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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20198/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 settembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di minaccia grave ed aggravata, in ragione della ritenuta recidiva, reiterata e specifica, contestatagli, in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 settembre 2017).

2. L'impugnativa è affidata a tre motivi, che contestano, sotto l'egida della violazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione: I.) il giudizio di attendibilità della persona offesa; II.) il diniego di disapplicazione della recidiva, come contestata e ritenuta; III.) il diniego di concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è generico e deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente dimostrano scarsa consapevolezza del percorso logico ed argomentativo seguito dalla Corte di appello e, attraverso la denuncia della violazione delle regole processuali concernenti la motivazione, tentano di dilatare la portata applicativa della specifica norma di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. allo scopo di sottoporre allo scrutinio di legittimità temi riservati alla cognizione esclusiva del giudice di merito.

Le stesse, in effetti, non solo risultano palesemente generiche, non essendo per nulla correlate alle argomentazioni che sorreggono il provvedimento censurato, ma si rivelano declinate in contrasto con il sedimentato insegnamento di questa Corte in tema di limiti del sindacato di legittimità, chiamato a riscontrare, soltanto, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).

In quest'ottica, perciò, va letto il principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti 1versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippeddico, Rv. 271623).

Poiché il motivo esaminato è stato formulato dal ricorrente senza attenersi a tali vincolanti prescrizioni direttive, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Nel giustificare l'applicazione al ricorrente della contestata recidiva, reiterata e specifica, la Corte territoriale ha dato prova di essersi attenuta all'obbligo di specifica ed individualizzante motivazione che incombe sul giudice di merito ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; SU, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838); motivazione che, così come concepita dal diritto vivente, impone di «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U, n. 35738/2010, Calibé, in motivazione).

3.3. Generico, non consentito e manifestamente infondato è il terzo motivo.

Lo stesso risulta, infatti, affidato a rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente rassegnata a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, palesemente in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

Le deduzioni sviluppate non sono, peraltro, neppure consentite in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] alio De santis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 settembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di minaccia grave ed aggravata, in ragione della ritenuta recidiva, reiterata e specifica, contestatagli, in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 settembre 2017). 2. L'impugnativa è affidata a tre motivi, che contestano, sotto l'egida della violazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione: I.) il giudizio di attendibilità della persona offesa; II.) il diniego di disapplicazione della recidiva, come contestata e ritenuta; III.) il diniego di concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente dimostrano scarsa consapevolezza del percorso logico ed argomentativo seguito dalla Corte di appello e, attraverso la denuncia della violazione delle regole processuali concernenti la motivazione, tentano di dilatare la portata applicativa della specifica norma di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. allo scopo di sottoporre allo scrutinio di legittimità temi riservati alla cognizione esclusiva del giudice di merito. Le stesse, in effetti, non solo risultano palesemente generiche, non essendo per nulla correlate alle argomentazioni che sorreggono il provvedimento censurato, ma si rivelano declinate in contrasto con il sedimentato insegnamento di questa Corte in tema di limiti del sindacato di legittimità, chiamato a riscontrare, soltanto, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428). In quest'ottica, perciò, va letto il principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti 1versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippeddico, Rv. 271623). Poiché il motivo esaminato è stato formulato dal ricorrente senza attenersi a tali vincolanti prescrizioni direttive, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Nel giustificare l'applicazione al ricorrente della contestata recidiva, reiterata e specifica, la Corte territoriale ha dato prova di essersi attenuta all'obbligo di specifica ed individualizzante motivazione che incombe sul giudice di merito ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; SU, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838); motivazione che, così come concepita dal diritto vivente, impone di «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U, n. 35738/2010, Calibé, in motivazione). 3.3. Generico, non consentito e manifestamente infondato è il terzo motivo. Lo stesso risulta, infatti, affidato a rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente rassegnata a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, palesemente in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Le deduzioni sviluppate non sono, peraltro, neppure consentite in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] alio De santis
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