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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 34366/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2342-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 02342 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 29 luglio 2020, la Corte d’appello di Trento ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Italia [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 5.046,23 a titolo di T.f.r.;

2. essa ha condiviso la decisione del Tribunale di ricorrenza dei presupposti di prestazione del Fondo di Garanzia, per la sufficienza, ai fini di prova dell’insolvenza datoriale, dei plurimi pignoramenti mobiliari infruttuosamente esperiti dal predetto, in esito al decreto ingiuntivo ottenuto in danno del datore di lavoro, neppure essendo la società più fallibile, per la sua cancellazione dal registro delle imprese nel 2019 e ben potendone il giudice civile, in sede di opposizione ad esso, incidentalmente accertare l’assenza dei requisiti di fallibilità (nel caso di specie: per decorso dell’anno ai sensi dell’art. 10 l. fall.);

3. con atto notificato il 11 gennaio 2021, l’Inps haproposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2, secondo e quinto comma l. 297/1982, 15, ultimo comma l. fall. in riferimento all’art. 34 c.p.c., per la ritenuta possibilità di accertamento Ric. 2021 n. 02342 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -3- della non fallibilità del datore di lavoro, in via incidentale dal giudice civile ordinario, anziché dal giudice fallimentare inbase all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, per la semplice allegazione del lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, di inferiorità del suo credito alla soglia (minima legale al suddetto fine) di € 30.000,00 (primo motivo); violazione del combinato disposto degli artt. 2, secondo e quinto comma l. 297/1982, 15 l. fall., anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., per la ritenuta non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro, sulla base della mera non contestazione dell’inferiorità del credito del lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, alla soglia minima di fallibilità di € 30.000,00 (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. questa Corte, a superamento di un indirizzo per il quale l'espressione, riferita al datore di lavoro, “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942”(quale condizione di erogazione della prestazione del Fondo di Garanzia, a norma dell’art. 2, quinto comma l. 297/1982), sia per le sue condizioni soggettive sia per ragioni ostative di carattere oggettivo, comprensive queste anche dell’ipotesi di rigettodell’istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'articolo 15, ultimo comma l. fall., implicasse l’accertamento del Tribunale fallimentare, in esito all’istruttoria prefallimentare regolata dall’art. 15citato, per la sua competenza funzionale alla dichiarazione di fallimento (in particolare: Cass. 6 settembre 2018, n. 21734; Cass. 5 agosto 2020, n. 17649), ha ritenuto che un tale accertamento di fallibilità possa essere compiuto anche, in via incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c., dal giudice ordinario (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1887; Cass. 15 giugno 2020, n. 11531); Ric. 2021 n. 02342 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -4-

3.1. pur vero che, sulla previamente ribadita autonomia della natura previdenziale e non retributiva delle prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella misura coincidenti, si è correttamente distinto tra l’accertamento dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, di competenza funzionale del Tribunale fallimentare (Cass. 19 luglio 2016 n. 14727; Cass. 25 giugno 2018, n. 16683), dal problema della loro prova, in particolare nel senso che “non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. comma l. fall.; in questo senso” dovendo essere “rimarcato che il lavoratore assicurato che, adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro, chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstractoo in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda” (così in motivazione: nello stesso senso: Cass. 17 febbraio 2020, n. 3907; Cass. 28 aprile 2020, nn. 8258 e 8259; 10 agosto 2020, n. 16858);

3.2. a tale condivisibile insegnamento si riferiscono i motivi di ricorso, che tuttavia nel caso di specie non colgono la ratio decidendidella sentenza impugnata, non già fondata sulla non fallibilità della società datrice per l’entità del credito vantato dal lavoratore, di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. comma l. fall., quanto piuttosto sull’ultraannualità dalla cancellazione dal registro delle imprese (il 7 maggio 2019), sicché essa “non è più assoggettabile a fallimento ex art. 10 LF” Ric. 2021 n. 02342 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -5- (così al terzo e quarto alinea di pg. 7 della sentenza): in esatta applicazione del principio di diritto dell’individuazione dalla data di cancellazione dal registro delle imprese della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato ilfallimento di un’impresa svolta in forma societaria (Cass. Cass. 9 maggio 2014, n. 10105; 1 dicembre 2016, n. 24549; Cass. 9 novembre 2021, n. 32659); e non piuttosto dalla mera richiesta di cancellazione, perché solo da tale momento i terzi possono avere formale conoscenza della cessazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del proprio debitore (Cass. 21 aprile 2016, n. 8092; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27288; Cass. 10 maggio 2019, n. 12815);

4. né un tale accertamento, a base del ragionamento decisorio, è stato adeguatamente confutato dall’Istituto nel (primo) motivo di ricorso (al secondo capoverso di pg. 18), per il mero riscontro della data di cancellazione della società dal registro delle imprese, posto in relazione esclusivamente con precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità, senza alcun elemento in fatto di supporto ad una censura specifica del suddetto accertamento; ciò che è avvenuto soltanto con la memoria finale, in replica al controricorso avversario (al p.to A di pg. 2);

4.1. secondo principio consolidato, questa Corte ritiene che la memoria, ai sensi dell’art. 380bis, secondo comma c.p.c., analogamente a quella prevista dall’art. 378 c.p.c., possa esclusivamente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già integrarli (Cass. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass. 28 novembre 2018, n. 30760), non potendo detta memoria contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass. 27 agosto 2020, n. 17893);

5. entrambi i motivi difettano di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della Ric. 2021 n. 02342 sez.

ML -ud. 21-06-2022 -6- decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354);

6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2342-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 02342 sez. ML -ud. 21-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 29 luglio 2020, la Corte d’appello di Trento ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Italia [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 5.046,23 a titolo di T.f.r.; 2. essa ha condiviso la decisione del Tribunale di ricorrenza dei presupposti di prestazione del Fondo di Garanzia, per la sufficienza, ai fini di prova dell’insolvenza datoriale, dei plurimi pignoramenti mobiliari infruttuosamente esperiti dal predetto, in esito al decreto ingiuntivo ottenuto in danno del datore di lavoro, neppure essendo la società più fallibile, per la sua cancellazione dal registro delle imprese nel 2019 e ben potendone il giudice civile, in sede di opposizione ad esso, incidentalmente accertare l’assenza dei requisiti di fallibilità (nel caso di specie: per decorso dell’anno ai sensi dell’art. 10 l. fall.); 3. con atto notificato il 11 gennaio 2021, l’Inps haproposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2, secondo e quinto comma l. 297/1982, 15, ultimo comma l. fall. in riferimento all’art. 34 c.p.c., per la ritenuta possibilità di accertamento Ric. 2021 n. 02342 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- della non fallibilità del datore di lavoro, in via incidentale dal giudice civile ordinario, anziché dal giudice fallimentare inbase all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, per la semplice allegazione del lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, di inferiorità del suo credito alla soglia (minima legale al suddetto fine) di € 30.000,00 (primo motivo); violazione del combinato disposto degli artt. 2, secondo e quinto comma l. 297/1982, 15 l. fall., anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., per la ritenuta non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro, sulla base della mera non contestazione dell’inferiorità del credito del lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, alla soglia minima di fallibilità di € 30.000,00 (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. questa Corte, a superamento di un indirizzo per il quale l'espressione, riferita al datore di lavoro, “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942”(quale condizione di erogazione della prestazione del Fondo di Garanzia, a norma dell’art. 2, quinto comma l. 297/1982), sia per le sue condizioni soggettive sia per ragioni ostative di carattere oggettivo, comprensive queste anche dell’ipotesi di rigettodell’istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'articolo 15, ultimo comma l. fall., implicasse l’accertamento del Tribunale fallimentare, in esito all’istruttoria prefallimentare regolata dall’art. 15citato, per la sua competenza funzionale alla dichiarazione di fallimento (in particolare: Cass. 6 settembre 2018, n. 21734; Cass. 5 agosto 2020, n. 17649), ha ritenuto che un tale accertamento di fallibilità possa essere compiuto anche, in via incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c., dal giudice ordinario (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1887; Cass. 15 giugno 2020, n. 11531); Ric. 2021 n. 02342 sez. ML -ud. 21-06-2022 -4- 3.1. pur vero che, sulla previamente ribadita autonomia della natura previdenziale e non retributiva delle prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella misura coincidenti, si è correttamente distinto tra l’accertamento dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, di competenza funzionale del Tribunale fallimentare (Cass. 19 luglio 2016 n. 14727; Cass. 25 giugno 2018, n. 16683), dal problema della loro prova, in particolare nel senso che “non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. comma l. fall.; in questo senso” dovendo essere “rimarcato che il lavoratore assicurato che, adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro, chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstractoo in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda” (così in motivazione: nello stesso senso: Cass. 17 febbraio 2020, n. 3907; Cass. 28 aprile 2020, nn. 8258 e 8259; 10 agosto 2020, n. 16858); 3.2. a tale condivisibile insegnamento si riferiscono i motivi di ricorso, che tuttavia nel caso di specie non colgono la ratio decidendidella sentenza impugnata, non già fondata sulla non fallibilità della società datrice per l’entità del credito vantato dal lavoratore, di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. comma l. fall., quanto piuttosto sull’ultraannualità dalla cancellazione dal registro delle imprese (il 7 maggio 2019), sicché essa “non è più assoggettabile a fallimento ex art. 10 LF” Ric. 2021 n. 02342 sez. ML -ud. 21-06-2022 -5- (così al terzo e quarto alinea di pg. 7 della sentenza): in esatta applicazione del principio di diritto dell’individuazione dalla data di cancellazione dal registro delle imprese della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato ilfallimento di un’impresa svolta in forma societaria (Cass. Cass. 9 maggio 2014, n. 10105; 1 dicembre 2016, n. 24549; Cass. 9 novembre 2021, n. 32659); e non piuttosto dalla mera richiesta di cancellazione, perché solo da tale momento i terzi possono avere formale conoscenza della cessazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del proprio debitore (Cass. 21 aprile 2016, n. 8092; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27288; Cass. 10 maggio 2019, n. 12815); 4. né un tale accertamento, a base del ragionamento decisorio, è stato adeguatamente confutato dall’Istituto nel (primo) motivo di ricorso (al secondo capoverso di pg. 18), per il mero riscontro della data di cancellazione della società dal registro delle imprese, posto in relazione esclusivamente con precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità, senza alcun elemento in fatto di supporto ad una censura specifica del suddetto accertamento; ciò che è avvenuto soltanto con la memoria finale, in replica al controricorso avversario (al p.to A di pg. 2); 4.1. secondo principio consolidato, questa Corte ritiene che la memoria, ai sensi dell’art. 380bis, secondo comma c.p.c., analogamente a quella prevista dall’art. 378 c.p.c., possa esclusivamente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già integrarli (Cass. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass. 28 novembre 2018, n. 30760), non potendo detta memoria contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass. 27 agosto 2020, n. 17893); 5. entrambi i motivi difettano di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della Ric. 2021 n. 02342 sez. ML -ud. 21-06-2022 -6- decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354); 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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