CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di MONZA-dat-o-e34444643-*31443-P~— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Illegittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per l'impossibilità dell'imputato di ricorrere per Cassazione per vizio di motivazione avverso sentenza di patteggiamento. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo, va ricordato il condivisibile principio affermato da questa Corte, se- condo cui è manifestamente infondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole de- cisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disap- plicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182). 4. Il secondo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore I Pr