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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 37436/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRI:BUNALE di SAVONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate dal suo ufficio in data 23 gennaio 2023, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Savona in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis comma terzo e 625 n.2 cod. pen. commesso in data 20 gennaio 2015.

L'accusa ha ad oggetto il furto in abitazione di monili in oro aggravato dalla violenza sulle cose e dalle più persone.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo è stata dedol:ta violazione di legge in relazione all'applicazione della normativa sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Lamenta il Procuratore generale che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il reato fosse prescritto, atteso che in considerazione dei termini di prescrizione per il reato aggravato, pari a complessivi anni 12 e mesi 6, lo stesso non era estinto al momento della pronunzia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il reato di furto come aggravato nella ipotesi in esame risulta avere come termine di prescrizione massima anni 12 e mesi 6, ai sensi degli artt. 159 e 161 cod. pen. (Anni 10, termine ordinario, aumentato di un quarto).

Nel caso di specie considerando la data di commissione del reato, 20 gennaio 2015, il reato non risulta ancora estinto per la decorrenza dei termini prescrizionali.

La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRI:BUNALE di SAVONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate dal suo ufficio in data 23 gennaio 2023, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Savona in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis comma terzo e 625 n.2 cod. pen. commesso in data 20 gennaio 2015. L'accusa ha ad oggetto il furto in abitazione di monili in oro aggravato dalla violenza sulle cose e dalle più persone.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedol:ta violazione di legge in relazione all'applicazione della normativa sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Lamenta il Procuratore generale che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il reato fosse prescritto, atteso che in considerazione dei termini di prescrizione per il reato aggravato, pari a complessivi anni 12 e mesi 6, lo stesso non era estinto al momento della pronunzia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il reato di furto come aggravato nella ipotesi in esame risulta avere come termine di prescrizione massima anni 12 e mesi 6, ai sensi degli artt. 159 e 161 cod. pen. (Anni 10, termine ordinario, aumentato di un quarto). Nel caso di specie considerando la data di commissione del reato, 20 gennaio 2015, il reato non risulta ancora estinto per la decorrenza dei termini prescrizionali. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 37436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris