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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 34201/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29837/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — Ricorrente — Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — Controricorrente — avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 552/2019 depositata il 31/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 16/12/2004 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito "[OSCURATO:PERSONA]", odierna ricorrente) convenne in giudizio il Comune di Lecce (di seguito: "il Comune", odierno resistente) per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla propria attività commerciale (supermercato [OSCURATO:PERSONA]), svolta in Lecce alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, a causa della prolungata chiusura della predetta via al traffico veicolare, in quanto interessata dai lavori di urbanizzazione primaria nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale e non residenziale n. 171/199.

In ragione dei lavori, la predetta [OSCURATO:PERSONA] era stata interdetta al traffico con ordinanza del Comune di Lecce con la quasi totale inibizione dell'accesso all'attività commerciale.

Assumeva l'attore che l'illecito protrarsi della interdizione traffico della predetta via, una volta venute meno le esigenze legate all'esecuzione dei lavori, avrebbe determinato la sostanziale paralisi della propria attività commerciale, con un danno economico, determinato dal crollo delle vendite, indicato nella misura di euro 500.000,00, rinviando la quantificazione definitiva all'esito di consulenza tecnica.

Il Comune di Lecce si costituì chiedendo il rigetto della domanda, eccependo l'infondatezza della pretesa risarcitoria, sia sotto l'aspetto dell'an debeatur che del quantum, rilevando l'inesistenza di qualsiasi elemento - certo ed oggettivo - in forza del quale poter ritenere che la causa del "crollo delle vendite" fosse diretta conseguenza della parziale chiusura della strada, piuttosto che della crisi di mercato dilagata negli anni in questione, ovvero di una cattiva gestione dell'attività commerciale.

Il Comune eccepì inoltre la totale mancanza di prova rispetto alla quantificazione del danno nell'importo di euro 500.000,00, in totale assenza di documentazione comprovante una valutazione che Ado definiva "prudenziale", ma che in realtà era totalmente priva di riscontri oggettivi.

Sempre in relazione alla prova del danno, il Comune rilevò come la denunciata lacuna probatoria non potesse essere colmata attraverso una CTU, non potendo tale strumento istruttorio essere disposto per sopperire al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte.

2. Con sentenza n. 4565/2014 il Tribunale di Lecce, pur riconoscendo la fondatezza della domanda, stante l'accertamento del nesso causale fra l'attività colpevolmente omissiva del Comune - che non riapriva la [OSCURATO:PERSONA] al traffico veicolare anche dopo l'esecuzione dei lavori - e il decremento di clientela presso il supermercato gestito da Ado, rigettò la domanda, in quanto non era stato provato il quantum del danno lamentato, né la mancata allegazione, secondo il giudice di prime cure, poteva essere superata attraverso l'acquisizione di una perizia tecnico-contabile.

Il giudice rigettò anche la domanda di liquidazione in via equitativa.

3. Avverso la predetta sentenza Ado propose appello davanti alla Corte d'Appello di Lecce (di seguito, anche: "la Corte"), al quale il Comune di Lecce resisteva.

Al riguardo, l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rimarcava come il Tribunale avesse riconosciuto che tale società aveva provato: (i) la condotta illecita della P.A (ii) L'esistenza del danno e il nesso causale: (iii) Ciononostante, il Tribunale ha negato la liquidazione del danno, avendo concluso che: "Ciò nondimeno la domanda attorea non può essere accolta, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] omesso di depositare i propri bilanci, ovvero altra documentazione che possa consentire attraverso la consulenza contabile da essa invocata, di quantificare i danni da essa subiti.

L'acquisizione della predetta documentazione, infatti, non può essere demandata al c.t.u., atteso che, come noto, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto e non può essere disposta per esonerare le parti dagli oneri probatori su di esse incombenti.

Né al predetto fine può venire in rilievo la relazione peritale prodotta da parte attrice, atteso che la perizia stragiudiziale, quand'anche asseverata con giuramento (...) costituisce una mera allegazione difensiva, come tale priva di efficacia probatoria.

Al mancato assolvimento, da parte dell'Ad° Service s.r.I., all'onere di fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti non può neppure supplire il potere equitativo del giudice".

La ricorrente riporta che nel suo atto di appello è stata altresì censurata la mancata applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, atteso che la propria perizia di parte, contenente in sintesi tutti i dati contabili necessari, non sarebbe stata tempestivamente e puntualmente contestata da parte della difesa dell'Amministrazione convenuta nella memoria istruttoria di replica, sì da poter essere valutata quale elemento indiziario ai fini dell'ammissione della CTU contabile richiesta.

La ricorrente espone che il secondo errore segnalato al giudice d'appello riguardava la natura della CTU che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, diviene a volte mezzo istruttorio, stante il carattere percipiente che assume.

L'odierna ricorrente sosteneva in grado di appello che è possibile ricorrere alla CTU percipiente tutte le volte in cui per la parte sia impossibile o estremamente difficile accertare un fatto.

Nel caso di specie, la quantificazione del danno patito dall'esercizio commerciale a causa della prolungata chiusura al traffico della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, da accertare con i normali mezzi di prova, ivi compresa la produzione dei bilanci su cui il giudice di primo grado aveva concentrato la propria attenzione.

La sentenza del Tribunale venne censurata innanzi alla Corte d'Appello anche per la parte in cui il primo Giudice ha escluso la possibilità di liquidare il danno in via equitativa.

