CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione: 1) determinazione della pena, per mancata indicazione dei relativi criteri; 2) difetto di querela per il delitto di lesioni; 3) derubricazione di quest'ultimo nella fattispecie colposa; 4) travisamento della prova, in relazione ad un video, che la sentenza afferma non essere stato acquisito agli atti, contrariamente al vero; 5) errata valutazione delle risultanze probatorie e mancata od insufficiente spiegazione delle ragioni per cui non è stata ritenuta attendibile la diversa ricostruzione difensiva, secondo cui egli non ha compiuto atti idonei e, comunque, intenzionalmente volti ad ostacolare l'attività di p.g. in atto nei suoi confronti, non volendo sottrarsi ai controlli; 6) esclusione dell'esimente di cui all'art. 393-bis, cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile. La prima e la terza doglianza sono nuove, non essendo state proposte con l'appello, secondo quanto risulta dalla relativa sentenza, non censurata come carente nella esposizione dei motivi di gravame. La seconda e la sesta sono generiche, reiterando quanto dedotto in appello, senza alcun confronto critico con le ragioni esposte in sentenza per disattenderle. La quarta è manifestamente infondata, oltre che generica: l'assunto per cui quel filmato è stato ritualmente acquisito agli atti non è comprovato attraverso l'agevole allegazione della documentazione di riferimento (verbali, attestazioni di cancelleria); comunque la sentenza spiega persuasivamente la non decisività di tale elemento di prova. La quinta si risolve in una rilettura delle risultanze probatorie e quindi nella richiesta di un giudizio di merito, che alla Corte di cassazione è però precluso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (C. Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il l. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] liere stensore [OSCURATO:PERSONA]