CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 1), associazione di stampo mafioso; - capo 35), associazione dedita al narcotraffico; - capi 41) e 43), acquisto di sostanza stupefacente. 2. Al capo 1) è contestata all'indagato la partecipazione, con la dote di «sgarro», al sodalizio 'ndranghetista locale, stanziato nel territorio di Anzio e Nettuno, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] assolverebbe, nel sodalizio, a compiti operativi, in particolare nel settore del recupero crediti e del narcotraffico, sotto le direttive di Gallace e di [OSCURATO:PERSONA]. Svolte ampie considerazioni in ordine all'esistenza dell'organizzazione locale, l'ordinanza in epigrafe si è dunque concentrata sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La sua partecipazione associativa sarebbe avallata, per il Tribunale del riesame, anzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], giudicato credibile e attendibile. Questi aveva riferito del «battesimo» ricevuto dall'indagato, ne aveva descritto la potenzialità criminale (definendolo «azionista», per il suo desiderio di compiere azioni eclatanti «per farsi un nome»), aveva raccontato episodi specifici che avevano visto l'indagato coinvolto, quali: la fuga da un'abitazione in territorio di Giussano, con abbandono di un'arma; il pestaggio di un poliziotto; la disponibilità offerta in vista dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; l'affiancamento al dichiarante durante la sua latitanza. Il contributo dell'indagato, funzionale e concreto, alla vita del sodalizio si ricaverebbe inoltre, secondo il Tribunale del riesame, da una serie di intercettazioni telefoniche, che ne svelerebbero l'intervento, in quattro distinte occasioni, a protezione di personaggi legati all'organizzazione, in vista del recupero di suoi crediti o nel commercio di stupefacenti. Le conversazioni rivelerebbero l'indole violenta dell'uomo e la forza di intimidazione sprigionata dalla caratura criminale sua e della sua famiglia. Non vi sarebbe dubbio, dunque, sul ruolo eminentemente dinamico rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, essendo l'indagato a completa disposizione di essa, nonché asservito ai suoi interessi, e cooperando egli attivamente alla realizzazione del programma criminoso.3. Al capo 35) è contestata all'indagato la partecipazione alla collegata organizzazione di narcotraffico, operante sul medesimo territorio di Anzio e Nettuno, comandata da [OSCURATO:PERSONA]. L'attività dell'indagato sarebbe diretta all'approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti e al recupero dei crediti del sodalizio. Secondo il Tribunale del riesame, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, reciprocamente riscontrantesí, corroborate da ulteriori esiti investigativi (per lo più costituiti da captazioni telefoniche e ambientali), comproverebbero anzitutto l'esistenza di una struttura, sia pure connotata da un'elementare predisposizione di mezzi, giovantesi dell'apporto significativo e consapevole di più soggetti, in rapporto di reciproco affidamento e attivi, ciascuno con un preciso ruolo, nel settore del commercio di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe parte di tale struttura, come desumibile da specifiche intercettazioni telefoniche, in ordinanza richiamate. Il suo coinvolgimento sarebbe evidenziato dalla perpetrazione dei reati-scopo e dall'attività collaterale di esazione dei crediti, funzionale e indispensabile alla perpetuazione del sodalizio; oltre che dalla sua intraneità alla locale di ‘ndrangheta sotto la cui egida e il cui controllo i traffici di droga pur sempre si svolgevano. 4. Ai capi 41) e 43) sono contestati all'indagato specifici reati fine in materia di stupefacenti. Secondo il Tribunale del riesame, la loro provvisoria imputazione è legittimamente sostenuta da analoga provvista indiziaria. Per quanto riguarda, in particolare, il capo 41), il Tribunale ha richiamato le plurime conversazioni telefoniche, separatamente intercorse tra l'indagato e il sodale [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, che avrebbe dovuto fornire lo stupefacente (il «mattonato») di cui, in quel momento, l'organizzazione era carente. Gli interlocutori prendevano accordi in ordine ai tempi e alle modalità della fornitura. 5. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in tre motivi. 5.1. Primo motivo. Violazione di legge, da omessa o erronea individuazione di condotte sintomatiche di reale intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso, e vizio di motivazione sul rilievo della gravità indiziaria al riguardo. Secondo il ricorrente, non emergerebbe dagli atti l'esistenza di alcun contributo tangibile ed effettivo, che l'indagato possa aver fornito all'organizzazione. Le circostanze, in tale chiave valorizzate dall'ordinanza impugnata, vale a dire i due episodi di compravendita di stupefacenti e l'attivismo dell'indagato nel recupero dei crediti e nella risoluzione di controversie, sarebbero prive di efficacia in tal senso univocamente dimostrativa. Si tratterebbe, peraltro, di condotte poste a indebito fondamento di entrambe le contestazioni associative, che potrebbero invece coesistere solo se alimentate e sorrette da comportamenti significativamente diversi. I concorrenti nel reato di cui al capo 41) - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non sarebbero stati raggiunti da addebito associativo. Né il capo 41) né il 43) conterrebbero poi menzione dell'aggravante agevolativa. L'attivismo dell'indagato sarebbe dunque frutto di iniziative personali, slegate da contesti associativi, e infatti nessun altro soggetto coinvolto in tali reati sarebbe accusato delle relative condotte partecipative. Il conferimento al ricorrente della dote - elemento ritenuto di per sé insufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - risalirebbe agli anni 2005-06, e vi sarebbe sfasatura temporale e funzionale tra una tale presunta affiliazione e le assai più recenti dinamiche associative in odierna contestazione. Le generiche propalazioni di Belmonte non sarebbero confermate da altri collaboratori. Esse non avrebbero avuto alcun seguito, né nella parte coinvolgente le pretese attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] in Lombardia, né nella parte coinvolgente i familiari dell'indagato, pure chiamati prepotentemente in causa dal collaboratore di giustizia. 5.2. Secondo motivo. Violazione di legge, in ordine all'individuazione dei presupposti necessari per ritenere l'intraneità del ricorrente al sodalizio di narcotraffico, e vizio di motivazione quanto all'individuazione di specifiche ed apprezzabili condotte partecipative. Secondo il ricorrente, né l'attività di recupero crediti, né le altre circostanze emergenti dalle intercettazioni (tra cui l'aiuto economico chiesto dall'indagato a [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di Paduano) sarebbero necessariamente collegabili ad un traffico di stupefacenti, svolto in forma organizzata. Le dichiarazioni di Belnome sarebbero generiche e si riferirebbero a data antecedente il suo arresto, avvenuto nel 2010, a fronte di contestazione associativa decorrente dall'anno 2017. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero ancor più generiche. Sarebbero stati contestati solo due reati-fine, peraltro di scarsa rilevanza, non evocativi del coinvolgimento del ricorrente in un'attività di smercio stabile e costante di sostanze. 5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al reato di cui al capo 41). Non sarebbero precisate, nell'imputazione provvisoria, la tipologia e la quantità di stupefacente, sicché l'inquadramento nel reato di cui all'art. 73, comma 1,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), sarebbe arbitrario. Lo stupefacente, evocato nelle intercettazioni, non sarebbe stato, peraltro, ancora disponibile. La condotta rileverebbe, al più, come tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso - che muove censure in ordine alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di ‘ndrangheta, la cui esistenza l'odierno ricorrente non mette, di per sé, in discussione - è infondato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 1.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa; a partire dalle vicende, di speciale rilievo, connesse all'omicidio Novella. Il corrispondente quadro di gravità indiziaria, valutato dal giudice del riesame, è alimentato da fonti convergenti, ossia da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra i quali spicca, in particolare, il narrato, puntuale e circostanziato, di [OSCURATO:PERSONA], e dagli esiti plurimi delle eseguite intercettazioni, che a quelle dichiarazioni danno convincente riscontro. Il ricorrente non coglie, nell'apprezzamento che di tale quadro opera il giudice a quo, alcuna reale criticità motivazionale, o aporia logica del ragionamento. La risalenza dell'affiliazione non contraddice l'ipotesi accusatoria, in rapporto alla tendenziale stabilità nel tempo del vincolo associativo e alla mancata individuazione di un qualunque elemento che possa averne determinato la rottura, segnando il distacco dall'associazione del suo membro. Le indicate fonti di conoscenza delineano una comunanza parziale dei reati-scopo tra il sodalizio mafioso e l'organizzazione di narcotraffico, di cui [OSCURATO:PERSONA] è considerato anche partecipe, ma tale elemento semplicemente riflette l'insistenza delle due associazioni sul medesimo territorio, in seno al più vasto e generale programma che contraddistingue l'operatività della prima, dando vita a un fenomeno di concorso formale di reati (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883-01), ravvisabile proprio quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo, specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469-01). Non rilevano infine, a beneficio del ricorrente, le eventuali carenze o insufficienze della cornice imputativa riferibile ai correi dell'acquisto e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli elementi di prova cautelare risultano, dunque, vagliati con rigore, apparendo adeguatamente rappresentativi - allo stato - del ruolo dinamico e funzionale assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione mafiosa. 2. Il secondo motivo - che obietta circa la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione di narcotraffico, la cui esistenza neppure l'odierno ricorrente mette in discussione - è infondato. Questa Corte ha già rilevato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01). L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può, dunque, essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione a un solo reato-fine (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01), e al limite anche indipendentemente da esso (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. Quest'ultimo deve essere infatti piuttosto accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278-01). I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01). Il Tribunale del riesame ha ineccepibilmente colto - alla stregua del materiale indiziario esaminato, approfonditamente valutato e alieno (per quanto già osservato) da anacronismi - indici pienamente affidabili, in rapporto alla presente fase cautelare, della stabile compenetrazione dell'indagato nelle strutturate attività di narcotraffico. Ne è riprova, al di là del numero delle operazioni di acquisto e cessione di sostanze in cui sia dimostrabile il suo diretto coinvolgimento, l'affidamento al medesimo indagato del compito strategico di esazione, per conto del sodalizio, dei proventi del criminale commercio, in un contesto caratterizzato da precisi modelli organizzativi, attuati in forma gerarchica e mediante ferra divisione dei compiti tra gli associati. Il ricorrente operava in tale settore criminale, secondo quanto validamente argomentato dall'ordinanza impugnata, mosso dal comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza della sottostante organizzazione, che aveva a sfondo la regia e la supervisione della cosca locale di 'ndrangheta. In ciò sono stati correttamente ravvisati indizi gravi del delitto ascritto al capo 35) della rubrica, senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento che potrà essere compiuto nella fase del giudizio. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato, nei termini assorbenti che seguono. Quanto all'episodio di acquisto di sostanza stupefacente, descritto al capo 41) della rubrica, la contestazione è infatti caratterizzata da note di evidente genericità. La droga, cui l'addebito fa riferimento, è volutamente imprecisata, sia per tipologia che per quantità. A questa radicale indeterminatezza iniziale non ha fatto seguito, neppure in sede di riesame, alcuna più specifica concretizzazione e puntualizzazione. Dall'ordinanza impugnata si apprende che i sodali discorrevano di una partita di «narcotico», cui si riferivano con il termine di «mattonato», ma il provvedimento non offre spunti utili all'inquadramento nella fattispecie ascritta di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., avuto riguardo al fatto che essa si configura solo se le condotte riguardano le «sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14» del medesimo T.U., e solo se, per esclusione, le condotte non rivestano «lieve entità». A quest'ultimo riguardo, è opportuno notare che l'inquadramento di minor rigore, di certo non dipendente dal mero dato ponderale, non sarebbe tuttavia astrattamente incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionali e continuative (come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo T.U., che consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706-01). Più in generale, è opportuno ribadire che la sussistenza del reato di acquisto o cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dello sviluppo dell'attività illecita corrispondente; ma, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito il sequestro della sostanza, o siano mancate altre acquisizioni puntuali di riscontro e controllo, il giudice della cautela, affine di ritenere la gravità indiziaria, è gravato da un onere aggiuntivo di motivazione, qui non assolto, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (da ultimo, Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251-01). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento al capo 41) e ai fini di una rinnovata valutazione sulla qualificazione giuridica dei fatto ivi contestato e sulla prognosi cautelare correlata. Il ricorso deve essere respinto in ogni altra sua parte. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 41), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. Rigetta il ricors