4. Con la sentenza oggetto di ricorso, la Corte d'Appello di Lecce ha così statuito: "Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore del Comune di Lecce (...)".5.

Contro la predetta sentenza della Corte di Appello di Lecce (di seguito: la "Corte") [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso fondato su due motivi.

Il Comune di Lecce resiste con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c. c. ed artt. 61 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3.

Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.

Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all'art. 360 n. 5".

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è illegittima sotto un duplice profilo, che necessita di trattazione congiunta in quanto trattasi di profili intimamente connessi e, per molti versi, inscindibili, nonostante l'errato esame da parte del giudice di appello che li ha trattati separatamente, pur trattandosi di un unico motivo rilevante sotto due distinti profili di diritto. 1.1 La ricorrente espone al riguardo che, con il primo articolato motivo di appello è stato dedotto quanto segue: «La Suprema Corte ha recentemente affermato che: "Quanto al secondo aspetto (onere della prova), il danno di cui l'attrice aveva domandato il risarcimento era un danno non patrimoniale alla salute.

Il danno alla salute patito da chi, per errore del medico, perda la certezza o la speranza di guarire; o comunque patisca sofferenze che avrebbe evitato in caso di tempestiva diagnosi, non può certamente essere provato per testimoni, per documenti o per presunzioni.

La stima di esso, richiedendo nozioni mediche, esige di norma l'ausilio di un consulente tecnico, a meno che il giudice non ritenga di acquisire da sé le cognizioni tecniche per l'accertamento di questo tipo di pregiudizio.

Nel caso di specie la Corte d'appello, dopo avere essa stessa ammesso che il danno di cui si discorre può essere provato tramite l'opera di un consulente tecnico d'ufficio (così la sentenza, p. 12, ultimo rigo), ha però rigettato la domanda perché non provata.

In questo modo il giudice d'appello ha violato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta" (sono parole di Cass., Sez.

Un., sentenza n. 789 del 29/3/1963, Rv. 261080; in seguito il principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire jus receptum: Cass. Civ., 7/5/2015, n. 9249)».

Nel caso di specie - a detta della ricorrente - sarebbe accaduto proprio quanto stigmatizzato dalla S.C.

Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto che parte attrice ha provato: (a) la condotta illecita della P.A. (b) L'esistenza del danno ed il nesso causale.

Quanto provato non è stato però sufficiente per conseguire l'accoglimento della domanda, atteso che il giudice di prime cure ha concluso che: "Ciò nondimeno la domanda attorea non può essere accolta, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] omesso di depositare i propri bilanci, ovvero altra documentazione che possa consentire attraverso la consulenza contabile da essa invocata, di quantificare i danni da essa subiti.

L'acquisizione della predetta documentazione, infatti, non può essere demandata al c.t.u., atteso che, come noto, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto e non può essere disposta per esonerare le parti dagli oneri probatori su di esse incombenti.

Né al predetto fine può venire in rilievo la relazione peritale prodotta da parte attrice, atteso che la perizia stragiudiziale, quand'anche asseverata con giuramento (...) costituisce una mera allegazíone difensiva, come tale priva di efficacia probatoria.

Al mancato assolvimento, da parte dell'Ad° Service s.r.I., all'onere di fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti non può neppure supplire il potere equitativo del giudice (...) (atto di appello pagg. 4,5,6,7)".

Al giudice dell'appello è stato chiesto di riformare la sentenza del Tribunale in quanto il primo giudice aveva illegittimamente negato l'ammissione della CTU per la quantificazione del danno, nonostante parte attrice avesse offerto un quadro probatorio sufficiente, anche in ragione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. con riferimento alla perizia di parte depositata in uno con la memoria istruttoria del 9/5/2008 e, comunque, perché la fattispecie necessitava di una consulenza tecnica percipiente per la sua definizione.

Il giudice di appello ha dapprima statuito sull'invocato principio di non contestazione, ritenendolo un autonomo motivo di appello, deducendo che: "Non può soccorrere, nella fattispecie, il principio, invocato dall'appellante, della mancata contestazione dei fatti, con riferimento alla consulenza di parte.

Invero, la consulenza tecnica di parte - che, come sottolinea il primo giudice, non è stata neppure asseverata - a differenza della consulenza tecnica di ufficio, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di un atto difensivo (Cass. 06/08/2015, n. 16552; Cass. Sez.

U. 03/06/2013, n. 13902).

Ne consegue che non può essere equiparata ai fatti di cui all'art. 115 c.p.c.

A tanto va aggiunto che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, l'amministrazione comunale ha puntualmente contestato l'esistenza dei danni sia sotto il profilo dell'anche del quantum, eccependo la mancanza di riscontri oggettivi quali documenti contabili e bilanci" (pp. 3-4 della sentenza impugnata).

A detta della ricorrente, in ragione della assimilazione della perizia di parte alle allegazioni difensive, sarebbe evidente che la stessa soggiace al regime di cui all'art. 115 cod. proc. civ., secondo cui: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

La ricorrente deduce che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, ha dignità di regola generale, e pertanto è applicabile ad ogni fattispecie suscettibile di valutazione ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa fatta valere. 1.2 Premesso quanto sopra in ordine all'errato presupposto da cui avrebbe preso le mosse la Corte territoriale, la ricorrente rileva che il motivo di impugnazione sottoposto all'esame della Corte non atteneva alla sola (presunta) efficacia probatoria piena della perizia di parte, essendo noto alla deducente difesa che la perizia di parte, quand'anche asseverata, resta pur sempre una mera allegazione difensiva.

