CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 30306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza n. 761/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che i convenuti avevano chiuso con un cancello, rendendolo così inaccessibile, uno stradone posto tra le proprietà delle parti, la cui larghezza, originariamente di quattro metri, era stata portata ad otto metri dalle attrici, le quali, nel recintare il proprio fondo, si erano arretrate rispetto alla linea di confine. Le ricorrenti rivendicavano quindi la proprietà esclusiva di tale fascia di terreno, chiedevano l’accertamento della comproprietà con i convenuti dell’ulteriore porzione di stradone costituente l’originaria estensione del passaggio, e la condanna dei medesimi alla rimozione del cancello e al risarcimento del danno. I convenuti, nel resistere alla domanda, eccepivano l’intervenuto acquisto della proprietà della strada per usucapione. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 301/2018, dichiarava la proprietà esclusiva delle attrici sulla striscia di terreno larga quattro metri corrente lungo la recinzione del loro fondo, e ne ordinava ai convenuti il rilascio, con eliminazione del cancello apposto all’inizio del percorso; respingeva invece la domanda volta all’accertamento della comproprietà dell’altra porzione di stradone, di cui riconosceva la titolarità in capo ai convenuti. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto di tutte le domande attoree. Aderivano all’impugnazione, proponendo appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] restava invece contumace. Resisteva invece al gravame [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva anche quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 761/2021, respingeva gli appelli, principale e incidentale, confermando la sentenza di prime cure. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che i convenuti avevano chiuso con un cancello, rendendolo così inaccessibile, uno stradone posto tra le proprietà delle parti, la cui larghezza, originariamente di quattro metri, era stata portata ad otto metri dalle attrici, le quali, nel recintare il proprio fondo, si erano arretrate rispetto alla linea di confine. Le ricorrenti rivendicavano quindi la proprietà esclusiva di tale fascia di terreno, chiedevano l’accertamento della comproprietà con i convenuti dell’ulteriore porzione di stradone costituente l’originaria estensione delpassaggio, e la condanna dei medesimi alla rimozione del cancello e al risarcimento del danno. I convenuti, nel resistere alla domanda, eccepivano l’intervenuto acquisto della proprietà della strada per usucapione. Il Tribunale di Lecce dichiarava la proprietà esclusiva delle attrici sulla striscia di terreno larga quattro metri corrente lungo la recinzione del loro fondo, e ne ordinava ai convenuti il rilascio, con eliminazione del cancello apposto all’inizio del percorso; respingeva invece la domanda volta all’accertamento della comproprietà dell’altra porzione di stradone, di cui riconosceva la titolarità in capo ai soli convenuti. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto di tutte le domande attoree. Aderivano all’impugnazione, proponendo appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di D’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] restava invece contumace. Resisteva al gravame [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva anche quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 761/2021, respingeva gli appelli, principale e incidentale, confermando la sentenza impugnata. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l’omesso esame delle prove testimoniali, dalle quali il giudice di merito avrebbe dovuto trarre la prova dell’esercizio del possesso esclusivo ed ultraventennale sullo stradone da parte dei convenuti. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’erroneo accertamento della proprietà esclusiva delle attrici sulla porzione di stradone larga quattro metri corrente lungo il muro di confine del loro terreno, poiché l’estensione del fondo recintato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corrisponderebbe esattamente alla superficie catastale della particella di loro proprietà. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte territoriale ha individuato la superficie della proprietà attorea valorizzando i chiarimenti resi sul punto dal C.T.U., il quale aveva specificato che il muro di cinta, con cui le attrici avevano delimitato il proprio fondo nel 1991, corrispondeva sulla mappa catastale ad un segno grafico tratteggiato, risalente al frazionamento eseguito nel 1993, con cui una porzione della particella attorea, larga metri 4,00 e lunga metri 56,80, era stata staccata per destinarla a strada; il giudice di merito ha quindi ritenuto che detta striscia di terreno costituisse parte integrante della proprietà delle attrici, nonostante ricadesse al di fuori della perimetrazione del loro fondo. La Corte territoriale ha poi respinto l’eccezione di usucapione formulata dai ricorrenti, in quanto ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo dello stradone, le dichiarazioni dei testimoni non legati alle parti da rapporti di parentela, i quali avevano confermato il solo uso del passaggio da parte di D’[OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa, peraltro in un periodo di tempo circoscritto agli anni Settanta, laddove i convenuti avrebbero dovuto dare la prova di aver avuto il possesso esclusivo dello stradone dopo il 1991, data a decorrere dalla quale le attrici avevano chiuso il loro fondo, arretrandosi rispetto alla linea naturale di confine. La valutazione in fatto del giudice di merito appare plausibile e sorretta da una motivazione non apparente e certamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale. Ad essa i ricorrenti contrappongono una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, secondo cui dalla C.T.U. avrebbe dovuto trarsi il convincimento che l’intera estensione dello stradone sarebbe al di fuori della proprietà attorea: trattasi di mera richiesta di revisione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, inammissibile in questa sede. Quanto poi alla rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alle dichiarazioni di alcuni testimoni piuttosto che di altri, deve darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t