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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 30138/2026

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!REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da 30138 - 26Gastone [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.1114/2026Andrea Gentili CC- 01/07/2026Giovanni Giorgianni R.G.N. 18892/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 aprile 2026 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì il 23 marzo 2026 in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) per aver utilizzato, in qualità di legale rappresentante dell'indicata società, fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023 nonché per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B) per non aver versato, nell'indicata qualità, le somme dovute,utilizzando in compensazione crediti IVA inesistenti degli anni dal 2019 al 2021 derivanti dalla contabilizzazione delle fatture di cui al capo A.

2. Propongono ricorso avverso il menzionato decreto i difensori di [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", affidandosi a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta vizio di violazione di legge in relazione al periculum in mora.

Si censura l'ordinanza impugnata che ha fondato il pericolo di dispersione affidandosi a formule di stile, ancorate ad una presunzione iuris et de ire in cui il pericolo viene fatto discendere automaticamente dalla natura stessa del reato contestato e dalle sue modalità esecutive, senza che sia stato indicato alcun elemento fattuale, concreto e attuale, dal quale desumere il rischio di dispersione patrimoniale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 2 e 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, nonché all'art. 323 cod. proc. pen. per erronea determinazione del profitto confiscabile e per l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo per carenza di interesse, nonché errata applicazione delle norme che disciplinato le impugnazioni.

Si ribadisce che con la memoria presentata in sede di riesame si era eccepita l'erronea quantificazione del profitto del reato, stante la duplicazione tra VIVA evasa, profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e le somme indebitamente compensate, profitto del reato di cui all'art. 10 -quater d.lgs. cit., posto che queste ultime derivano dal medesimo credito IVA fittizio.

Si censura che il Tribunale del riesame ha ritenuto carente l'interesse perché dal relativo accertamento non deriverebbe alcuna utilità concreta per il ricorrente, in violazione dei principi che governano l'interesse ad impugnare che è sempre concreto ed attuale quando riguarda la corretta determinazione del quantum del vincolo cautelare, a prescindere dal valore dei beni appresi in esecuzione.

Inoltre, non è giuridicamente corretto affermare che la medesima somma (VIVA a credito inesistente) possa costituire profitto due volte, prima come imposta evasa e poi come credito compensato.

Nel caso di specie il profitto del reato di cui all'art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000 non può che essere assorbito o comunque non può cumularsi con quello del reato di cui all'art. 2 d.

Igs. cit. da cui trae origine. 2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e di minima offensività della misura cautelare reale.

Si ribadisce che è stato sequestrato un bene strumentale (il veicolo IVECO) che, al di là del suo valore, è un bene essenziale per l'operatività aziendale e quindi sproporzionato. 22.4 Con il quarto motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 321 cod. proc. pen. circa l'esistenza del fumus commissi delicti.

La società [OSCURATO:PERSONA] divani s.r.l. è una società pienamente operativa e in sede tributaria l'avviso di accertamento che fa riferimento ai medesimi aspetti, sotto il profilo fiscale, è stato annullato. 3 Con requisitoria scritta il Sost.

Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. 2 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società è inammissibile dovendo rilevarsi il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre ricorso nell'interesse della società di cui è legale rappresentante. 2.1 Va premesso che il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, del profitto dei reati in contestazione ai capi A e B, con riferimento alle attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., precisando che tale sequestro è funzionale alla confisca diretta sulla società e, in subordine, per equivalente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 sulla società e ai sensi dell'art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 sull'indagato amministratore della società.

Va altresì chiarito che in sede di esecuzione risulta essere stata sequestrata, all'indagato, un'autovettura a lui intestata personalmente, nonché il denaro contante presente sul conto corrente a lui intestato; due autovetture intestate alla società, tra cui l'IVECO e la somma di 450.000 euro sul conto corrente intestato alla società. 2.2 Tanto premesso, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione agendo, oltre che in proprio, anche nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA]", pur non avendo, in mancanza di procura speciale, titolo per agire nell'interesse di quest'ultima. 2.2 La mancanza di legittimazione del ricorrente ad adire questa Corte nell'interesse della società comporta l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, di tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse della società.

33. Quanto al ricorso proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] va rilevato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo riguardano essenzialmente la società e risultano quindi inammissibili.

3.1. In particolare, per quanto riguarda il secondo motivo attinente al profitto dei reati di cui ai capi AeBe la loro eventuale duplicazione, al di là della circostanza che esso riguarda più specificatamente la società, anche a voler ritenere il ricorrente legittimato in proprio a dolersene, quanto meno con riferimento ai beni personali attinti dal sequestro, alcuna censura può comunque muoversi al provvedimento impugnato che valorizza, in termini congrui il dato per il quale, a fronte di un profitto pari complessivamente ad euro 2.919.350,03, è stato sequestrato un importo di gran lunga inferiore (pari ad euro 462.585,81), con riflessi sull'interesse concreto ed attuale ad impugnare, che risulta insussistente. 3.2 I terzo motivo, con il quale si censura la violazione del principio di proporzionalità in riferimento al sequestro della vettura IVECO, intestata alla società, in quanto bene strumentale della società stessa e funzionale alla attività di quest'ultima, non può non evidenziarsi che esso attiene ad una questione che riguarda esclusivamente l'ente e non l'indagato in proprio. 3.3 Infine, il quarto motivo, attinente alla sussistenza del fumus commissi delicti, esso è del pari relativo alla società, rispetto alla quale il ricorrente non è legittimato a far valere alcuna doglianza, oltre al fatto che si censurano, con tale doglianza, una serie di elementi in fatto, insindacabili in questa sede.

4. Ritenuta quindi l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto in proprio, residua il primo motivo di ricorso, in relazione al quale sussiste la legittimazione del ricorrente, in proprio, a dolersene, in ragione della esecuzione del sequestro su beni a lui intestati.

La censura, tuttavia, è manifestamente infondata in quanto il Tribunale in sede di riesame, e prim'ancora il Giudice per le indagini preliminari, hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte nella sentenza Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo cui, come noto, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". 4 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente in proprio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01/07/2026.

Il Consigliere estenszre---- [OSCURATO:PERSONA] idente Va lepia-[OSCURATO:PERSONA] „, - Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], • A r. ri7rz • i ;jjNZIC)NA .1..0 a i 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da 30138 - 26Gastone [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.1114/2026Andrea Gentili CC- 01/07/2026Giovanni Giorgianni R.G.N. 18892/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 aprile 2026 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì il 23 marzo 2026 in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) per aver utilizzato, in qualità di legale rappresentante dell'indicata società, fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023 nonché per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B) per non aver versato, nell'indicata qualità, le somme dovute,utilizzando in compensazione crediti IVA inesistenti degli anni dal 2019 al 2021 derivanti dalla contabilizzazione delle fatture di cui al capo A. 2. Propongono ricorso avverso il menzionato decreto i difensori di [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", affidandosi a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta vizio di violazione di legge in relazione al periculum in mora. Si censura l'ordinanza impugnata che ha fondato il pericolo di dispersione affidandosi a formule di stile, ancorate ad una presunzione iuris et de ire in cui il pericolo viene fatto discendere automaticamente dalla natura stessa del reato contestato e dalle sue modalità esecutive, senza che sia stato indicato alcun elemento fattuale, concreto e attuale, dal quale desumere il rischio di dispersione patrimoniale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 2 e 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, nonché all'art. 323 cod. proc. pen. per erronea determinazione del profitto confiscabile e per l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo per carenza di interesse, nonché errata applicazione delle norme che disciplinato le impugnazioni. Si ribadisce che con la memoria presentata in sede di riesame si era eccepita l'erronea quantificazione del profitto del reato, stante la duplicazione tra VIVA evasa, profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e le somme indebitamente compensate, profitto del reato di cui all'art. 10 -quater d.lgs. cit., posto che queste ultime derivano dal medesimo credito IVA fittizio. Si censura che il Tribunale del riesame ha ritenuto carente l'interesse perché dal relativo accertamento non deriverebbe alcuna utilità concreta per il ricorrente, in violazione dei principi che governano l'interesse ad impugnare che è sempre concreto ed attuale quando riguarda la corretta determinazione del quantum del vincolo cautelare, a prescindere dal valore dei beni appresi in esecuzione. Inoltre, non è giuridicamente corretto affermare che la medesima somma (VIVA a credito inesistente) possa costituire profitto due volte, prima come imposta evasa e poi come credito compensato. Nel caso di specie il profitto del reato di cui all'art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000 non può che essere assorbito o comunque non può cumularsi con quello del reato di cui all'art. 2 d. Igs. cit. da cui trae origine. 2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e di minima offensività della misura cautelare reale. Si ribadisce che è stato sequestrato un bene strumentale (il veicolo IVECO) che, al di là del suo valore, è un bene essenziale per l'operatività aziendale e quindi sproporzionato. 22.4 Con il quarto motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 321 cod. proc. pen. circa l'esistenza del fumus commissi delicti. La società [OSCURATO:PERSONA] divani s.r.l. è una società pienamente operativa e in sede tributaria l'avviso di accertamento che fa riferimento ai medesimi aspetti, sotto il profilo fiscale, è stato annullato. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. 2 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società è inammissibile dovendo rilevarsi il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre ricorso nell'interesse della società di cui è legale rappresentante. 2.1 Va premesso che il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, del profitto dei reati in contestazione ai capi A e B, con riferimento alle attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., precisando che tale sequestro è funzionale alla confisca diretta sulla società e, in subordine, per equivalente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 sulla società e ai sensi dell'art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 sull'indagato amministratore della società. Va altresì chiarito che in sede di esecuzione risulta essere stata sequestrata, all'indagato, un'autovettura a lui intestata personalmente, nonché il denaro contante presente sul conto corrente a lui intestato; due autovetture intestate alla società, tra cui l'IVECO e la somma di 450.000 euro sul conto corrente intestato alla società. 2.2 Tanto premesso, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione agendo, oltre che in proprio, anche nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA]", pur non avendo, in mancanza di procura speciale, titolo per agire nell'interesse di quest'ultima. 2.2 La mancanza di legittimazione del ricorrente ad adire questa Corte nell'interesse della società comporta l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, di tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse della società. 33. Quanto al ricorso proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] va rilevato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo riguardano essenzialmente la società e risultano quindi inammissibili. 3.1. In particolare, per quanto riguarda il secondo motivo attinente al profitto dei reati di cui ai capi AeBe la loro eventuale duplicazione, al di là della circostanza che esso riguarda più specificatamente la società, anche a voler ritenere il ricorrente legittimato in proprio a dolersene, quanto meno con riferimento ai beni personali attinti dal sequestro, alcuna censura può comunque muoversi al provvedimento impugnato che valorizza, in termini congrui il dato per il quale, a fronte di un profitto pari complessivamente ad euro 2.919.350,03, è stato sequestrato un importo di gran lunga inferiore (pari ad euro 462.585,81), con riflessi sull'interesse concreto ed attuale ad impugnare, che risulta insussistente. 3.2 I terzo motivo, con il quale si censura la violazione del principio di proporzionalità in riferimento al sequestro della vettura IVECO, intestata alla società, in quanto bene strumentale della società stessa e funzionale alla attività di quest'ultima, non può non evidenziarsi che esso attiene ad una questione che riguarda esclusivamente l'ente e non l'indagato in proprio. 3.3 Infine, il quarto motivo, attinente alla sussistenza del fumus commissi delicti, esso è del pari relativo alla società, rispetto alla quale il ricorrente non è legittimato a far valere alcuna doglianza, oltre al fatto che si censurano, con tale doglianza, una serie di elementi in fatto, insindacabili in questa sede. 4. Ritenuta quindi l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto in proprio, residua il primo motivo di ricorso, in relazione al quale sussiste la legittimazione del ricorrente, in proprio, a dolersene, in ragione della esecuzione del sequestro su beni a lui intestati. La censura, tuttavia, è manifestamente infondata in quanto il Tribunale in sede di riesame, e prim'ancora il Giudice per le indagini preliminari, hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte nella sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo cui, come noto, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". 4 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente in proprio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/07/2026. Il Consigliere estenszre---- [OSCURATO:PERSONA] idente Va lepia-[OSCURATO:PERSONA] „, - Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], • A r. ri7rz • i ;jjNZIC)NA .1..0 a i 6
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