Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:722
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0414_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-414/01,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra I. Martínez del Peral, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva.
2 Ai sensi di tale disposizione gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 97/7 entro tre anni dalla sua entrata in vigore e ad informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. La direttiva 97/7 è entrata in vigore il 4 giugno 1997.
Procedimento precontenzioso
3 Poiché la direttiva 97/7 non era stata trasposta nell'ordinamento spagnolo entro il termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ingiungendogli di presentare le proprie osservazioni, il 9 marzo 2001 essa ha emesso un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi dalla sua notifica.
4 Essendo emerso dalle informazioni comunicate dalle autorità spagnole che i lavori di trasposizione della direttiva 97/7 nell'ordinamento spagnolo non erano ancora terminati, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
Nel merito
Argomenti delle parti
5 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della direttiva 97/7, non avendo esso adottato i provvedimenti necessari per trasporre tale direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo o, comunque, non avendola informata al riguardo.
6 Il governo spagnolo non nega di non aver trasposto la direttiva 97/7 nel termine prescritto, ma fa valere che varie circostanze glielo hanno impedito.
7 A suo dire, al momento della redazione della Ley de Ordenación del [OSCURATO:PERSONA] 15 gennaio 1996, n. 7/96 (legge che disciplina il commercio al dettaglio), il legislatore spagnolo ha deciso di inserire in tale testo quella che all'epoca era solo una proposta di direttiva, nella convinzione che, venuto il momento, le modifiche da apportare sarebbero state minime.
8 Buona parte del tempo trascorso dalla pubblicazione della direttiva 97/7 sarebbe stata impiegata a discutere se quest'ultima fosse di fatto già trasposta e a determinare se, nel caso in cui essa non fosse stata trasposta integralmente, occorresse modificare la Ley de Ordenación del [OSCURATO:PERSONA] oppure elaborare una nuova legge.
9 Secondo il governo spagnolo, è stato infine deciso di modificare per quanto necessario la Ley de Ordenación del [OSCURATO:PERSONA]. A quel punto si sarebbe però posto il problema di stabilire se andassero modificate anche altre leggi, come la [OSCURATO:PERSONA] de Defensa de los Consumidores y Usuarios (legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti) e la Ley de Contratos celebrados fuera del [OSCURATO:PERSONA] (legge sui contratti stipulati fuori dei locali commerciali). Oggetto di discussione sarebbero stati pure i rapporti tra i provvedimenti di trasposizione della direttiva 97/7 e la nuova normativa sul commercio elettronico.
10 Il governo spagnolo sottolinea che esso dispone di una bozza di disegno di legge in procinto di essere approvata come disegno di legge.
Giudizio della Corte
11 Secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10633, punto 16). E' giocoforza constatare che, alla scadenza del termine di due mesi impartito nel parere motivato, la trasposizione della direttiva 97/7 nell'ordinamento spagnolo non era compiuta.
12 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro non può invocare prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, né quindi la tardiva o incompleta trasposizione di una direttiva (v., in particolare, sentenza 7 maggio 2002, causa C-364/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4177, punto 10).
13 Di conseguenza, occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 97/7, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15, n. 1, della detta direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.