La tesi svolta in appello sarebbe stata ben diversa: la mancata contestazione - da parte della difesa del Comune convenuto - dei dati contabili contenuti nella perizia di parte renderebbe i fatti ivi allegati non abbisognevoli di ulteriore prova documentale e, quindi, sufficienti per l'ammissione della CTU contabile.

Mai -deduce la ricorrente - si è sostenuto che la perizia di parte potesse essere sufficiente per l'accoglimento della domanda senza disporre ulteriori indagini istruttorie.

Al contrario - deduce la ricorrente - si è sostenuto che i dati allegati dalla parte non erano sufficienti in quanto si necessitava di una CTU tecnico-contabile di tipo estimativo.

Il profilo della mancata ammissione della CTU è stato respinto dalla Corte d'Appello con la seguente motivazione: "Correttamente il primo giudice ha evidenziato che l'istanza di c.t.u. formulata dall'odierno appellante appare del tutto esplorativa, in difetto di 8 di 18 ^ ulteriori allegazioni.

E invero, né parte attrice, né il consulente di parte hanno esibito i bilanci né altra documentazione contabile che avrebbe potuto consentire la quantificazione dei danni".

La ricorrente deduce che allorquando l'accertamento del fatto, come nel caso di specie la quantificazione del danno, impone valutazioni tecniche, la CTU diventa un vero e proprio mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non può rifiutarsi di disporla e al tempo stesso rigettare la domanda per mancanza di prova.

Alla luce di quanto precede la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata vada cassata, ordinando alla Corte del rinvio l'ammissione della CTU.

2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3.

Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 n. 5.

Motivazione apparente".

La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato il motivo di appello con cui è stata censurata la decisione del Tribunale di reiezione della domanda di liquidazione del danno in via equitativa.

La ricorrente riporta al riguardo per intero il motivo svolto in appello, con il quale è stato dedotto che: «L'ultimo errore è stato commesso dal giudice allorquando, ed in ogni caso, ha escluso la possibilità di liquidare il danno in via equitativa.

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Così dispone l'art.1226 del Codice Civile.

La stessa norma rinvia direttamente all'art. 2056 per quel che riguarda il concetto di liquidazione del danno, e quindi ai principi di danno emergente e lucro cessante come criteri guida nella determinazione della somma da risarcire, mentre non definisce esplicitamente l'espressione "valutazione equitativa".

La "valutazione equitativa del danno" di cui all'art. 1226 c.c. va ricondotta nell'alveo dell'art. 115 c.p.c., che in materia di "disponibilità delle prove" prevede che il giudice possa "senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

Si parla, perciò, in questo caso di "equità integrativa" (o anche correttiva) che ricorre quando la legge prevede espressamente che il giudice sia chiamato a integrare, appunto, secondo equità, gli elementi di una fattispecie, subordinandola da un lato alla condizione che il pregiudizio sia già stato dimostrato nella sua entità e dall'altro che sia obiettivamente impossibile o notevolmente difficoltoso determinarne con precisione l'ammontare.

Non si tratta, pertanto, è evidente, di un giudizio di equità, bensì di un apprezzamento teso a colmare lacune, altrimenti insuperabili, nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

Detto giudizio di equità svolge un ruolo suppletivo e sussidiario nel giudizio, intervenendo solo in fase di determinazione del quantum del ristoro dovuto da una parte all'altra, fermo restando che l'esistenza del danno è già stata accertata.

Il presupposto per la valutazione equitativa del danno è, infatti, la certezza della sussistenza dello stesso (an), ricadendo l'incertezza solo sull'entità del pregiudizio (quantum) che può implicare per il danneggiato una assoluta impossibilità o una difficoltà oggettiva di provarne l'esatto ammontare.

Nel caso di specie, è evidente che vi è un'obiettiva difficoltà alla determinazione esatta dell'ammontare del danno non essendo possibile con certezza risalire oggettivamente alla incidenza della chiusura al traffico sul lucro cessante e sul danno emergente risultando dette voci di danno nella speciale situazione condizionate da elementi esterni quali la contrazione/aumento generale dei consumi, i flussi demografici, la modifica della domanda e della qualità dell'offerta ecc. (...) che non sono certamente rappresentate dai dati di bilancio, ma che sono obiettivamente impossibili per la parte da dimostrare. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure avrebbe quindi dovuto fare ricorso alla liquidazione in via equitativa» (cfr. atto di appello pag. 16).A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe motivato la reiezione del motivo riportando pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza nulla argomentare sul piano del diritto in ordine alle censure dell'appellante, così integrando al contempo tanto la dedotta violazione di legge, quanto quella di omessa o apparente motivazione.

La dimostrata illegittima protrazione dei tempi di riapertura della [OSCURATO:PERSONA] da parte della P.A. - deduce la ricorrente - ha di certo determinato una ridotta accessibilità al supermercato e, conseguentemente, inciso in diminuzione sui ricavi che, in ragione delle molteplici variabili che possono influenzare le vendite, sono obiettivamente di difficile quantificazione.

Per tale ragione - deduce la ricorrente - il giudice non poteva rigettare la richiesta di liquidazione in via equitativa del danno sussistendo non già lacune sotto il profilo probatorio ma obiettiva difficoltà nella quantificazione del danno.

La ricorrente conclude: (i) per l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 552/2019, con rinvio ad altro giudice per la decisione sui predetti capi di domanda, (ii) ovvero con diretta decisione nel merito ove la Corte ritenga non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

3. Il controricorso.

Il Comune di Lecce eccepisce l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, con motivazioni che si omette di riportare in quanto formanti oggetto della disamina che segue.

4. In via preliminare va prospettata, sia pure in forma dubitativa, una questione di ammissibilità del ricorso in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 366, 10 comma, n. 4. cod. proc. civ.

Si riporta al riguardo la formulazione letterale dei due motivi di ricorso: (1) Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. ed artt.61 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3.

Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.

Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all'art. 360 n. 5». (2) Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c. c. nonché dell'art. 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 n. 3.

Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 n. 5.

Motivazione apparente» (enfasi aggiunta, n.d.r.).

5. Risulta evidente che entrambi i motivi sovrappongono censure di violazione o falsa applicazione di legge, riconducibili al n. 3 dell'art.360 cod. proc. civ., e la censura dallo stesso ricorrente ricondotta al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Attenendosi all'orientamento più rigoroso, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 10/7/2017, n. 16990), una simile formulazione genera quella che viene in gergo definita "mescolanza" delle censure, è ritenuta inammissibile in quanto "La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.

Nella specie la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale.

Si tratta, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata"(Cass., 22/8/2018, n. 20908; Cass., Sez. Trib., 20/4/2016, n. 7876; Cass., Sez. Trib, 17/4/2015, n. 7868).

Una simile perplessità potrebbe essere superata, sempre alla luce dei principi enunciati da questa S.C., e specificamente quello secondo cui "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass., Sez.

Un., 6/5/2015, n. 9100).

6. Passando ad esaminare la sostanza del primo motivo di ricorso, va osservato quanto segue. 6.1 Il primo motivo, considerato sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto oggettivamente finalizzato a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito da parte di questa S.C. 6.2 In relazione al profilo della denunciata anomalia motivazionale di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., va osservato quanto segue.

Per giurisprudenza consolidata di legittimità è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza de semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio" (cfr. Cass., 31-3- 2002, n. 10525).

Infatti, come chiarito (se ve ne fosse bisogno) da Cass, 8 -3 -2022, n. 7523: "Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile".

In particolare, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., 19-7- 2021, n. 20553).

Quanto sopra è sufficiente a ritenere inammissibile il motivo in esame. 6.3 Solo per completezza, va rilevato che il motivo in questione, oltre che inammissibile, è anche infondato.

Infatti, con esso il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ammesso la sua richiesta di CTU.

Sul punto è sufficiente osservare che: (i) la "non contestazione" addotta dal ricorrente con riferimento alla relazione di parte è smentita dagli atti, dai quali risulta che il Comune (odierno resistente), fin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato sia l'esistenza di un danno, sia, a maggior ragione, la sua quantificazione, eccependo ritualmente la mancanza di riscontri oggettivi che sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente versare in giudizio. (ii) In aggiunta, la ricorrente omette di esporre di non aver reiterato, in sede di giudizio di appello, la richiesta di CTU rigettata in primo grado, il che integra un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo. (iii) Per finire, la motivazione della sentenza della Corte territoriale relativa alla mancata ammissione della CTU risulta assolutamente congrua, come dal testo che si riporta: "Correttamente il primo giudice ha evidenziato che l'istanza formulata dall'odierna appellante appare del tutto esplorativa, in difetto di ulteriori allegazioni.

Ed invero, né parte attrice né il consulente di parte hanno esibito i bilanci altra documentazione contabile che avrebbe potuto consentire alla quantificazione dei danni.

Il principio - pacifico e costante della giurisprudenza della corte suprema - per cui il giudice del merito può affidare al CTU non solo l'incarico di valutare fatti ho elementi accertati o dati per esistenti (C.T.U. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (C.T.U. percipiente) - in tal caso, potendo anche costituire fonte oggettiva di prova - non comporta che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento del proprio diritto all'attività del consulente" (p. 4, 2° §, della sentenza impugnata).

7. In relazione al secondo motivo di ricorso. 7.1 n secondo motivo, considerato sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ. (e specificamente degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.) è inammissibile, in quanto oggettivamente finalizzato a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito da parte di questa S.C.

D'altra parte, neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" -, giacché essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (per tutte, cfr. Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892). 7.2 Passando ad esaminare il profilo della denunciata anomalia motivazionale di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., in aggiunta ai rilievi e ai principi esposti con riferimento al primo motivo, va osservato quanto segue.

La Corte territoriale, nel negare la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno negata dal primo giudice richiesta dall'odierna ricorrente in appello, si è attenuta ai principi pacifici in materia, così motivando: "Al mancato assolvimento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'onere di fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti non può neppure supplire il potere equitativo del giudice (...).

Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato la condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, dalla parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della prova di dimostrare la sussistenza dell'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati dei quali si possa disporre (quali ad esempio, nel caso di specie, il valore locativo dell'immobile) affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno" (pp. 4-5 della sentenza impugnata).

8. Dalle considerazioni sopra svolte consegue il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.

10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore del resistente Comune di Lecce, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29837/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — Ricorrente — Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — Controricorrente — avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 552/2019 depositata il 31/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 16/12/2004 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito "[OSCURATO:PERSONA]", odierna ricorrente) convenne in giudizio il Comune di Lecce (di seguito: "il Comune", odierno resistente) per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla propria attività commerciale (supermercato [OSCURATO:PERSONA]), svolta in Lecce alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, a causa della prolungata chiusura della predetta via al traffico veicolare, in quanto interessata dai lavori di urbanizzazione primaria nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale e non residenziale n. 171/199. In ragione dei lavori, la predetta [OSCURATO:PERSONA] era stata interdetta al traffico con ordinanza del Comune di Lecce con la quasi totale inibizione dell'accesso all'attività commerciale. Assumeva l'attore che l'illecito protrarsi della interdizione traffico della predetta via, una volta venute meno le esigenze legate all'esecuzione dei lavori, avrebbe determinato la sostanziale paralisi della propria attività commerciale, con un danno economico, determinato dal crollo delle vendite, indicato nella misura di euro 500.000,00, rinviando la quantificazione definitiva all'esito di consulenza tecnica. Il Comune di Lecce si costituì chiedendo il rigetto della domanda, eccependo l'infondatezza della pretesa risarcitoria, sia sotto l'aspetto dell'an debeatur che del quantum, rilevando l'inesistenza di qualsiasi elemento - certo ed oggettivo - in forza del quale poter ritenere che la causa del "crollo delle vendite" fosse diretta conseguenza della parziale chiusura della strada, piuttosto che della crisi di mercato dilagata negli anni in questione, ovvero di una cattiva gestione dell'attività commerciale. Il Comune eccepì inoltre la totale mancanza di prova rispetto alla quantificazione del danno nell'importo di euro 500.000,00, in totale assenza di documentazione comprovante una valutazione che Ado definiva "prudenziale", ma che in realtà era totalmente priva di riscontri oggettivi. Sempre in relazione alla prova del danno, il Comune rilevò come la denunciata lacuna probatoria non potesse essere colmata attraverso una CTU, non potendo tale strumento istruttorio essere disposto per sopperire al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte. 2. Con sentenza n. 4565/2014 il Tribunale di Lecce, pur riconoscendo la fondatezza della domanda, stante l'accertamento del nesso causale fra l'attività colpevolmente omissiva del Comune - che non riapriva la [OSCURATO:PERSONA] al traffico veicolare anche dopo l'esecuzione dei lavori - e il decremento di clientela presso il supermercato gestito da Ado, rigettò la domanda, in quanto non era stato provato il quantum del danno lamentato, né la mancata allegazione, secondo il giudice di prime cure, poteva essere superata attraverso l'acquisizione di una perizia tecnico-contabile. Il giudice rigettò anche la domanda di liquidazione in via equitativa. 3. Avverso la predetta sentenza Ado propose appello davanti alla Corte d'Appello di Lecce (di seguito, anche: "la Corte"), al quale il Comune di Lecce resisteva. Al riguardo, l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rimarcava come il Tribunale avesse riconosciuto che tale società aveva provato: (i) la condotta illecita della P.A (ii) L'esistenza del danno e il nesso causale: (iii) Ciononostante, il Tribunale ha negato la liquidazione del danno, avendo concluso che: "Ciò nondimeno la domanda attorea non può essere accolta, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] omesso di depositare i propri bilanci, ovvero altra documentazione che possa consentire attraverso la consulenza contabile da essa invocata, di quantificare i danni da essa subiti. L'acquisizione della predetta documentazione, infatti, non può essere demandata al c.t.u., atteso che, come noto, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto e non può essere disposta per esonerare le parti dagli oneri probatori su di esse incombenti. Né al predetto fine può venire in rilievo la relazione peritale prodotta da parte attrice, atteso che la perizia stragiudiziale, quand'anche asseverata con giuramento (...) costituisce una mera allegazione difensiva, come tale priva di efficacia probatoria. Al mancato assolvimento, da parte dell'Ad° Service s.r.I., all'onere di fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti non può neppure supplire il potere equitativo del giudice". La ricorrente riporta che nel suo atto di appello è stata altresì censurata la mancata applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione, atteso che la propria perizia di parte, contenente in sintesi tutti i dati contabili necessari, non sarebbe stata tempestivamente e puntualmente contestata da parte della difesa dell'Amministrazione convenuta nella memoria istruttoria di replica, sì da poter essere valutata quale elemento indiziario ai fini dell'ammissione della CTU contabile richiesta. La ricorrente espone che il secondo errore segnalato al giudice d'appello riguardava la natura della CTU che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, diviene a volte mezzo istruttorio, stante il carattere percipiente che assume. L'odierna ricorrente sosteneva in grado di appello che è possibile ricorrere alla CTU percipiente tutte le volte in cui per la parte sia impossibile o estremamente difficile accertare un fatto. Nel caso di specie, la quantificazione del danno patito dall'esercizio commerciale a causa della prolungata chiusura al traffico della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, da accertare con i normali mezzi di prova, ivi compresa la produzione dei bilanci su cui il giudice di primo grado aveva concentrato la propria attenzione. La sentenza del Tribunale venne censurata innanzi alla Corte d'Appello anche per la parte in cui il primo Giudice ha escluso la possibilità di liquidare il danno in via equitativa. 4. Con la sentenza oggetto di ricorso, la Corte d'Appello di Lecce ha così statuito: "Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore del Comune di Lecce (...)".5. Contro la predetta sentenza della Corte di Appello di Lecce (di seguito: la "Corte") [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso fondato su due motivi. Il Comune di Lecce resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c. c. ed artt. 61 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3. Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all'art. 360 n. 5". Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è illegittima sotto un duplice profilo, che necessita di trattazione congiunta in quanto trattasi di profili intimamente connessi e, per molti versi, inscindibili, nonostante l'errato esame da parte del giudice di appello che li ha trattati separatamente, pur trattandosi di un unico motivo rilevante sotto due distinti profili di diritto. 1.1 La ricorrente espone al riguardo che, con il primo articolato motivo di appello è stato dedotto quanto segue: «La Suprema Corte ha recentemente affermato che: "Quanto al secondo aspetto (onere della prova), il danno di cui l'attrice aveva domandato il risarcimento era un danno non patrimoniale alla salute. Il danno alla salute patito da chi, per errore del medico, perda la certezza o la speranza di guarire; o comunque patisca sofferenze che avrebbe evitato in caso di tempestiva diagnosi, non può certamente essere provato per testimoni, per documenti o per presunzioni. La stima di esso, richiedendo nozioni mediche, esige di norma l'ausilio di un consulente tecnico, a meno che il giudice non ritenga di acquisire da sé le cognizioni tecniche per l'accertamento di questo tipo di pregiudizio. Nel caso di specie la Corte d'appello, dopo avere essa stessa ammesso che il danno di cui si discorre può essere provato tramite l'opera di un consulente tecnico d'ufficio (così la sentenza, p. 12, ultimo rigo), ha però rigettato la domanda perché non provata. In questo modo il giudice d'appello ha violato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta" (sono parole di Cass., Sez. Un., sentenza n. 789 del 29/3/1963, Rv. 261080; in seguito il principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire jus receptum: Cass. Civ., 7/5/2015, n. 9249)». Nel caso di specie - a detta della ricorrente - sarebbe accaduto proprio quanto stigmatizzato dalla S.C. Ed invero, il Tribunale ha riconosciuto che parte attrice ha provato: (a) la condotta illecita della P.A. (b) L'esistenza del danno ed il nesso causale. Quanto provato non è stato però sufficiente per conseguire l'accoglimento della domanda, atteso che il giudice di prime cure ha concluso che: "Ciò nondimeno la domanda attorea non può essere accolta, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] omesso di depositare i propri bilanci, ovvero altra documentazione che possa consentire attraverso la consulenza contabile da essa invocata, di quantificare i danni da essa subiti. L'acquisizione della predetta documentazione, infatti, non può essere demandata al c.t.u., atteso che, come noto, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto e non può essere disposta per esonerare le parti dagli oneri probatori su di esse incombenti. Né al predetto fine può venire in rilievo la relazione peritale prodotta da parte attrice, atteso che la perizia stragiudiziale, quand'anche asseverata con giuramento (...) costituisce una mera allegazíone difensiva, come tale priva di efficacia probatoria. Al mancato assolvimento, da parte dell'Ad° Service s.r.I., all'onere di fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti non può neppure supplire il potere equitativo del giudice (...) (atto di appello pagg. 4,5,6,7)". Al giudice dell'appello è stato chiesto di riformare la sentenza del Tribunale in quanto il primo giudice aveva illegittimamente negato l'ammissione della CTU per la quantificazione del danno, nonostante parte attrice avesse offerto un quadro probatorio sufficiente, anche in ragione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. con riferimento alla perizia di parte depositata in uno con la memoria istruttoria del 9/5/2008 e, comunque, perché la fattispecie necessitava di una consulenza tecnica percipiente per la sua definizione. Il giudice di appello ha dapprima statuito sull'invocato principio di non contestazione, ritenendolo un autonomo motivo di appello, deducendo che: "Non può soccorrere, nella fattispecie, il principio, invocato dall'appellante, della mancata contestazione dei fatti, con riferimento alla consulenza di parte. Invero, la consulenza tecnica di parte - che, come sottolinea il primo giudice, non è stata neppure asseverata - a differenza della consulenza tecnica di ufficio, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di un atto difensivo (Cass. 06/08/2015, n. 16552; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902). Ne consegue che non può essere equiparata ai fatti di cui all'art. 115 c.p.c. A tanto va aggiunto che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, l'amministrazione comunale ha puntualmente contestato l'esistenza dei danni sia sotto il profilo dell'anche del quantum, eccependo la mancanza di riscontri oggettivi quali documenti contabili e bilanci" (pp. 3-4 della sentenza impugnata). A detta della ricorrente, in ragione della assimilazione della perizia di parte alle allegazioni difensive, sarebbe evidente che la stessa soggiace al regime di cui all'art. 115 cod. proc. civ., secondo cui: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". La ricorrente deduce che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, ha dignità di regola generale, e pertanto è applicabile ad ogni fattispecie suscettibile di valutazione ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa fatta valere. 