CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3228 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso l'ordinanza n. 20938/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/07/2025 R.G.N.10703/2020;Numero registro generale 3356/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3228/2026Numero di raccolta generale 24469/202603/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 05/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, ai sensidell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avverso l’ordinanzadella Corte di cassazione, Sezione lavoro, resa all’esitodell’adunanza camerale del 12 giugno 2025 e depositata il 23luglio 2025 nel procedimento iscritto al n. 10703/2020 R.G., conla quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto controla sentenza della Corte d’appello di Catania n. 861/2019,depositata il 10 ottobre 2019, resa nel giudizio n. R.G.204/2017.2. Il giudizio definito con l’ordinanza oggetto di revocazioneaveva ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Corted’appello di Catania che aveva respinto il gravame propostodalla Amato avverso la decisione del Tribunale di Catania.Quest’ultimo, pronunciando sul ricorso avverso avviso diaddebito per contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti pergli anni dal 2005 al 2011, aveva qualificato come opposizioneagli atti esecutivi i motivi attinenti alla regolarità formale deltitolo, dichiarandola tardiva, e aveva respinto nel restol’opposizione.3. Nel ricorso per cassazione definito con l’ordinanza impugnata,la Amato aveva articolato cinque motivi. Il primo motivodenunciava violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc. civ., in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc.civ., deducendo la rilevabilità d’ufficio del giudicato esternoderivante dalla sentenza del Tribunale di Catania, Sezionelavoro, n. 1631/2016 del 15 aprile 2016, corretta nell’erroremateriale il 21 settembre 2016, resa nel procedimento R.G. n.Numero registro generale 3356/20263342/2010 promosso nei confronti dell’INPS, da Placido AmatoN, umero sezionale 3228/2026Numero di raccolta generale 24469/2026al fine di ottenere l’accertamento della qualità di dipendente diData pubblicazione 05/08/2026Melania Amato negli anni 2006, 2007 e 2008, con conseguenteesclusione della sua qualità di coadiutore della stessa negli annioggetto dell’avviso di addebito.4. Con il secondo motivo del precedente ricorso per cassazioneera stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.113 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, d.lgs.n. 99 del 2004, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., censurandosi la sentenza della Corte d’appello peravere ritenuto che la Amato, quale imprenditrice agricolaprofessionale, fosse tenuta all’iscrizione nella gestioneprevidenziale dei coltivatori diretti.5. Con il terzo motivo era stata denunciata violazione dell’art.116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1, comma1, d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.4 e 5, cod. proc. civ., censurandosi la decisione nella parte incui aveva ritenuto legittima l’iscrizione sulla base delledichiarazioni rese dalla Amato e dai familiari agli ispettori INPSnel verbale del 9 maggio 2009, pur in difetto, secondo laricorrente, di un provvedimento della Regione Sicilia diriconoscimento della qualifica di IAP.6. Con il quarto motivo era stata dedotta violazione dell’art. 1,comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004, dell’art. 2697 cod. civ. e degliartt. 113 e 116 cod. proc. civ., sotto i profili dell’art. 360, comma1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione al rilievo probatorioin cui era stato redatto, nonché all’onere, ritenuto addossatoalla ricorrente, di provare il venir meno dei presuppostidell’iscrizione.Numero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/20267. Con il quinto motivo era stato dedotto vizio di motivNauzmieoron dei r,a ccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/2026ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazioneall’art. 132 cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazionequanto al rigetto del secondo motivo di gravame.8. La Corte di cassazione, con l’ordinanza oggetto dell’odiernoricorso per revocazione, ha dichiarato inammissibile il primomotivo. In particolare, ha osservato che nel ricorso era trascrittala sentenza invocata quale giudicato esterno, ma che la stessanon risultava prodotta, non essendo neppure inserita nell’elencodei documenti comunicati come allegati al ricorso, recantetimbro di pervenuto all’Ufficio protocollo in data 29 aprile 2020;da ciò ha desunto anche il difetto dell’attestazione del passaggioin giudicato.9. La Corte ha inoltre rilevato che, dal testo della pronunciariportato nel ricorso di legittimità, non emergeva che il rapportodi lavoro subordinato disconosciuto dall’INPS e oggetto didecisione favorevole all’allora ricorrente, familiare di MelaniaAmato, fosse quello di cui si discuteva nel giudizio. La pronunciatrascritta faceva riferimento al «disconoscimento –comunicatogli dall’INPS in data 26 maggio 2009 – del rapportodi lavoro intercorso nel 2006 con la società convenuta», poicorretto in «negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008», sicché,secondo l’ordinanza, essa parlava di un rapporto di lavoro conuna società e di un provvedimento amministrativo comunicatoil 26 maggio 2009.10. La Corte ha poi evidenziato che nel ricorso di legittimità, apagina 14, era riportato il provvedimento INPS che, in quellavertenza, sarebbe stato impugnato, avente ad oggetto ildisconoscimento «delle prestazioni in agricoltura ai fini dellatutela previdenziale per gli anni dal 2006 al 2008», datato 31agosto 2009 e notificato il 5 settembre 2009, dunque in dateNumero registro generale 3356/2026diverse da quelle indicate nella pronuncia invocata qualeN umero sezionale 3228/2026Numero di raccolta generale 24469/2026giudicato.Data pubblicazione 05/08/202611. La Corte ha quindi rigettato il secondo motivo, richiamandol’art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004 e l’art. 6 d.P.R. n. 476 del 2001.Ha ritenuto che, sebbene le Regioni accertino ad ogni effetto ilpossesso dei requisiti di cui all’art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004, restasalva la facoltà dell’INPS di svolgere, ai fini previdenziali, leverifiche ritenute necessarie ai sensi del d.P.R. n. 476 del 2001;a sua volta, l’art. 6 del d.P.R. n. 476 del 2001 attribuisce all’INPSil potere di disporre, anche d’ufficio, l’iscrizione, la variazione ola cancellazione dagli elenchi.12. La Corte ha ritenuto infondati anche il terzo, quarto e quintomotivo, osservando che la sentenza d’appello aveva valorizzatole dichiarazioni rese agli ispettori dalla Amato e dai familiari,giudice, richiamando Cass. n. 17702 del 7 settembre 2015;quanto al quinto motivo, ha richiamato il principio secondo cui,dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alrispetto del “minimo costituzionale”, con riferimento, tra l’altro,a Cass. n. 7090 del 2022.13. Con il ricorso per revocazione, illustrato da successivamemoria, [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo, ai sensidell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.17. L’INPS resiste con controricorso, deducendo la manifestainammissibilità e infondatezza del ricorso per revocazione,nonché la violazione del principio di specificità.18. All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha indicato iltermine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni ( art.360 bis 1. cod. proc. civ.).Numero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/20261. Il ricorso per revocazione è proposto ai sensi dell’art. 395,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., norma richiamataespressamente dalla ricorrente quale fondamento delladomanda di revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazionedepositata il 23 luglio 2025. La censura è costruita sulladeduzione di un errore di fatto che sarebbe consistito nell’averela Corte escluso la prova del rapporto di lavoro subordinato traPlacido Amato e [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006, 2007 e 2008,nonostante tale rapporto risultasse, secondo la prospettazionedella ricorrente, dalla sentenza del Tribunale di Catania n.1631/2016, corretta il 21 settembre 2016 e passata ingiudicato.2. La doglianza revocatoria si collega al primo motivo delprecedente ricorso per cassazione, con il quale era stata dedottala violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., permancato riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno dellasentenza del Tribunale di Catania n. 1631/2016. Secondo laricorrente, tale giudicato avrebbe escluso la qualità dicoadiutore di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] negli annioggetto dell’avviso di addebito, avendo accertato la qualità delprimo quale dipendente subordinato della seconda.3. Nell’ordinanza oggetto di revocazione, la Corte ha dichiaratoinammissibile il primo motivo del ricorso originario, rilevando,in primo luogo, che la sentenza invocata quale giudicatoesterno, pur trascritta nel ricorso, non risultava prodotta e nonera inserita nell’elenco dei documenti comunicati come allegatial ricorso, recante timbro di pervenuto all’Ufficio protocollo inNumero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/2026data 29 aprile 2020; da ciò la Corte ha tratto anche il riliNeuvmoer od dei ral ccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/2026difetto dell’attestazione di passaggio in giudicato.4. La ricorrente assume che tale affermazione integri errore difatto, deducendo che nell’indice del ricorso notificato edepositato risultavano indicati la sentenza del Tribunale diCatania n. 1631/2016, la relativa attestazione di passaggio ingiudicato comunicata via PEC il 14 aprile 2020 e lacomunicazione INPS del 31 agosto 2009 inviata a PlacidoAmato. La ricorrente prospetta quindi che la Corte avrebbeerroneamente percepito il contenuto degli atti di causa,escludendo la produzione della sentenza e della relativa5. La medesima censura investe anche l’ulteriore passaggiomotivazionale dell’ordinanza impugnata, nel quale la Corte haritenuto che dal testo della sentenza trascritta nel ricorso nonemergesse che il rapporto di lavoro subordinato oggetto diaccertamento fosse quello intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] eMelania Amato negli anni 2006, 2007 e 2008. La ricorrentecontesta tale affermazione sostenendo che la sentenza n.1631/2016, letta unitamente al provvedimento di correzionedell’errore materiale, al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n.3342/2010 e alla comunicazione INPS del 31 agosto 2009,dimostrerebbe che il rapporto accertato era proprio quello conla ditta individuale della Amato.6. In particolare, la ricorrente richiama la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1631/2016, nella parte in cui, a seguitodell’istruttoria testimoniale e documentale, il giudice del lavoroha ritenuto raggiunta la prova dell’effettività del rapporto dilavoro e ha condannato l’INPS alla reiscrizione del ricorrentenell’elenco dei lavoratori agricoli per gli anni in oggetto, conripristino della posizione annullata ad ogni effetto di legge.Numero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/20267. La ricorrente richiama inoltre il provvedimento di corNruemzeiroo ndi era ccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/2026del 21 settembre 2016, con cui il Tribunale di Catania hadisposto la sostituzione, nella premessa in fatto della sentenza,della dicitura «del rapporto di lavoro intercorso nel 2006 con lasocietà convenuta» con la seguente: «dei rapporti di lavorointercorsi negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 comeindicati in ricorso». Da tale correzione la ricorrente desume chel’originario riferimento alla società convenuta e al solo anno2006 non avrebbe potuto fondare il dubbio sull’identità delrapporto oggetto di accertamento.8. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’indicazione delladitta [OSCURATO:PERSONA] come “società” nella sentenza del Tribunalecostituirebbe una mera svista o una diversa definizione delsoggetto datoriale, priva di incidenza sull’identificazione delrapporto di lavoro effettivamente accertato. La ricorrentesostiene che il rapporto di lavoro subordinato accertatoriguardava [OSCURATO:PERSONA] quale bracciante agricolo alledipendenze della ditta [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006, 2007 e2008.9. La decisività dell’errore è argomentata dalla ricorrente inrelazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Secondoil ricorso per revocazione, la sentenza del Tribunale di Catanian. 1631/2016, non impugnata e passata in giudicato, avrebbeaccertato in modo incontrovertibile che [OSCURATO:PERSONA] eradipendente di [OSCURATO:PERSONA] e non suo coadiutore negli anni2006, 2007 e 2008; tale accertamento, essendo incompatibilecon il presupposto dell’avviso di addebito, avrebbe dovutocondurre all’accoglimento del primo motivo del ricorsooriginario.10. A sostegno della rilevabilità e dell’efficacia del giudicatoesterno, il ricorso richiama Cass. 4 aprile 2019, n. 9316,Numero registro generale 3356/2026secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano adN umero sezionale 3228/2026Numero di raccolta generale 24469/2026oggetto il medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia statoData pubblicazione 05/08/2026definito con sentenza passata in giudicato, resta precluso ilriesame dell’identico