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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 43956/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 16/02/2024 dalla Corte di appello di Roma; Rilevato che, con dichiarazione depositata in data 18 ottobre 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nell'interesse di Camarella, avvalendosi della procura speciale rilasciata dall'imputato in suo favore; Considerato che, dunque, il ricorso motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 16/02/2024 dalla Corte di appello di Roma; Rilevato che, con dichiarazione depositata in data 18 ottobre 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nell'interesse di Camarella, avvalendosi della procura speciale rilasciata dall'imputato in suo favore; Considerato che, dunque, il ricorso motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 202