1.2 Premesso quanto sopra in ordine all'errato presupposto da cui avrebbe preso le mosse la Corte territoriale, la ricorrente rileva che il motivo di impugnazione sottoposto all'esame della Corte non atteneva alla sola (presunta) efficacia probatoria piena della perizia di parte, essendo noto alla deducente difesa che la perizia di parte, quand'anche asseverata, resta pur sempre una mera allegazione difensiva. La tesi svolta in appello sarebbe stata ben diversa: la mancata contestazione - da parte della difesa del Comune convenuto - dei dati contabili contenuti nella perizia di parte renderebbe i fatti ivi allegati non abbisognevoli di ulteriore prova documentale e, quindi, sufficienti per l'ammissione della CTU contabile. Mai -deduce la ricorrente - si è sostenuto che la perizia di parte potesse essere sufficiente per l'accoglimento della domanda senza disporre ulteriori indagini istruttorie. Al contrario - deduce la ricorrente - si è sostenuto che i dati allegati dalla parte non erano sufficienti in quanto si necessitava di una CTU tecnico-contabile di tipo estimativo. Il profilo della mancata ammissione della CTU è stato respinto dalla Corte d'Appello con la seguente motivazione: "Correttamente il primo giudice ha evidenziato che l'istanza di c.t.u. formulata dall'odierno appellante appare del tutto esplorativa, in difetto di 8 di 18 ^ ulteriori allegazioni. E invero, né parte attrice, né il consulente di parte hanno esibito i bilanci né altra documentazione contabile che avrebbe potuto consentire la quantificazione dei danni". La ricorrente deduce che allorquando l'accertamento del fatto, come nel caso di specie la quantificazione del danno, impone valutazioni tecniche, la CTU diventa un vero e proprio mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non può rifiutarsi di disporla e al tempo stesso rigettare la domanda per mancanza di prova. Alla luce di quanto precede la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata vada cassata, ordinando alla Corte del rinvio l'ammissione della CTU. 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 n. 5. Motivazione apparente". La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato il motivo di appello con cui è stata censurata la decisione del Tribunale di reiezione della domanda di liquidazione del danno in via equitativa. La ricorrente riporta al riguardo per intero il motivo svolto in appello, con il quale è stato dedotto che: «L'ultimo errore è stato commesso dal giudice allorquando, ed in ogni caso, ha escluso la possibilità di liquidare il danno in via equitativa. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Così dispone l'art.1226 del Codice Civile. La stessa norma rinvia direttamente all'art. 2056 per quel che riguarda il concetto di liquidazione del danno, e quindi ai principi di danno emergente e lucro cessante come criteri guida nella determinazione della somma da risarcire, mentre non definisce esplicitamente l'espressione "valutazione equitativa". La "valutazione equitativa del danno" di cui all'art. 1226 c.c. va ricondotta nell'alveo dell'art. 115 c.p.c., che in materia di "disponibilità delle prove" prevede che il giudice possa "senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". Si parla, perciò, in questo caso di "equità integrativa" (o anche correttiva) che ricorre quando la legge prevede espressamente che il giudice sia chiamato a integrare, appunto, secondo equità, gli elementi di una fattispecie, subordinandola da un lato alla condizione che il pregiudizio sia già stato dimostrato nella sua entità e dall'altro che sia obiettivamente impossibile o notevolmente difficoltoso determinarne con precisione l'ammontare. Non si tratta, pertanto, è evidente, di un giudizio di equità, bensì di un apprezzamento teso a colmare lacune, altrimenti insuperabili, nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. Detto giudizio di equità svolge un ruolo suppletivo e sussidiario nel giudizio, intervenendo solo in fase di determinazione del quantum del ristoro dovuto da una parte all'altra, fermo restando che l'esistenza del danno è già stata accertata. Il presupposto per la valutazione equitativa del danno è, infatti, la certezza della sussistenza dello stesso (an), ricadendo l'incertezza solo sull'entità del pregiudizio (quantum) che può implicare per il danneggiato una assoluta impossibilità o una difficoltà oggettiva di provarne l'esatto ammontare. Nel caso di specie, è evidente che vi è un'obiettiva difficoltà alla determinazione esatta dell'ammontare del danno non essendo possibile con certezza risalire oggettivamente alla incidenza della chiusura al traffico sul lucro cessante e sul danno emergente risultando dette voci di danno nella speciale situazione condizionate da elementi esterni quali la contrazione/aumento generale dei consumi, i flussi demografici, la modifica della domanda e della qualità dell'offerta ecc. (...) che non sono certamente rappresentate dai dati di bilancio, ma che sono obiettivamente impossibili per la parte da dimostrare. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure avrebbe quindi dovuto fare ricorso alla liquidazione in via equitativa» (cfr. atto di appello pag. 16).A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe motivato la reiezione del motivo riportando pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza nulla argomentare sul piano del diritto in ordine alle censure dell'appellante, così integrando al contempo tanto la dedotta violazione di legge, quanto quella di omessa o apparente motivazione. La dimostrata illegittima protrazione dei tempi di riapertura della [OSCURATO:PERSONA] da parte della P.A. - deduce la ricorrente - ha di certo determinato una ridotta accessibilità al supermercato e, conseguentemente, inciso in diminuzione sui ricavi che, in ragione delle molteplici variabili che possono influenzare le vendite, sono obiettivamente di difficile quantificazione. Per tale ragione - deduce la ricorrente - il giudice non poteva rigettare la richiesta di liquidazione in via equitativa del danno sussistendo non già lacune sotto il profilo probatorio ma obiettiva difficoltà nella quantificazione del danno. La ricorrente conclude: (i) per l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 552/2019, con rinvio ad altro giudice per la decisione sui predetti capi di domanda, (ii) ovvero con diretta decisione nel merito ove la Corte ritenga non necessari ulteriori accertamenti di fatto. 3. Il controricorso. Il Comune di Lecce eccepisce l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, con motivazioni che si omette di riportare in quanto formanti oggetto della disamina che segue. 4. In via preliminare va prospettata, sia pure in forma dubitativa, una questione di ammissibilità del ricorso in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 366, 10 comma, n. 4. cod. proc. civ. Si riporta al riguardo la formulazione letterale dei due motivi di ricorso: (1) Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. ed artt.61 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3. Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all'art. 360 n. 5». (2) Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c. c. nonché dell'art. 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 n. 5. Motivazione apparente» (enfasi aggiunta, n.d.r.). 5. Risulta evidente che entrambi i motivi sovrappongono censure di violazione o falsa applicazione di legge, riconducibili al n. 3 dell'art.360 cod. proc. civ., e la censura dallo stesso ricorrente ricondotta al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. Attenendosi all'orientamento più rigoroso, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 10/7/2017, n. 16990), una simile formulazione genera quella che viene in gergo definita "mescolanza" delle censure, è ritenuta inammissibile in quanto "La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge. Nella specie la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale. Si tratta, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata"(Cass., 22/8/2018, n. 20908; Cass., Sez. Trib., 20/4/2016, n. 7876; Cass., Sez. Trib, 17/4/2015, n. 7868). Una simile perplessità potrebbe essere superata, sempre alla luce dei principi enunciati da questa S.C., e specificamente quello secondo cui "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass., Sez. Un., 6/5/2015, n. 9100). 6. Passando ad esaminare la sostanza del primo motivo di ricorso, va osservato quanto segue. 6.1 Il primo motivo, considerato sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto oggettivamente finalizzato a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito da parte di questa S.C. 6.2 In relazione al profilo della denunciata anomalia motivazionale di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., va osservato quanto segue. Per giurisprudenza consolidata di legittimità è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza de semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio" (cfr. Cass., 31-3- 2002, n. 10525). Infatti, come chiarito (se ve ne fosse bisogno) da Cass, 8 -3 -2022, n. 7523: "Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile". In particolare, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., 19-7- 2021, n. 20553). Quanto sopra è sufficiente a ritenere inammissibile il motivo in esame. 6.3 Solo per completezza, va rilevato che il motivo in questione, oltre che inammissibile, è anche infondato. Infatti, con esso il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ammesso la sua richiesta di CTU. Sul punto è sufficiente osservare che: (i) la "non contestazione" addotta dal ricorrente con riferimento alla relazione di parte è smentita dagli atti, dai quali risulta che il Comune (odierno resistente), fin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato sia l'esistenza di un danno, sia, a maggior ragione, la sua quantificazione, eccependo ritualmente la mancanza di riscontri oggettivi che sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente versare in giudizio. (ii) In aggiunta, la ricorrente omette di esporre di non aver reiterato, in sede di giudizio di appello, la richiesta di CTU rigettata in primo grado, il che integra un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo. (iii) Per finire, la motivazione della sentenza della Corte territoriale relativa alla mancata ammissione della CTU risulta assolutamente congrua, come dal testo che si riporta: "Correttamente il primo giudice ha evidenziato che l'istanza formulata dall'odierna appellante appare del tutto esplorativa, in difetto di ulteriori allegazioni. Ed invero, né parte attrice né il consulente di parte hanno esibito i bilanci altra documentazione contabile che avrebbe potuto consentire alla quantificazione dei danni. Il principio - pacifico e costante della giurisprudenza della corte suprema - per cui il giudice del merito può affidare al CTU non solo l'incarico di valutare fatti ho elementi accertati o dati per esistenti (C.T.U. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (C.T.U. percipiente) - in tal caso, potendo anche costituire fonte oggettiva di prova - non comporta che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento del proprio diritto all'attività del consulente" (p. 4, 2° §, della sentenza impugnata). 7. In relazione al secondo motivo di ricorso. 7.1 n secondo motivo, considerato sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ. (e specificamente degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.) è inammissibile, in quanto oggettivamente finalizzato a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito da parte di questa S.C. D'altra parte, neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" -, giacché essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (per tutte, cfr. Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892). 7.2 Passando ad esaminare il profilo della denunciata anomalia motivazionale di diritto di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., in aggiunta ai rilievi e ai principi esposti con riferimento al primo motivo, va osservato quanto segue. La Corte territoriale, nel negare la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno negata dal primo giudice richiesta dall'odierna ricorrente in appello, si è attenuta ai principi pacifici in materia, così motivando: "Al mancato assolvimento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'onere di fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti non può neppure supplire il potere equitativo del giudice (...). Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato la condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, dalla parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della prova di dimostrare la sussistenza dell'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati dei quali si possa disporre (quali ad esempio, nel caso di specie, il valore locativo dell'immobile) affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno" (pp. 4-5 della sentenza impugnata). 8. Dalle considerazioni sopra svolte consegue il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile. 9. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014. 10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore del resistente Comune di Lecce, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 de
Sentenza Cassazione n. 34201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris