CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1976
Cassazione n. 37024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17814_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 526, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello assunto a fondamento della decisione fatti relativi ad altro processo penale e non acquisiti al fascicolo dibattimentale con particolare riferimento alle ragioni del mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131- bis, cod. pen. (in sintesi, si duole la difesa per aver i giudici di appello motivato il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità osservando che il processo si sarebbe inserito in un contesto di una vicenda ben più grave ed allarmante, vicenda rimasta però estranea al processo e priva di approfondimento dibattimentale e che avrebbe colpito la società emittente la fattura; il diniego dell'art. 131-bis, cod. pen., dunque sarebbe avvenuto valorizzando elementi estranei al processo, non essendo stato acquisito alcun elemento a riprova della natura di "cartiera" della società emittente, non essendovi alcun elemento per affermare che gli amministratori della società siano stati condannati né alcuna sentenza è stata prodotta in giudizio); rilevato che, con un secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione illogica ed apparente, per non avere i giudici di appello motivato in maniera logica la decisione di non riconoscere l'art. 131-bis, cod. pen. (in sintesi, si duole la difesa per aver la Corte territoriale negato la speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità ritenendo la condotta non caratterizzata da profili di minima offensività o marginale, facendo riferimento alla già richiamata vicenda che aveva visto protagonista la società emittente, dunque fondando il diniego su responsabilità riguardanti terzi soggetti, estranei al processo in questione; i giudici non avrebbe nemmeno tenuto conto dell'intervenuto adempimento dell'obbligo tributario da parte del ricorrente prima dell'apertura del dibattimento, ciò che avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. come peraltro modificato dalla riforma "Cartabia" laddove si impone di tener conto del comportamento susseguente al reato); rilevato che, con un terzo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2, d. Igs. n. 74 del 2000 in riferimento agli artt. 3 e 25, Cost. (in sintesi, si duole difesa per violazione del principio di tassatività, essendosi ritenuto integrata il reato di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 nonostante fosse stata presentata una dichiarazione dei redditi contenente quale elemento passivo fittizio una singola fattura, ciò che escluderebbe la rilevanza penale del fatto atteso che l'art. 1, d. Igs. n. 74 del 2000, utilizzando il sostantivo plurale (fatture), attribuirebbe rilevanza penale alle sole condotte di frode fiscale realizzate attraverso più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con conseguente difetto di rilevanza per le condotte esauritesi nell'utilizzo di una sola fattura, come nel caso di specie, essendovi la necessità di una pluralità di elementi passivi fittizi); rilevato che, con quarto motivo, si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., in relazione alla valutazione di offensività della condotta concretamente posta in essere dal ricorrente (in sintesi, si duole la difesa, richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di offensività, che nel caso di specie la condotta contestata al ricorrente non può ritenersi offensiva di alcun tipo di bene giuridico tutelato; la presentazione di una dichiarazione redditi concernente un'unica fattura per operazione inesistente, oltre a non integrare l'illecito penale contestato, non sarebbe né in astratto né in concreto offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma, in ragione del modestissimo importo, pari a 3000 euro, che avrebbe comportato un risparmio di spesa di appena 540,99 euro); ritenuto che il primo, il secondo ed il quarto motivo devono essere dichiarati inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si v., in particolare, quanto argomentato alle pagg. 3/6 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello, richiamandosi alla sentenza di primo grado, ricostruiscono fattualmente la vicenda, osservando come il procedimento penale costituiva lo sviluppo di una più ampia attività investigativa che aveva portato all'individuazione di una consorteria criminale composta da 51 soggetti dediti all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, emissione riferibile a sei società cartiere tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], società emittente la fattura per cui è processo; accertato che quest'ultima avesse la natura di cartiera sulla base dei consueti indici (mancanza di sede operativa; indisponibilità di beni strumentali; mancata sottoscrizione di contratti di fornitura di energia elettrica; inesistenza di contratti di locazione), le indagini si erano poi estese ai soggetti che avevano avuto rapporti con tale cartiera, tra cui la società amministrata dall'attuale ricorrente, che risultava aver utilizzato in dichiarazione la fattura oggetto di contestazione, emergendo dall'esame dei documenti contabili e dai movimenti in uscita che per la fattura in questione non risultava provato alcun pagamento, non trovando peraltro riscontro nella lista dei movimenti bancari della società l'annotazioine nel mastrino di sottoconto e nel registro degli acquisti un pagamento avvenuto il 18.12.2013 con assegno; i giudici di appello, dando conto poi delle valutazione svolte dal primo giudice in relaMone alle prove acquisite, avevano concluso per la natura di cartiera della società emittente, tenuto conto del fatto che la stessa aveva emesso fatture per 70 mm. di euro circa a fronte di acquisiti per poche migliaia di euro, circostanza che, unita agli elementi già rappresentati in precedenza, lasciava intendere per la natura di cartiera e per la fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture emesse, ivi inclusa quella per la quale si procede, rispetto alla quale„ con argomentazioni sorrette da rigore logico, si evidenziava l'inesistenza oggettiva dell'operazione ad essa sottesa, valutata in particolare l'incongruenza tra la natura della fornitura e l'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dal ricorrente, trattandosi di una società che non si occupava dell'esecuzione di lavori edili, ma della raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi, rilevandosi non solo l'insufficienza del dato rappresentato dal formale pagamento della fattura mediante assegno bancario in quanto costituente notorio meccanismo fraudolento quello di retrocedere alla società utilizzatrice la somma da quest'ultima versata alla cartiera, nonché l'irrilevanza della circostanza dell'entità modesta del profitto conseguito dal contribuente per effetto della condotta fraudolenta; quanto, poi, al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., i giudici di appello, a pag. 6, dopo aver richiamato la giurisprudenza applicabile e la novità introdotta dalla riforma "Cartabia" hanno tuttavia, con motivazione anch'essa immune dai denunciati vizi, ritenuto che la condotta non presentasse profili di offensività minima o marginale, essendosi inserita nel contesto di una vicenda ben più grave ed allarmante, che aveva visto il coinvolgimento di numerosi soggetti in sistematica attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 102 mm. di euro, con creazione di più cartiere intestate a compiacenti prestanome con utilizzazione delle stesse da parte di oltre 500 società, tra cui quella del ricorrente; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argonnentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; che, in particolare, va ribadito come la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); che, sotto tale profilo, non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 526, cod. proc. pen., censura di violazione di legge peraltro dedotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendosi introdotto un dato ignoto o non accertato nel giudizio, costituito dalla natura di cartiera dell'emittente, ma, piuttosto avendo dato conto i giudiei di merito della ricostruzione fattuale della vicenda ed esaminato gli elementi emersi in fase di indagine, al fine di pervenire, attraverso un giudizio di gravità indiziaria ex art. 192, cod. proc. pen., a ritenere raggiunta la prova logica del fatto; quanto, poi, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen., la motivazione dei giudici territoriali non merita censura sottraendosi al sindacato di questa Corte, posto che il riferimento alla più ampia vicenda criminale, in cui la condotta del ricorrente si è inserita avendo beneficiato della fattura "incriminata" utilizzandola in dichiarazione, è stato impiegato dai giudici territoriali al fine di qualificare la gravità del fatto globalmente considerato, valorizzando quindi proprio uno degli elementi di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte che, peraltro, ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01); né, peraltro, incide con valenza risolutiva la circostanza che l'art. 131-bis, cod. pen. sia stato modificato attribuendo valenza alla condotta susseguente al reato, avendo infatti già chiarito questa stessa Sezione che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 - 01); quanto, poi, al giudizio di (in)offensività della condotta espresso nel quarto motivo, la tesi difensiva, pur suggestiva, è palesemente errata, posto che il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248869 - 01), in cui la lesione dell'interesse tutelato è tipicamente ritenuta dal legislatore come sussistente nell'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte dirette o IVA, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ed è, in quanto tale, sottratta alla valutazione del giudice, essendo già stato espresso il giudizio di offensività da parte dello stesso Legislatore nel momento in cui, a differenze di altre fattispecie penali tributarie, si è ritenuto di non inserire alcuna soglia di punibilità, salvo a prevedere una mitigazione del trattamento sanzionatorio ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (comma 2-bis). Ne consegue che, avendo già espresso il giudice un giudizio di offensività "tout court" per tutte le condotte di frode fiscale, a prescindere da soglie di punibilità, finalizzate a graduarne l'offensività, il giudice non può sostituirsi al giudizio già espresso dal Legislatore, sovrapponendo un proprio giudizio sull'offensività in concreto in relazione ad un reato di pericolo o di mera condotta, non potendo ritenersi il fatto commesso come inoffensivo, nel senso di non ledere o mettere in pericolo, anche in minimo grado, il bene tutelato, ossia l'interesse dello Stato a riscuotere ciò che è dovuto nell'ambito e nei limiti del diritto tributario (Sez. 3, n. 53318 del 20/07/2018, Rv. 274424 - 01); ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che lo stesso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che la legge ricollega la rilevanza penale del fatto all'indicazione in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rilevando quindi la circostanza in sé della fittizietà degli elementi passivi indicati in dichiarazione, integrando il fatto tipico anche il fatto di avvalersi di una sola fattura, come nel caso di specie, poiché, come correttamente rilevato dalla sentenza d'appello (pag. 2) "da essa consegue l'indicazione di elementi passivi fittizi", con conseguente integrazione dell'illecito penale, tant'è che il reato in esame rimane unico anche in caso di utilizzo di più fatture in un'unica dichiarazione, in quanto l'eventuale pluralità di reati non dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi ovvero a tributi differenti (v., in termini: Sez. 3, n. 28437 del 27/05/2021, Rv. 281593 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d