CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 08146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] imperato, che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 marzo 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha proposto appello verso l’ordinanza del 27 febbraio 2024 con cui il giudice per le indagini preliminari di Latina ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 2024, in parziale accoglimento del menzionato appello, ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Detta ordinanza è stata annullata con rinvio limitatamente al giudizio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere con sentenza deliberata in data 22 ottobre 2024 dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Roma ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari. 5. Con l’unico motivo del ricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo dell’impugnazione a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce violazione degli artt. 178, 191, 309, 310, 319, 415-bis, 319 e 627 cod. proc. pen., in relazione all’utilizzazione, ai fini della decisione, dell’annotazione della Guardia di Finanza depositata in data 9 settembre 2025. 5.1. La difesa premette che la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata ritenuta adeguata alle esigenze cautelari esclusivamente sulla base delle operazioni sospette concernenti movimentazioni bancarie riferibili al ricorrente nonché dell’accredito di euro 80.000 ricevuto in data 11 aprile 2024, elementi desunti dal contenuto della suddetta annotazione di polizia giudiziaria. 5.2. Il Tribunale, fondando la decisione su un atto investigativo sopravvenuto rispetto alla precedente ordinanza del Tribunale, annullata dalla Corte di Cassazione, e pertanto non utilizzabile nel giudizio di rinvio, avrebbe ecceduto i limiti tracciati dalla sentenza rescindente, la quale circoscriveva il thema decidendum al solo profilo dell’adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici dell’appello avrebbero indebitamente esteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite – secondo cui, nel giudizio di appello cautelare, le parti possono produrre nuovi elementi probatori – senza considerare che il giudizio di rinvio, in quanto rigidamente vincolato al dictum della sentenza rescindente, impone al giudice di pronunciarsi esclusivamente sulla base del compendio già esistente al momento dell’ordinanza annullata. 5.3. La difesa evidenzia, inoltre, che l’annotazione della Guardia di Finanza, depositata il 9 settembre 2025, e dunque in epoca successiva all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 30 aprile 2024, sarebbe stata inserita nel sistema TIAP soltanto il 15 settembre 2025. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricevuto alcun avviso di deposito dell’atto di polizia giudiziaria né il Pubblico ministero, all’udienza del 7 ottobre 2025, avrebbe dato comunicazione alle parti dell’inserimento di tale documento nel fascicolo delle indagini preliminari, in violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi, non avendo la difesa potuto interloquire in ordine alle nuove emergenze investigative introdotte dall’accusa. Richiamando il principio di diritto secondo cui l’acquisizione di atti di indagine compiuti dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari è affetta da nullità ove non preceduta da un nuovo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la difesa sostiene la conseguente inutilizzabilità dell’annotazione depositata il 9 settembre 2025, sulla quale i giudici di appello avrebbero fondato in via esclusiva l’attualizzazione delle esigenze cautelari nel giudizio rescissorio. Si rappresenta, infine, che la difesa non avrebbe potuto prendere visione dell’informativa della Guardia di Finanza neppure dopo l’udienza del 7 ottobre 2025, poiché la richiesta di copia tempestivamente formulata sarebbe stata respinta con provvedimento del 13 novembre 2025, con cui il Presidente del Tribunale dichiarava non luogo a provvedere, sul rilievo che l’istanza avrebbe dovuto essere rivolta all’autorità giudiziaria procedente. 6. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 125, 275 e 627 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure cautelari meno gravose rispetto agli arresti domiciliari, prospettando altresì manifesta illogicità con riguardo al giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale, omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali strumenti cautelari meno afflittivi non fossero idonei a fronteggiare le esigenze ritenute sussistenti, in violazione del principio di gradualità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta che i giudici dell’appello non abbiano valutato l’incidenza del provvedimento con cui il Tribunale di Latina, in data 15 aprile 2025, ha disposto il sequestro di tutti i beni nella disponibilità del ricorrente, ai fini della verifica dell’attualità e dell’intensità delle esigenze cautelari. La motivazione sarebbe, infine, contraddittoria e intrinsecamente illogica nella parte in cui valorizza elementi ritenuti incompatibili con la proclamata indispensabilità degli arresti domiciliari; segnatamente, a pagina 13 dell’ordinanza impugnata si evidenzia che dagli atti non emergono “dati da cui ricavare l’inaffidabilità soggettiva e l’incapacità di autocontrollo nel caso di misura auto custodiale”, affermazione che, secondo la difesa, risulterebbe inconciliabile con l’applicazione di una misura di tale rigore. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono in parte manifestamente infondati ed in parte fondati. 2. La prima censura –con la quale il ricorrente assume l’inammissibilità della produzione di nuovi elementi probatori nel giudizio rescissorio– è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nella fase di rinvio conseguente all’annullamento di un provvedimento cautelare disposto dalla Corte di Cassazione, è consentita l’introduzione di nuovi elementi indiziari, sia con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria sia in relazione alla permanenza o insorgenza delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268978–01; Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, D’Angelo, Rv. 279695–01; Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159–01). Occorre, in particolare, ribadire che il Pubblico ministero è legittimato a produrre ulteriori elementi nel corso del giudizio di rinvio instaurato a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in quanto il principio di devoluzione del thema decidendum, che governa il rimedio dell’appello cautelare, non comporta il cristallizzarsi del materiale valutabile alla situazione esistente al momento della prima decisione. La devoluzione, infatti, delimita l’oggetto del giudizio in relazione ai capi e ai punti investiti dall’impugnazione, ma non preclude l’allegazione e la produzione di elementi sopravvenuti né di atti già esistenti e non precedentemente depositati, potendo il Pubblico ministero ampliare il quadro conoscitivo a disposizione del giudice del rinvio. Ne discende che il giudice del giudizio rescissorio dispone dei medesimi poteri attribuiti originariamente al Tribunale in sede di appello cautelare e, in applicazione del principio di devoluzione, è tenuto a pronunciarsi sulla base di tutti gli elementi ritualmente introdotti dalle parti nel corso dell’udienza, ivi compresi quelli acquisiti successivamente all’adozione della misura coercitiva e all’emissione dell’ordinanza poi annullata, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza in esame. 3. Risulta, invece, fondata l’ulteriore censura con cui si deduce l’inutilizzabilità dell’attività integrativa di indagine posta a fondamento della deliberazione oggetto di ricorso. 3.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: ·la Procura della Repubblica di Latina, in data 30 aprile 2024, ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari del procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; ·l’annotazione della Guardia di Finanza posta a fondamento dell’ordinanza impugnata è stata depositata nella segreteria del Pubblico ministero in data 9 settembre 2025 e, quindi, inserita nel sistema TIAP in data 15 settembre 2025; ·l’avvenuto deposito di tale attività integrativa di indagine, posta in essere in data antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio ex art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., non risulta essere stato comunicato all’indagato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; ·all’udienza di trattazione dell’appello proposto dall’odierno ricorrente, il Pubblico ministero non ha dato atto dell’avvenuto deposito della menzionata annotazione della Guardia di Finanza. 3.2. Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che la fattispecie in esame ricade nell’ambito applicativo dell’art. 430 cod. proc. pen., disposizione che attribuisce al Pubblico ministero il potere di svolgere attività integrativa di indagine anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, imponendo, tuttavia, che la relativa documentazione sia immediatamente depositata presso la propria segreteria. In ordine a tale profilo, il [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui sono affetti da inutilizzabilità gli atti investigativi acquisiti ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen. in data successiva all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora non siano tempestivamente depositati e messi a disposizione dell’indagato mediante formale avviso di deposito, così da consentirgli l’effettivo esercizio delle facoltà difensive riconosciutegli dall’ordinamento (Sez. 3, n. 35311 del 08/06/2011, Verlato, Rv. 250858 – 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F. Rv. 273527 – 01; Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, D’Arienzo, Rv. 275150 – 01; Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, Possente, Rv. 280646 – 01; Sez. 4, n. 32361 del 23/09/2025, Costa, Rv. 288464 – 01, in motivazione). Dalla disamina degli atti emerge che, nel caso di specie, tale adempimento non risulta essere stato eseguito; ne consegue che il giudice dell’appello non avrebbe potuto porre a fondamento della propria decisione l’annotazione della Guardia di Finanza depositata presso la segreteria del Pubblico ministero in data 9 settembre 2025, trattandosi di atto inutilizzabile per violazione delle garanzie partecipative dell’indagato. È, altresì, evidente ictu oculi che la deliberazione impugnata – come puntualmente dedotto dalla difesa – si fonda in via esclusiva sul predetto atto investigativo, con la conseguenza che la decisione risulta viziata sia per violazione di legge, in relazione all’inosservanza dell’art. 430 cod. proc. pen., sia per carenza assoluta di motivazione in ordine al dictum della sentenza rescindente richiamata dal ricorrente, non essendo stato sviluppato alcun autonomo percorso argomentativo svincolato dall’atto inutilizzabile. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, affinché proceda a nuovo esame facendo applicazione dei principi sopra richiamati e valutando la vicenda prescindendo dall’atto affetto da inutilizzabilità. 4. Il secondo motivo del ricor