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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12112/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio in luogo di quello di ricettazione in forma attenuata, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sugli indizi gravi precisi e concordanti dell'ascrivibilità al prevenuto della condotta di riciclaggio contestata, quali l'intestazione all'imputato del veicolo da cui proveniva . la targa successivamente apposta sull'autovettura provento di furto); osservato che il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha escluso l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, evidenziando come il valore di autovettura non potesse ritenersi di minima rilevanza economica, come pacificamente richiesto per l'attenuante in esame (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio in luogo di quello di ricettazione in forma attenuata, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sugli indizi gravi precisi e concordanti dell'ascrivibilità al prevenuto della condotta di riciclaggio contestata, quali l'intestazione all'imputato del veicolo da cui proveniva . la targa successivamente apposta sull'autovettura provento di furto); osservato che il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha escluso l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, evidenziando come il valore di autovettura non potesse ritenersi di minima rilevanza economica, come pacificamente richiesto per l'attenuante in esame (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 12112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris