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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26289/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: per [OSCURATO:PERSONA] , l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale limitatamente al capo 2) e il rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale limitatamente al capo 8) e il rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale limitatamente ai capi 2) e 8) e il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 dicembre 2021, la Corte di appello di Ancona ha riformato parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata il 23 ottobre 2018.

Per miglior comprensione è opportuno indicare i reati dei quali ciascuno dei ricorrenti è stato ritenuto responsabile.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], cui è stata contestata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, è stato ritenuto responsabile: - capo 2), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 200 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Gecos s.r.I.», in Fabriano, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2010; - capo 4), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 450/500 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere delle ditte «F.11i Vispi» e «[OSCURATO:PERSONA]», in Genga, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2010; - capo 8), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 80 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Tecnostrade», tra Muccia e Serravalle di Chienti, nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2010 (l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. inizialmente contestata è stata esclusa già in primo grado); - capo 9), della violazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. per aver ricevuto due paia di scarpe antiinfortunistiche sottratte all'interno della sede della «[OSCURATO:SOCIETA].» consegnandole per la vendita a [OSCURATO:PERSONA], in Castelraimondo, in epoca antecedente e prossima al 18 novembre 2010 (è stato così riqualificato, già in primo grado, il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 5, 61 n. 5 cod. pen. inizialmente contestato); - capo 11), della violazione degli artt. 110 e 624 cod. pen, per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) di cinque paia di scarpe antiinfortunistiche sottraendole all'interno della sede della «[OSCURATO:SOCIETA].», in Castelraimondo il 29 novembre 2010 (è stato così riqualificato, già in primo grado, il reato di cui agli artt. 624-bis inizialmente contestato).

La Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Macerata solo in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 4) escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta dal giudice di primo grado, ma non formalmente contestata.

Ha tuttavia confermato la pena inflitta dal Tribunale, pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed C 800,00 di multa.

La pena è stata determinata nella misura indicata, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo 4), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], cui è stata contestata la recidiva reiterata, è stato ritenuto responsabile: - capo 2), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 200 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Gecos s.r.I.», in Fabriano, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2010; - capo 7), della violazione degli artt. 110, 624, 61 n. 5 e n. 11 cod. pen., per essersi impossessato di una saldatrice di proprietà della ditta «[OSCURATO:SOCIETA].», in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dipendente della società, istigato alla commissione del reato da Milloshi, in Casteraimondo, tra il 9 e il 14 novembre 2010 (è stato così riqualificato, già in primo grado, il reato di cui agli artt. 624-bis inizialmente contestato).

La Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Macerata in relazione al reato di cui al capo 2) escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta dal Tribunale.

L'ha riformata, inoltre, con riferimento al reato di cui al capo 6), del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile in primo grado, assolvendolo per non aver commesso il fatto.

Ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a Milloshi indicandola ad anni uno, mesi due di reclusione ed C 350,00 di multa.

La pena è stata determinata nella misura indicata, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo 2), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile: - capo 8), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 80 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Tecnostrade», tra Muccia e Serravalle di Chienti, nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2010 (l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., inizialmente contestata, è stata esclusa già in primo grado); - capo 10), della violazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. per aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] scarpe antiinfortunistiche, provento di furto in danno della «[OSCURATO:SOCIETA].», che cedeva a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di C 20,00, in Serravalle in Chienti in epoca successiva e prossima al 18 novembre 2010 (il Tribunale ha ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.).

La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata sia per quanto riguarda l'affermazione della penale responsabilità che con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Con la sentenza confermata in appello, il giudice di primo grado ha inflitto a Maloku la pena mesi otto di reclusione ed C 250,00 di multa.

La pena è stata determinata nella misura indicata, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo 8), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi articolati in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in cinque motivi. 3.1 Col primo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge.

La difesa sostiene che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 2), sarebbe stato utilizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.

Rileva, in particolare, che il presente procedimento fu aperto proprio sulla base delle conversazioni intercettate il 17 e 18 ottobre 2020 e solo da quel momento [OSCURATO:PERSONA] fu indagato per furto aggravato.

3.2. Col secondo motivo, avente ad oggetto il reato di cui al capo 2), il ricorrente si duole della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

Sostiene che il danno patito dalla «Gecos s.r.I.» per il furto di circa 200 litri di gasolio non fu superiore ad C 250,00; fu, dunque, obiettivamente modesto e particolarmente tenue se si tiene conto del complessivo fatturato della società.

Rileva che analoga doglianza, formulata nei motivi di appello, non ha avuto risposta nella sentenza impugnata.

3.3. Col terzo motivo, avente ad oggetto il capo 8), il ricorrente lamenta che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. sia stata ritenuta esistente solo perché il reato fu commesso in orario notturno senza spiegare perché questa circostanza di tempo abbia concretamente inciso sulla condizione della persona offesa rendendola più vulnerabile.

Sostiene che analoga doglianza, formulata nei motivi di appello, non ha avuto risposta nella sentenza impugnata la quale, tuttavia, ha escluso la aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 4), commessi in tempo di notte, per i quali il giudice di primo grado aveva ritenuto l'aggravante sussistente e contestata in fatto.

3.4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata escussione dei testimoni a discarico.

Osserva che, con ordinanza del 19 settembre 2017, il giudice di primo grado ha revocato l'ammissione dei testimoni a discarico; che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza unitamente alla sentenza; che la Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo senza motivare e limitandosi a sostenere che si trattava di «testimonianze del tutto superflue».

La difesa riferisce che i testimoni a discarico (la cui ammissione è stata revocata sul presupposto che la difesa avesse omesso di citarli) avrebbero dovuto rendere dichiarazioni in ordine alla possibilità di individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo utilizzatore della scheda telefonica sulla quale furono captate le conversazioni che fondano la affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 8).

3.5. Col quinto motivo, il ricorrente si duole del giudizio di comparazione tra circostanze.

Osserva che analoga doglianza, già sollevata con l'atto di gravame, non è stata esaminata dalla Corte di appello.

3.6. Nella parte finale del ricorsoila difesa sostiene che i reati di cui ai capi 2), 4) e 8) erano estinti per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza d'appello e ciò anche tenendo conto della contestata recidiva.

Quanto ai reati di cui ai capi 9) e 11), sostiene che si sarebbero estinti per prescrizione poco dopo la decisione di appello e sarebbero dunque estinti alla data odierna.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.

4.1. Col primo motivo (denominato A-1), il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge.

La difesa sostiene che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 2), sarebbe stato utilizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.

Rileva, in particolare, che il presente procedimento fu aperto proprio sulla base delle conversazioni intercettate il 17 e 18 ottobre 2020 e che, solo da quel momento, Milloshi fu indagato per furto aggravato.

Osserva che tra i reati oggetto di indagine nel procedimento iniziale e quelli per cui si è proceduto nel presente procedimento non vi è connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. sicché si tratta, a tutti gli effetti, di procedimenti diversi.

Sottolinea che il reato di cui al capo 2) non è tra quelli per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio.

4.2. Col secondo motivo (denominato A-2), la difesa rileva che, quand'anche le intercettazioni fossero utilizzabili, gli indizi raccolti non avrebbero comunque carattere di gravità in ragione del contenuto ambiguo dei dialoghi intercettati.4.3.

Col terzo motivo (denominato B-1), il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 7).

Il difensore lamenta che si sia tenuto conto a tal fine del solo contenuto delle intercettazioni telefoniche ignorando le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto di essere stato autorizzato dal proprietario a prendere la saldatrice, ciò che avrebbe imposto una puntuale motivazione in ordine alla sussistenza in capo a Milloshi dell'elemento psicologico del reato.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

5.1. Col primo motivo il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 8).

Secondo il ricorrente, questo reato era già estinto per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza di appello. 5.2 Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 10).

Il difensore sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen e che, pur sollecitata in tal senso, la Corte di appello non avrebbe colmato tale lacuna motivazionale.

6. Con memoria del 26 aprile 2023 il Procuratore generale ha chiesto: - per [OSCURATO:PERSONA] [condannato per i capi 2), 4) 8), 9) e 11) come riqualificati e precisati], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, limitatamente ai capi 2) e 8) e il rigetto del ricorso nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA] [condannato per i capi 2) e 7)], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, limitatamente al capo 2) e il rigetto del ricorso nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA] [condannato per i capi 8) e 10)], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, limitatamente al capo 8) e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'esaminare i motivi di ricorso si deve tenere presente che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, alcuni dei fatti per cui si procede sono divenuti procedibili a querela di parte e che, quando il ricorso per Cassazione non è inammissibile e, di conseguenza, il rapporto di impugnazione è validamente instaurato, trova applicazione l'art. 129 cod. proc. pen. che impone l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Se è vero, infatti, che - come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819) - la regola di giudizio enunciata dall'art. 129 cod. proc. pen. deve essere adattata alla struttura del processo e presuppone la proposizione di una valida impugnazione; è pur vero che, quando l'impugnazione sia stata validamente proposta anche solo perché non manifestamente infondata, la sopravvenuta procedibilità a querela assume rilevo ed è pertanto necessario verificare se la richiesta di punizione fosse stata avanzata nei tre mesi successivi al fatto o lo sia stata nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della riforma come previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è inammissibile nella parte in cui lamenta che, con riferimento al reato di cui al capo 2), non sia stata data risposta al motivo di appello col quale si chiedeva l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (si tratta del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]).

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che la motivazione sul punto è mancante e la questione, pur sollevata nell'atto di gravame (pag.16), non è stata esaminata dalla Corte di appello.

Non manifestamente infondato è anche il terzo motivo col quale il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

La sentenza impugnata, infatti, presenta profili di contraddittorietà quando afferma (pag. 7) che l'orario notturno della commissione dei reati non vale da se sola ad integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e, conseguentemente, la esclude con riferimento a furti di gasolio consumati su autocarri parcheggiati all'interno di cantieri edili [capi 2) e 4)], ma la ritiene sussistente in relazione al reato di cui al capo 8), perché il cantiere nel quale era parcheggiato l'autocarro dal quale il gasolio fu sottratto «era privo di sorveglianza notturna».

Tanto premesso, si deve osservare che l'intervenuta modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. ha reso procedibili a querela di parte í reati cui si riferiscono questi motivi di ricorso e, in particolare: - il reato di cui al capo 2), relativo a violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. commessa in danno della «Gecos s.r.I.»; - il reato di cui al capo 4), relativo a violazioni degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. commesse in danno della ditta «F.11i Vispi» di Gubbio e della ditta «[OSCURATO:PERSONA]» di Morgo (AN);- il reato di cui al capo 8), relativo a violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen. commessa in danno della ditta «Tecnostrade» di Perugia.

Dall'esame degli atti non risulta che in relazione a questi reati siano state proposte querele nei tre mesi dal fatto e neppure nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

Si è verificata dunque una causa sopravvenuta di improcedibilità.

2.1. Il ricorso è fondato nella parte in cui sostiene che il reato di cui al capo 11) è estinto per prescrizione.

Il fatto, inizialmente qualificato come violazione degli artt. 110, 624 bis cod. pen., è stato qualificato dal giudice di primo grado quale violazione degli artt. 110, 624 cod. pen. (pag. 22 della sentenza del Tribunale).

Il termine prescrizionale, dunque, avrebbe dovuto essere individuato con riferimento alla pena prevista per questo reato, pari, nel massimo, a tre anni di reclusione.

Anche aumentata di due terzi per effetto della ritenuta sussistenza della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., questa pena non supera i sei anni di reclusione.

Ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. - trattandosi di imputato nei cui confronti è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - il termine massimo di prescrizione conseguente al compimento di atti interruttivi è di dieci anni (sei anni più due terzi).

Il reato di cui al capo 11) è stato commesso il 29 novembre 2010 e, pertanto, il termine ordinario di prescrizione sarebbe maturato il 29 novembre 2020.

A questo termine devono aggiungersi 137 giorni di sospensione della prescrizione per rinvii disposti su richiesta delle parti nel processo di primo grado e altri 133 giorni per un rinvio disposto dal 9 maggio 2017 al 19 settembre 2017 ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Nessuna sospensione del termine prescrizionale è intervenuta in grado di appello.

La prescrizione è maturata, dunque, il 26 agosto 2021 e, alla data del 7 dicembre 2021, quando è stata pronunciata la sentenza di appello, il reato era già estinto per prescrizione.

3. Nel giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche del reato di cui al capo 9) (diversamente qualificato come violazione dell'art. 648 cod. pen.), ma l'unico motivo di ricorso riferibile a questo capo è quello col quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato ed è manifestamente infondato.

3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la prova del reato dì cui al capo 2) fosse stata fondata sull'esito di intercettazioni disposte in un altro procedimento in assenza di un "legame sostanziale" tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione era stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di quella intercettazione, ma non contesta la possibilità di dedurre una notizia di reato dalle intercettazioni disposte in relazione ad altro reato e neppure la possibilità di considerare l'esito di una intercettazione disposta ad altro fine quale punto di partenza di una nuova indagine avente diverso oggetto.

Orbene, come risulta con chiarezza dalla sentenza di primo grado, (pag. 2 e 3), le intercettazioni che hanno dato origine al presente procedimento erano state disposte nell'ambito di un procedimento avente diverso numero di registro che vedeva indagati per altri reati alcuni di coloro che sono stati poi imputati nel processo oggetto del presente ricorso.

Dalla sentenza di primo grado emerge che l'ascolto delle telefonate captate sulle utenze di alcuni degli odierni imputati rivelò frequenti contatti tra loro, volti a prendere accordi per incontrarsi.

Poiché questi incontri apparivano finalizzati alla commissione di furti, fu aperto un nuovo procedimento nel quale furono avviate nuove intercettazioni volte alla ricerca della prova dei reati contro il patrimonio per cui oggi si procede e queste ultime intercettazioni sono state utilizzate ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 9).

3.2. Anche il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non fa riferimento all'imputazione in esame.

Il ricorrente si duole, infatti, della mancata escussione di alcuni testimoni che avrebbero potuto individuare in una persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo utilizzatore dell'utenza che, in occasione dei furti di cui al capo 8), è stata attribuita all'imputato.

3.3. Deve essere esaminato a questo punto il motivo col quale è stata dedotta la prescrizione del reato.

Il motivo è manifestamente infondato atteso che il fatto è stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 648 cod. pen., il reato è stato commesso il 18 novembre 2010 ed è stata applicata la recidiva reiterata sicché il termine di prescrizione è complessivamente superiore a 22 anni.

4. Per quanto esposto, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio: quanto ai capi 2), 4) e 8), per sopravvenuta improcedibilità conseguente a difetto di querela; quanto al capo 11) perché il reato è estinto per prescrizione.

Nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annullata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la determinazione della pena relativa al reato di cui al capo 9) che i giudici di merito hanno diversamente qualificato quale violazione dell'art. 648 cod. pen. ritenendo sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2.

Con riferimento a quest'ultimo reato, l'affermazione della penale responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.5.

I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

5.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione.

Sostiene che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 2), sarebbe stato utilizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.

Rileva, in particolare, che il presente procedimento fu aperto proprio sulla base delle conversazioni intercettate il 17 e 18 ottobre 2020 e che, solo da quel momento, Milloshi fu indagato per furto aggravato.

Osserva che tra i reati oggetto di indagine nel procedimento iniziale e quelli per cui si è proceduto nel presente procedimento non vi è connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. sicché si tratta, a tutti gli effetti, di procedimenti diversi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Basta in proposito ricordare che il reato di cui al capo 2) (violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen.) è tra quelli per i quali l'art. 380, comma 2, lett. e) prevede l'arresto obbligatorio in flagranza sicché opera, in questo caso, l'art. 270 cod. proc. pen e i risultati delle intercettazioni possono essere usati anche in un procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte.

5.2. Col secondo e terzo motivo, la difesa sostiene che l'esito delle intercettazioni sarebbe inidoneo a fondare una affermazione di penale responsabilità in ragione del contenuto ambiguo dei colloqui intercettati.

Il ricorrente non si confronta con l'analisi dei dati captativi compiuto nelle sentenze di merito, ma invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio.

Le sentenze di primo e secondo grado, infatti, riferiscono di conversazioni dal contenuto inequivoco.

Con riferimento al capo 2), ad esempio, riportano una conversazione nella quale Milloshi avvisa [OSCURATO:PERSONA] di aver «già riempito cinque bidoni» e di essere in procinto di riempirne altri tre (pag. 10 della sentenza impugnata) e riferiscono che, al momento del fatto, le utenze in uso a Milloshi agganciavano la zona del furto.

Con riferimento al capo 7), richiamano conversazioni dalle quali risulta che Milloshi si rivolse a Babaj per chiedergli di prelevare una saldatrice e riferiscono che, in sede di perquisizione, questo strumento fu rinvenuto nella disponibilità dell'indagato (pag. 13 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazioni complete e scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità con le quali il ricorrente omette di confrontarsi, lamentandone in termini generici la carenza o illogicità.

Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità dei motivi di ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949).

6. Anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

6.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce che il reato di cui al capo 8) era già estinto per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza d'appello.

A questo proposito basta osservare che l'affermazione della penale responsabilità si riferisce a un furto aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 5 e 61 n. 5 cod. pen., sicché il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della pena prevista dall'art. 625 ultimo comma (pari nel massimo a dieci anni), cui corrisponde, in presenza di case interruttive, un termine massimo di prescrizione di anni dodici e mesi sei.

A questo termine devono essere aggiunti, come già chiarito, 270 giorni nei quali il corso della prescrizione è rimasto sospeso.

Ne consegue che il reato di cui si tratta non era estinto per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza di appello e non lo è neppure alla data odierna.

6.2. Col secondo motivo.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 10).

Sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e che, pur sollecitata in tal senso, la Corte di appello non avrebbe colmato tale lacuna motivazionale.

La sentenza impugnata affronta il tema alle pagine 14 e ss. e sostiene (riprendendo le argomentazioni contenute alle pagine 20 e ss. della sentenza del Tribunale) che la consapevolezza della provenienza furtiva delle scarpe è provata dalla constatazione che Malloku ne vendette un paio al prezzo di 20 euro.

La motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica e non contrasta con gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Se è vero, infatti, che l'elemento psicologico della ricettazione non può consistere in un mero sospetto (e, di conseguenza, non può essere desunto da semplici motivi di sospetto); è pur vero che può trattarsi, oltre che di dolo diretto, anche di dolo eventuale e questo atteggiamento psicologico « è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio» (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).

Nel caso di specie, la circostanza che un paio di scarpe sia stato venduto ad un prezzo irrisorio ben può essere valutata come significativo indice della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Si deve ribadire, allora, che il ricorso per cassazione non può limitarsi ad esprimere dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame, ma deve sottoporle a critica argomentata, ciò che non è avvenuto nel caso di specie atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare che, per un paio di scarpe antinfortunistiche, il prezzo di 20 euro non è necessariamente incongruo e a sottolineare che l'acquirente delle scarpe non è stato sottoposto ad indagini (circostanza che non può avere rilievo, atteso che riguarda un soggetto estraneo al presente procedimento).

Quanto alla provenienza delittuosa delle scarpe, il ricorrente si limita a sostenere che non sarebbe provata senza contestare il contenuto delle intercettazioni dalle quali tale illecita provenienza è stata desunta.

7. L'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fa sì che non possa trovare applicazione il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 150/2022 per i furti come quelli di cui ai capi 2) e 8) (il primo ascritto a Milloshi, il secondo ascritto a Maloku).

Operano, infatti, i principi che furono affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Secondo il supremo Collegio, che ha fatto ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni (in particolare Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione.

Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione).

L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame.

Consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile.

Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU.

È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.

La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice 12 dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197).

Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione).

In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso, con riferimento a casi in cui il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela: Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 4 n.6143 del 10/01/2023, Romeo, non massimata; Sez. 1, n. 10692 del 03/02/2023, Caccetta, non massimata; Sez.5, n. 15222 del 21/03/2023, Paratore, non nnassimata).

8. Per quanto esposto e conclusivamente.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai reati di cui ai capi 2), 4), 8) e 11): quanto ai capi 2), 4) e 8), per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale; quanto al capo 11), perché il reato è estinto per prescrizione.

Nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazione al reato di ricettazione ritenuto al capo 9).

In relazione a quest'ultimo capo, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 2), 4), 8) perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela e, limitatamente al capo 11), perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato per il reato di cui al capo 9) e conseguentemente annulla la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: per [OSCURATO:PERSONA] , l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale limitatamente al capo 2) e il rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale limitatamente al capo 8) e il rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale limitatamente ai capi 2) e 8) e il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021, la Corte di appello di Ancona ha riformato parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata il 23 ottobre 2018. Per miglior comprensione è opportuno indicare i reati dei quali ciascuno dei ricorrenti è stato ritenuto responsabile. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], cui è stata contestata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, è stato ritenuto responsabile: - capo 2), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 200 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Gecos s.r.I.», in Fabriano, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2010; - capo 4), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 450/500 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere delle ditte «F.11i Vispi» e «[OSCURATO:PERSONA]», in Genga, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2010; - capo 8), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 80 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Tecnostrade», tra Muccia e Serravalle di Chienti, nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2010 (l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. inizialmente contestata è stata esclusa già in primo grado); - capo 9), della violazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. per aver ricevuto due paia di scarpe antiinfortunistiche sottratte all'interno della sede della «[OSCURATO:SOCIETA].» consegnandole per la vendita a [OSCURATO:PERSONA], in Castelraimondo, in epoca antecedente e prossima al 18 novembre 2010 (è stato così riqualificato, già in primo grado, il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 5, 61 n. 5 cod. pen. inizialmente contestato); - capo 11), della violazione degli artt. 110 e 624 cod. pen, per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) di cinque paia di scarpe antiinfortunistiche sottraendole all'interno della sede della «[OSCURATO:SOCIETA].», in Castelraimondo il 29 novembre 2010 (è stato così riqualificato, già in primo grado, il reato di cui agli artt. 624-bis inizialmente contestato). La Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Macerata solo in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 4) escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta dal giudice di primo grado, ma non formalmente contestata. Ha tuttavia confermato la pena inflitta dal Tribunale, pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed C 800,00 di multa. La pena è stata determinata nella misura indicata, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo 4), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], cui è stata contestata la recidiva reiterata, è stato ritenuto responsabile: - capo 2), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 200 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Gecos s.r.I.», in Fabriano, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2010; - capo 7), della violazione degli artt. 110, 624, 61 n. 5 e n. 11 cod. pen., per essersi impossessato di una saldatrice di proprietà della ditta «[OSCURATO:SOCIETA].», in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dipendente della società, istigato alla commissione del reato da Milloshi, in Casteraimondo, tra il 9 e il 14 novembre 2010 (è stato così riqualificato, già in primo grado, il reato di cui agli artt. 624-bis inizialmente contestato). La Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Macerata in relazione al reato di cui al capo 2) escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta dal Tribunale. L'ha riformata, inoltre, con riferimento al reato di cui al capo 6), del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile in primo grado, assolvendolo per non aver commesso il fatto. Ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a Milloshi indicandola ad anni uno, mesi due di reclusione ed C 350,00 di multa. La pena è stata determinata nella misura indicata, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo 2), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile: - capo 8), della violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di 80 litri di gasolio sottraendoli dai serbatoi degli autocarri parcheggiati in un cantiere della «Tecnostrade», tra Muccia e Serravalle di Chienti, nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2010 (l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., inizialmente contestata, è stata esclusa già in primo grado); - capo 10), della violazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. per aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] scarpe antiinfortunistiche, provento di furto in danno della «[OSCURATO:SOCIETA].», che cedeva a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di C 20,00, in Serravalle in Chienti in epoca successiva e prossima al 18 novembre 2010 (il Tribunale ha ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.). La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata sia per quanto riguarda l'affermazione della penale responsabilità che con riferimento al trattamento sanzionatorio. Con la sentenza confermata in appello, il giudice di primo grado ha inflitto a Maloku la pena mesi otto di reclusione ed C 250,00 di multa. La pena è stata determinata nella misura indicata, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo 8), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi articolati in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in cinque motivi. 3.1 Col primo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge. La difesa sostiene che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 2), sarebbe stato utilizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. Rileva, in particolare, che il presente procedimento fu aperto proprio sulla base delle conversazioni intercettate il 17 e 18 ottobre 2020 e solo da quel momento [OSCURATO:PERSONA] fu indagato per furto aggravato. 3.2. Col secondo motivo, avente ad oggetto il reato di cui al capo 2), il ricorrente si duole della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. Sostiene che il danno patito dalla «Gecos s.r.I.» per il furto di circa 200 litri di gasolio non fu superiore ad C 250,00; fu, dunque, obiettivamente modesto e particolarmente tenue se si tiene conto del complessivo fatturato della società. Rileva che analoga doglianza, formulata nei motivi di appello, non ha avuto risposta nella sentenza impugnata. 3.3. Col terzo motivo, avente ad oggetto il capo 8), il ricorrente lamenta che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. sia stata ritenuta esistente solo perché il reato fu commesso in orario notturno senza spiegare perché questa circostanza di tempo abbia concretamente inciso sulla condizione della persona offesa rendendola più vulnerabile. Sostiene che analoga doglianza, formulata nei motivi di appello, non ha avuto risposta nella sentenza impugnata la quale, tuttavia, ha escluso la aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 4), commessi in tempo di notte, per i quali il giudice di primo grado aveva ritenuto l'aggravante sussistente e contestata in fatto. 3.4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata escussione dei testimoni a discarico. Osserva che, con ordinanza del 19 settembre 2017, il giudice di primo grado ha revocato l'ammissione dei testimoni a discarico; che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza unitamente alla sentenza; che la Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo senza motivare e limitandosi a sostenere che si trattava di «testimonianze del tutto superflue». La difesa riferisce che i testimoni a discarico (la cui ammissione è stata revocata sul presupposto che la difesa avesse omesso di citarli) avrebbero dovuto rendere dichiarazioni in ordine alla possibilità di individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo utilizzatore della scheda telefonica sulla quale furono captate le conversazioni che fondano la affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 8). 3.5. Col quinto motivo, il ricorrente si duole del giudizio di comparazione tra circostanze. Osserva che analoga doglianza, già sollevata con l'atto di gravame, non è stata esaminata dalla Corte di appello. 3.6. Nella parte finale del ricorsoila difesa sostiene che i reati di cui ai capi 2), 4) e 8) erano estinti per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza d'appello e ciò anche tenendo conto della contestata recidiva. Quanto ai reati di cui ai capi 9) e 11), sostiene che si sarebbero estinti per prescrizione poco dopo la decisione di appello e sarebbero dunque estinti alla data odierna. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 4.1. Col primo motivo (denominato A-1), il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge. La difesa sostiene che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 2), sarebbe stato utilizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. Rileva, in particolare, che il presente procedimento fu aperto proprio sulla base delle conversazioni intercettate il 17 e 18 ottobre 2020 e che, solo da quel momento, Milloshi fu indagato per furto aggravato. Osserva che tra i reati oggetto di indagine nel procedimento iniziale e quelli per cui si è proceduto nel presente procedimento non vi è connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. sicché si tratta, a tutti gli effetti, di procedimenti diversi. Sottolinea che il reato di cui al capo 2) non è tra quelli per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio. 4.2. Col secondo motivo (denominato A-2), la difesa rileva che, quand'anche le intercettazioni fossero utilizzabili, gli indizi raccolti non avrebbero comunque carattere di gravità in ragione del contenuto ambiguo dei dialoghi intercettati.4.3. Col terzo motivo (denominato B-1), il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 7). Il difensore lamenta che si sia tenuto conto a tal fine del solo contenuto delle intercettazioni telefoniche ignorando le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto di essere stato autorizzato dal proprietario a prendere la saldatrice, ciò che avrebbe imposto una puntuale motivazione in ordine alla sussistenza in capo a Milloshi dell'elemento psicologico del reato. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 5.1. Col primo motivo il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 8). Secondo il ricorrente, questo reato era già estinto per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza di appello. 5.2 Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 10). Il difensore sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen e che, pur sollecitata in tal senso, la Corte di appello non avrebbe colmato tale lacuna motivazionale. 6. Con memoria del 26 aprile 2023 il Procuratore generale ha chiesto: - per [OSCURATO:PERSONA] [condannato per i capi 2), 4) 8), 9) e 11) come riqualificati e precisati], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, limitatamente ai capi 2) e 8) e il rigetto del ricorso nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA] [condannato per i capi 2) e 7)], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, limitatamente al capo 2) e il rigetto del ricorso nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA] [condannato per i capi 8) e 10)], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, limitatamente al capo 8) e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'esaminare i motivi di ricorso si deve tenere presente che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, alcuni dei fatti per cui si procede sono divenuti procedibili a querela di parte e che, quando il ricorso per Cassazione non è inammissibile e, di conseguenza, il rapporto di impugnazione è validamente instaurato, trova applicazione l'art. 129 cod. proc. pen. che impone l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Se è vero, infatti, che - come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819) - la regola di giudizio enunciata dall'art. 129 cod. proc. pen. deve essere adattata alla struttura del processo e presuppone la proposizione di una valida impugnazione; è pur vero che, quando l'impugnazione sia stata validamente proposta anche solo perché non manifestamente infondata, la sopravvenuta procedibilità a querela assume rilevo ed è pertanto necessario verificare se la richiesta di punizione fosse stata avanzata nei tre mesi successivi al fatto o lo sia stata nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della riforma come previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è inammissibile nella parte in cui lamenta che, con riferimento al reato di cui al capo 2), non sia stata data risposta al motivo di appello col quale si chiedeva l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (si tratta del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che la motivazione sul punto è mancante e la questione, pur sollevata nell'atto di gravame (pag.16), non è stata esaminata dalla Corte di appello. Non manifestamente infondato è anche il terzo motivo col quale il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La sentenza impugnata, infatti, presenta profili di contraddittorietà quando afferma (pag. 7) che l'orario notturno della commissione dei reati non vale da se sola ad integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e, conseguentemente, la esclude con riferimento a furti di gasolio consumati su autocarri parcheggiati all'interno di cantieri edili [capi 2) e 4)], ma la ritiene sussistente in relazione al reato di cui al capo 8), perché il cantiere nel quale era parcheggiato l'autocarro dal quale il gasolio fu sottratto «era privo di sorveglianza notturna». Tanto premesso, si deve osservare che l'intervenuta modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. ha reso procedibili a querela di parte í reati cui si riferiscono questi motivi di ricorso e, in particolare: - il reato di cui al capo 2), relativo a violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. commessa in danno della «Gecos s.r.I.»; - il reato di cui al capo 4), relativo a violazioni degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen. commesse in danno della ditta «F.11i Vispi» di Gubbio e della ditta «[OSCURATO:PERSONA]» di Morgo (AN);- il reato di cui al capo 8), relativo a violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen. commessa in danno della ditta «Tecnostrade» di Perugia. Dall'esame degli atti non risulta che in relazione a questi reati siano state proposte querele nei tre mesi dal fatto e neppure nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Si è verificata dunque una causa sopravvenuta di improcedibilità. 2.1. Il ricorso è fondato nella parte in cui sostiene che il reato di cui al capo 11) è estinto per prescrizione. Il fatto, inizialmente qualificato come violazione degli artt. 110, 624 bis cod. pen., è stato qualificato dal giudice di primo grado quale violazione degli artt. 110, 624 cod. pen. (pag. 22 della sentenza del Tribunale). Il termine prescrizionale, dunque, avrebbe dovuto essere individuato con riferimento alla pena prevista per questo reato, pari, nel massimo, a tre anni di reclusione. Anche aumentata di due terzi per effetto della ritenuta sussistenza della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., questa pena non supera i sei anni di reclusione. Ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. - trattandosi di imputato nei cui confronti è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - il termine massimo di prescrizione conseguente al compimento di atti interruttivi è di dieci anni (sei anni più due terzi). Il reato di cui al capo 11) è stato commesso il 29 novembre 2010 e, pertanto, il termine ordinario di prescrizione sarebbe maturato il 29 novembre 2020. A questo termine devono aggiungersi 137 giorni di sospensione della prescrizione per rinvii disposti su richiesta delle parti nel processo di primo grado e altri 133 giorni per un rinvio disposto dal 9 maggio 2017 al 19 settembre 2017 ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Nessuna sospensione del termine prescrizionale è intervenuta in grado di appello. La prescrizione è maturata, dunque, il 26 agosto 2021 e, alla data del 7 dicembre 2021, quando è stata pronunciata la sentenza di appello, il reato era già estinto per prescrizione. 3. Nel giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche del reato di cui al capo 9) (diversamente qualificato come violazione dell'art. 648 cod. pen.), ma l'unico motivo di ricorso riferibile a questo capo è quello col quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato ed è manifestamente infondato. 3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la prova del reato dì cui al capo 2) fosse stata fondata sull'esito di intercettazioni disposte in un altro procedimento in assenza di un "legame sostanziale" tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione era stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di quella intercettazione, ma non contesta la possibilità di dedurre una notizia di reato dalle intercettazioni disposte in relazione ad altro reato e neppure la possibilità di considerare l'esito di una intercettazione disposta ad altro fine quale punto di partenza di una nuova indagine avente diverso oggetto. Orbene, come risulta con chiarezza dalla sentenza di primo grado, (pag. 2 e 3), le intercettazioni che hanno dato origine al presente procedimento erano state disposte nell'ambito di un procedimento avente diverso numero di registro che vedeva indagati per altri reati alcuni di coloro che sono stati poi imputati nel processo oggetto del presente ricorso. Dalla sentenza di primo grado emerge che l'ascolto delle telefonate captate sulle utenze di alcuni degli odierni imputati rivelò frequenti contatti tra loro, volti a prendere accordi per incontrarsi. Poiché questi incontri apparivano finalizzati alla commissione di furti, fu aperto un nuovo procedimento nel quale furono avviate nuove intercettazioni volte alla ricerca della prova dei reati contro il patrimonio per cui oggi si procede e queste ultime intercettazioni sono state utilizzate ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 9). 3.2. Anche il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non fa riferimento all'imputazione in esame. Il ricorrente si duole, infatti, della mancata escussione di alcuni testimoni che avrebbero potuto individuare in una persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo utilizzatore dell'utenza che, in occasione dei furti di cui al capo 8), è stata attribuita all'imputato. 3.3. Deve essere esaminato a questo punto il motivo col quale è stata dedotta la prescrizione del reato. Il motivo è manifestamente infondato atteso che il fatto è stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 648 cod. pen., il reato è stato commesso il 18 novembre 2010 ed è stata applicata la recidiva reiterata sicché il termine di prescrizione è complessivamente superiore a 22 anni. 4. Per quanto esposto, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio: quanto ai capi 2), 4) e 8), per sopravvenuta improcedibilità conseguente a difetto di querela; quanto al capo 11) perché il reato è estinto per prescrizione. Nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annullata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la determinazione della pena relativa al reato di cui al capo 9) che i giudici di merito hanno diversamente qualificato quale violazione dell'art. 648 cod. pen. ritenendo sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2. Con riferimento a quest'ultimo reato, l'affermazione della penale responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.5. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 5.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 2), sarebbe stato utilizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. Rileva, in particolare, che il presente procedimento fu aperto proprio sulla base delle conversazioni intercettate il 17 e 18 ottobre 2020 e che, solo da quel momento, Milloshi fu indagato per furto aggravato. Osserva che tra i reati oggetto di indagine nel procedimento iniziale e quelli per cui si è proceduto nel presente procedimento non vi è connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. sicché si tratta, a tutti gli effetti, di procedimenti diversi. Il motivo è manifestamente infondato. Basta in proposito ricordare che il reato di cui al capo 2) (violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen.) è tra quelli per i quali l'art. 380, comma 2, lett. e) prevede l'arresto obbligatorio in flagranza sicché opera, in questo caso, l'art. 270 cod. proc. pen e i risultati delle intercettazioni possono essere usati anche in un procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte. 5.2. Col secondo e terzo motivo, la difesa sostiene che l'esito delle intercettazioni sarebbe inidoneo a fondare una affermazione di penale responsabilità in ragione del contenuto ambiguo dei colloqui intercettati. Il ricorrente non si confronta con l'analisi dei dati captativi compiuto nelle sentenze di merito, ma invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio. Le sentenze di primo e secondo grado, infatti, riferiscono di conversazioni dal contenuto inequivoco. Con riferimento al capo 2), ad esempio, riportano una conversazione nella quale Milloshi avvisa [OSCURATO:PERSONA] di aver «già riempito cinque bidoni» e di essere in procinto di riempirne altri tre (pag. 10 della sentenza impugnata) e riferiscono che, al momento del fatto, le utenze in uso a Milloshi agganciavano la zona del furto. Con riferimento al capo 7), richiamano conversazioni dalle quali risulta che Milloshi si rivolse a Babaj per chiedergli di prelevare una saldatrice e riferiscono che, in sede di perquisizione, questo strumento fu rinvenuto nella disponibilità dell'indagato (pag. 13 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazioni complete e scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità con le quali il ricorrente omette di confrontarsi, lamentandone in termini generici la carenza o illogicità. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità dei motivi di ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949). 6. Anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 6.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce che il reato di cui al capo 8) era già estinto per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza d'appello. A questo proposito basta osservare che l'affermazione della penale responsabilità si riferisce a un furto aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 5 e 61 n. 5 cod. pen., sicché il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della pena prevista dall'art. 625 ultimo comma (pari nel massimo a dieci anni), cui corrisponde, in presenza di case interruttive, un termine massimo di prescrizione di anni dodici e mesi sei. A questo termine devono essere aggiunti, come già chiarito, 270 giorni nei quali il corso della prescrizione è rimasto sospeso. Ne consegue che il reato di cui si tratta non era estinto per prescrizione quando è stata pronunciata la sentenza di appello e non lo è neppure alla data odierna. 6.2. Col secondo motivo. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 10). Sostiene che la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e che, pur sollecitata in tal senso, la Corte di appello non avrebbe colmato tale lacuna motivazionale. La sentenza impugnata affronta il tema alle pagine 14 e ss. e sostiene (riprendendo le argomentazioni contenute alle pagine 20 e ss. della sentenza del Tribunale) che la consapevolezza della provenienza furtiva delle scarpe è provata dalla constatazione che Malloku ne vendette un paio al prezzo di 20 euro. La motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica e non contrasta con gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Se è vero, infatti, che l'elemento psicologico della ricettazione non può consistere in un mero sospetto (e, di conseguenza, non può essere desunto da semplici motivi di sospetto); è pur vero che può trattarsi, oltre che di dolo diretto, anche di dolo eventuale e questo atteggiamento psicologico « è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio» (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Nel caso di specie, la circostanza che un paio di scarpe sia stato venduto ad un prezzo irrisorio ben può essere valutata come significativo indice della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Si deve ribadire, allora, che il ricorso per cassazione non può limitarsi ad esprimere dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame, ma deve sottoporle a critica argomentata, ciò che non è avvenuto nel caso di specie atteso che il ricorrente si è limitato ad affermare che, per un paio di scarpe antinfortunistiche, il prezzo di 20 euro non è necessariamente incongruo e a sottolineare che l'acquirente delle scarpe non è stato sottoposto ad indagini (circostanza che non può avere rilievo, atteso che riguarda un soggetto estraneo al presente procedimento). Quanto alla provenienza delittuosa delle scarpe, il ricorrente si limita a sostenere che non sarebbe provata senza contestare il contenuto delle intercettazioni dalle quali tale illecita provenienza è stata desunta. 7. L'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fa sì che non possa trovare applicazione il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 150/2022 per i furti come quelli di cui ai capi 2) e 8) (il primo ascritto a Milloshi, il secondo ascritto a Maloku). Operano, infatti, i principi che furono affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Secondo il supremo Collegio, che ha fatto ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame. Consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice 12 dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione). In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso, con riferimento a casi in cui il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela: Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 4 n.6143 del 10/01/2023, Romeo, non massimata; Sez. 1, n. 10692 del 03/02/2023, Caccetta, non massimata; Sez.5, n. 15222 del 21/03/2023, Paratore, non nnassimata). 8. Per quanto esposto e conclusivamente. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai reati di cui ai capi 2), 4), 8) e 11): quanto ai capi 2), 4) e 8), per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale; quanto al capo 11), perché il reato è estinto per prescrizione. Nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazione al reato di ricettazione ritenuto al capo 9). In relazione a quest'ultimo capo, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 2), 4), 8) perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela e, limitatamente al capo 11), perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato per il reato di cui al capo 9) e conseguentemente annulla la sentenza impug
Sentenza Cassazione n. 26289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris