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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02178/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gjorgj lev Boban; ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effetti favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso; considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all'iter logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris