CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 10778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 14653-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14653/2018 Cron. Rep. C.C. 27/01/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente. Decadenza biennale ed enti previdenziali -2 - –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 93 9 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pronunciata il 16 novembre 2017 e pubblic ata il 24 novembre2017 (R.G.N. 11 /201 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (d’ora innanzi, anche Consorzio) ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Alessandria, contro l’avviso di addebito n. 368 2014 0013270355000, notificato il 30 ottobre 2014. Con tale avviso, l’INPS ha intimato il pagamentodell’importo di Euro 59.025,58, a titolo di contributi, interessi e sanzioni inerenti al periodo giugno 2006/dicembre 2007 e alla posizione del Consorzio di obbligato in solido per le somme dovute dalla consorziata Cooperativa GIAVA ai dipendenti. Il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione, in quanto ha ritenuto che l’INPS fosse incorso nella decadenza biennale di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, applicabile anche agli enti previdenziali. 2.–L’INPS ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Alessandria e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 939 del 2017, pubblicata il 24 novembre 2017, ha respinto il gravame e ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese del grado. 2.1.– Nel confermare la decisione del giudice di primo grado, la Corte territoriale argomenta che la decadenza, di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica anche agli enti previdenziali e soltanto l’instaurazione di un giudizio, o un atto equipollente, sono idonei a impedirla. 2.2.–Poste tali premesse, i giudici d’appello hanno accertato che l’appalto è cessato il 31 dicembre 2009 e che il primo atto idoneo a -3 - precludere la decadenza è la notifica dell’avviso di addebito, risalente al 30 ottobre 2014, allorché la decadenza era già intervenuta. 3.–Con ricorso notificato l’8 maggio 2018 e affidato a tr e motivi , l’INPS impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino. 4.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisalla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– In prossimità dell’adunanza, l’INPS ha depositato memori a illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS si articola in tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Al caso di specie, concernente un contratto di subappalto intercorso tra il Consorzio (appaltatore) e la cooperativa consorziata Giava (subappaltatore), si applicherebbe la disciplina speciale di cui al citato art. 35, comma 28, che non contemplerebbe alcun termine di decadenza. La Corte d’appello di Torino avrebbe errato nel reputare applicabile l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. 1.2.– Con la seconda e con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istitutodenuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 -4 - ottobre 2004, n. 251, e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con la seconda doglianza, in particolare, l’INPS assume che la decadenza biennale operi soltanto per le domande concernenti i contributi, proposte dai lavoratori nei confronti del committente, obbligato in solido. La Corte d’appello di Torino, pertanto, avrebbe erroneamente estesoil termine biennale di decadenza anche agli enti previdenziali, assoggettati al solo termine di prescrizione e chiamati, nell’esercizio di una funzione pubblica, a esercitare un potere incompatibile con l’adombrata decadenza. L’applicazione della decadenza agli enti previdenziali non solo non sarebbe avvalorata da una previsione espressa, ma sarebbe anche foriera di esiti irrazionali: i committenti, pur tenuti a retribuire i lavoratori dell’appaltatore anche oltre il biennio (art. 1676 cod. civ.), non sarebbero obbligati a versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte. Infine, anche l’art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, antesignano della normativa odierna, escluderebbe l’operatività della decadenza per gli enti previdenziali. 1.3.–Con il terzo motivo, che allega anche la violazione degli artt.2964, 2966 e 2967 cod. civ., l’INPS critica la sentenza impugnata per avere ravvisato la decadenza, senza considerare la notificazione del verbale di accertamento ispettivo (21 luglio 2011), atto idoneo a impedirla e a determinare la tempestività dell’azione intrapresa. Anche un atto stragiudiziale, che renda edotto l’obbligato della pretesa contributiva, sarebbe suf ficiente a impedire il verificarsi della decadenza che il committente ha eccepito. 2.–La prima censura è inammissibile . 2.1.– Q ualora con il ricorso per cassazione sia prospettat a una questioneche la sentenza impugnata non affronta , è onere della parte -5 - ricorrente, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, allegare d’avere dedotto l a questione nei giudizi di merito e indicare lo specifico atto in cui la deduzione è stata svolta. Solo così si consente a questa Corte d i verificare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di scrutinarne il merito (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6737, punto 16). 2.2.–A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato. Come si evince dalla sentenza impugnata (pagina 2), l’avviso di addebito, che cristallizza la pretesa dell’INPS, si fonda sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. La sentenza d’appello non fa menzione della peculiare responsabilità delineata dall’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223 del 2006 e invocata con il primo mezzo. Il ricorrente non ha allegato la rituale deduzione nei giudizi di meritod’un profilo che inv est e non solo la qualificazione giuridica della fattispecie, ma ancheimprescindibili accertamenti di fatto. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza. 3.–Il secondo motivo, invece, è fondato. 4.–Sulla scorta delle allegazioni dell’ente creditore, non contestate dal Consorzio controricorrente, la sentenza impugnata ha ricondotto la fattispecie controversa all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione applicabile ratione tempo ris , antecedente alle innovazioni introdotte dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35. La previsione in esame dispone che, nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». -6 - Questa Corte è costante nell’affermare che il termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). 5.– Ribadito anche di recente ( fra le molte, Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236;Cass., sez. VI-L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e 2 dicembre 2021, n. 37985), l’indirizzo richiamato poggiasu argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro inscindibilmente connessi, chela parte controricorrente non confuta in maniera efficace. 5.1.– Quanto al dato testuale , punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderarel’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza dell’Istituto dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza , che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratorisono legittimati a rivendicare e non vincolai soggetti terzi, come l ’ ente previdenziale . Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare àdito all’impropria commistione tra normative diverse. 5.2.–Il dato letterale è poi corroborato, s ul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e da lla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello trascura di trarre le necessarie implicazioni dalle specificità richiamate, che non possono non orientare l’interpretazione della lettera della legge. -7 - L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito a ll a tempestiva azione d e l lavoratore , e l ’ obbligo contributivo nei casi in cui « l ’ ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto» (sentenza n. 18004 del 2019,cit., punto 9). 5.3.–Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge,pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso invece rafforzare. 6.–L’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame del terzo. 7.– L a sentenza d’appello è dunque cassata in relazione alla censura accolta. In virtù della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, l a causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Torino , in diversa composizione. Il giudice di rinvioesaminerà la pretesa contributiva dell’INPS alla luce dei principi di diritto enunciatial punto 4 della presente ordinanza e provvederà anche a regolare le spese dell’odiernogiudizio. P.Q.M. accoglie il secondo motivo d i ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo eassorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accoltae rinvia la causa, anche per la liquidazione delle