punto di diritto già accertato, anche se ilsecondo giudizio abbia finalità diverse rispetto al primo.11. La ricorrente richiama, inoltre, l’indirizzo secondo cui ilgiudicato esterno ex art. 324 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado del giudizio, affermando anche chel’eccezione di giudicato non costituisce eccezione in sensotecnico, ma è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado,senza violazione dei principi del giusto processo.12. Quanto all’estensione oggettiva del giudicato, la ricorrenterichiama precedenti di questa Corte, sostenendo che il giudicatosi formerebbe non solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo,ma anche sugli accertamenti in fatto che costituiscano premessenecessarie e fondamento logico-giuridico della decisione.13. Il ricorso per revocazione richiama, in punto di errorerevocatorio, Cass. ord. n. 4826 del 15 febbraio 2022, secondocui l’errore revocatorio consiste nella viziata percezione o falsasupposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanzialeo processuale non controverso, la cui esistenza o inesistenzarisulti incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilitadagli atti o documenti di causa. La ricorrente deduce che nellaspecie sarebbe stata esclusa, per errore percettivo, la provadell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra PlacidoAmato e [OSCURATO:PERSONA], nonostante essa risultasse dallasentenza prodotta e dal relativo giudicato. Il ricorso richiamaanche altro precedente, secondo cui l’errore revocatorio siverifica nell’ipotesi di falsa percezione della realtà che porti adaffermare o supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattodecisivo che risulti invece escluso o accertato in modoNumero registro generale 3356/2026indiscutibile dagli atti o documenti di causa. La ricorrente collegaN umero sezionale 3228/2026Numero di raccolta generale 24469/2026tale principio alla dedotta erronea esclusione della prova delData pubblicazione 05/08/2026rapporto di lavoro subordinato e dell’identità tra la ditta MelaniaAmato e il soggetto indicato nella sentenza del Tribunale.14. Nelle memorie illustrative la ricorrente insiste sul contenutodel ricorso per revocazione e contesta le difese dell’INPS,deducendo altresì che il deposito dei documenti indicatinell’indice, ma non rinvenuti dalla Corte, e di quelli ulterioririchiesti in produzione, sarebbe ammissibile perché relativo allaprova del giudicato esterno, richiamando, sul punto, l’ordinanzadella Corte di cassazione del 23 dicembre 2020, n. 29438, eCass. ord. n. 4826 del 15 febbraio 2022.15. Il motivo non è ammissibile.Lo stesso non rappresenta circostanze idonee a determinare larevocazione dell’ordinanza impugnata perché l’errore percettivonon investe una circostanza determinante per l’esito delladecisione.Dal combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, sidesume che causa di revocazione della sentenza di cassazionenon può intendersi l'errore di diritto, sostanziale o processuale,e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass. n. 5381/2025; Cass.n. 4883/2025). Da ciò discende che l'errore di fatto previstodall'art. 395, n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazionedella sentenza della Corte di cassazione, deve consistere in unasvista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazionedi elementi decisivi per risolvere la questione, sicché èinammissibile il ricorso per revocazione che suggeriscal'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata(S.U. 7894/2023).16. In tema di revocazione di una pronuncia della Corte diCassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., èNumero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/2026ammissibile il ricorso solo laddove l'errore di fatto conNsuimstearo dii nra ccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/2026una svista materiale o un errore di percezione che abbiacondotto il giudice a supporre l'esistenza o l' inesistenza di unfatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato sulla basedegli atti e dei documenti di causa (Cass. n. 9595/2026).L'errore revocatorio deve riguardare un fatto che non sia statooggetto di discussione tra le parti e che quindi non abbiaformato parte integrante della pronuncia del giudice ( Cass. n.13731/2025).17. In particolare, per le sentenze della Corte di Cassazione, laconfigurabilità di tale contrasto presuppone che la decisioneappaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone erappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza oinesistenza di quel fatto che, invece, la realtà effettiva, comedocumentata in atti, induce, rispettivamente, ad escludere odaffermare, così che il fatto in questione sia percepito e portatoad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché postoa fondamento dell'argomentazione logico-giuridicaconseguentemente adottata dal giudice di legittimità (C.3913/1998).18. Da ciò discende che la revocazione è inammissibile perdenunciare sia errori che non rilevino con assolutaimmediatezza, ma richiedano per essere valutati lo sviluppo diargomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, ovvero siriferiscano a errori non decisivi ex se , ma da valutarsi nel piùampio contesto delle risultanze di causa, oppure ancora, pererrori che derivino da un'erronea interpretazione degli atti edocumenti della causa, tale da determinare una non correttavalutazione delle situazioni processuali e dell'impiantoprobatorio.Numero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/2026Si è correttamente escluso che sia invocabile lo strumenNtoum edroe dlli ara ccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/2026revocazione quando si denunzi l'incompleta valutazione di undocumento di causa, ove la sentenza di cui si chiede larevocazione abbia, nell'ambito del controllo sulla motivazionedella sentenza di merito, esaminato insieme ad altri anche ildocumento in questione, pervenendo ad un giudizio dicorrettezza e logicità della sentenza impugnata (Cass.4575/1999).19. In applicazione di quanto si è sin qui affermato, Cass.03/05/2018, n. 10469 ha quindi precisato che la revocazione diuna sentenza della Corte di Cassazione può essere domandatasoltanto laddove sia dedotto che la decisione sia frutto di unerrore di fatto, che dia luogo ad un indiscutibile contrasto traquanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli attiprocessuali, sicché tale impugnazione non è ammissibilequalora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrredocumenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizioe non richiamati, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,con l'originario ricorso per cassazione.20. Nel caso di specie, l’ordinanza della Corte di cassazione quiimpugnata, ha dichiarato inammissibile il primo motivo diricorso, dopo aver incidentalmente osservato: che la sentenzaalla quale si intendeva attribuire valenza di giudicato vincolantenel giudizio, sebbene esterno e relativo alla sola posizione diuno dei familiari indicati quali coadiutori di [OSCURATO:PERSONA] eprecisamente [OSCURATO:PERSONA], era stata integralmente riportatanel testo del ricorso ma non risultava inserita nell’elenco deidocumenti che il ricorrente aveva comunicato di depositare qualiallegati al ricorso protocollato il 29 aprile 2020, per cui non viera la prova del passaggio in giudicato; che, inoltre, dal testodella medesima sentenza, non si evinceva che il rapporto diNumero registro generale 3356/2026lavoro subordinato disconosciuto in quella sede dall’INPS fosseN umero sezionale 3228/2026Numero di raccolta generale 24469/2026lo stesso oggetto del giudizio in esame e cita in propositoData pubblicazione 05/08/2026elementi logici utili a dimostrare tali circostanze dalle quali hatratto il convincimento della non certa riferibilità del giudicatoalla fattispecie in esame.21. Appare evidente che l’eventuale errore di percezione cadutosulla effettiva inclusione della sentenza invocata quale giudicatovincolante (intesa quale documento) tra gli atti allegati alricorso, non assume alcuna rilevanza sulla formulazione delgiudizio di inammissibilità del motivo che riposa essenzialmentesulla disamina del testo della medesima sentenza riportato inricorso. Lo stesso errore di percezione relativo agli allegati alricorso, dunque, non è decisivo, tanto che l’odierna partericorrente ha avvertito la necessità, in modo non ammissibile,di integrare le proprie difese mediante la produzione didocumenti dichiaratamente non allegati nei precedenti gradi delgiudizio relativo all’ordinanza impugnata.22. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le speseseguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5000,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%,Numero registro generale 3356/2026Numero sezionale 3228/2026agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori diN ulmeegrog dei r,a ccolta generale 24469/2026Data pubblicazione 05/08/2026inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso in data 3/7/2026.La PresidenteCarla Ponterio