natura rudimentale e della minima offensività della coltivazione.2.1. Con memoria trasmessa il 23 gennaio 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Truzzi, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti. 2.2. In data 10 febbraio 2024, è pervenuta infine istanza di adesione del medesimo difensore all'astensione dalle udienze proclamata per l'udienza odierna dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria non può essere presa in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, tanto è vero che il Procuratore generale e la difesa hanno fatto pervenire conclusioni scritte, per cui non è accoglibile l'istanza di differimento. 2. Ciò premesso, iniziando dai primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato da parte della Corte di appello non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero i giudici di secondo grado, nel condividere in maniera critica l'impostazione del G.U.P., hanno richiamato gli accertamenti svolti il 22 luglio 2017 dagli operanti della Questura di Modena, che, nel corso di una perquisizione presso l'abitazione di Truzzi eseguita per altri fini, rinvenivano sul balcone otto vasi contenenti piante di marijuana, nonché un vasetto contenente 23 grammi della stessa sostanza, per un peso complessivo di 1,8 kg., avendo dato esito positivo il narcotest eseguito sui fiori rinvenuti nel vasetto. Ciò posto, è stato ritenuto legittimamente configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 a carico dell'imputato, essendosi ritenuto non dirimente il mancato espletamento di una perizia tossicologica, ciò in base al condiviso principio (cfr. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942-02), secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tiipologia ed entità di detta sostanza, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi considerare peraltro che la tipologia della sostanza rinvenuta nei vasi e nel vasetto non risulta contestata./ Né è stata ritenuta dirimente la circostanza che nella maggioranza si trattava di piante maschili, atteso che queste ultime risultano comunque utili a produrre i semi della pianta, così come è stata considerata irrilevante la mancanza di impianti di illuminazione o irrigazione, trattandosi di vasi esposti sul balcone. Peraltro, proprio il numero elevato e le dimensioni non trascurabili dei vasi sono stati ragionevolmente ritenuti dai giudici di merito incompatibili con l'assunto difensivo di una coltivazione domestica destinata al mero uso personale, che sarebbe stato al più astrattamente ipotizzabile con un numero decisamente più esiguo e con dimensioni ben diverse di vasi e infiorescenze, avendo in ogni caso i giudici di merito fatto buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 27213 del 21/05/2019, Rv. 275877, Sez. 6, n. 35654 del 28/04/2017, Rv. 270544 e Sez. 3, n. 23881 del 23/02/2016, Rv. 267382), ribadito anche dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624-02), secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti, come nel caso di specie, la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza a effetto stupefacente. 2.1. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio, censurato con il terzo e il quarto motivo, anch'essi sovrapponibili, non si ravvisa alcuna criticità. 3.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso è stato motivato dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenza gravata), in maniera non illogica, "alla luce del casellario giudiziario" dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali che, seppur riferiti per la maggior parte a reati contro il patrimonio, denotano comunque "una certa declinazione a delinquere" del ricorrente. Orbene, a fronte del pertinente richiamo alla personalità dell'imputato, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02) secondo cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento dea beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, dovendosi altresì ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). 3.2. Quanto alla determinazione della pena, deve osservarsi che la Corte di appello, avuto riguardo al "concreto atteggiarsi dei fatti", ha ridotto la pena da anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa a mesi 8 di reclusione e 1.400 euro di multa, cui è pervenuta applicando la riduzione di un terzo sulla pena anni 1 di reclusione ed euro 2.100 di multa, già comprensiva dell'aumento per la contestata recidiva reiterata: da ciò si deduce che la pena base, prima dell'aumento della metà ex art. 99, comma 4, cod. pen., è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale di 6 mesi di reclusione, il che consente di escludere che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da particolare rigore. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Truzzi deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr