CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.s., R.G. n. 31/2017, in persona del Liquidatore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12587/2025Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 16764/2026Data pubblicazione 28/05/2026tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e figli s.s.-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. 279/2025 depositato il20/05/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità delricorso;sentito per il ricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;sentiti per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sudelega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisationl’avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e per il controricorrente[OSCURATO:PERSONA] e figli s.s. in liquidazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso tutti per il rigetto del ricorso.1. – In data 15.4.2020 la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. -aggiudicataria in data 15.1.2020 di un immobile venduto nella procedura diLiquidazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:PERSONA] efigli s.s. ha fatto istanza al G.D. di concessione del maggior termine di 180giorni per il versamento del saldo prezzo di € 1.850.000,00 e il G.D., condecreto del 17.4.2020, ha concesso il maggior termine di complessivi 180giorni (rispetto ai 120 giorni previsti dal bando di vendita), dilazionando lascadenza del predetto termine dal 14.5.2020 al 17.7.2020.Numero registro generale 12587/2025Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 16764/2026Data pubblicazione 28/05/20261.1. – La stessa [OSCURATO:SOCIETA] in data 13.7.2020 ha depositato ulterioreistanza precisando che intendeva ottenere una proroga di 180 giorni inaggiunta ai 120 previsti dal bando e chiedendo, in via gradata, di fissare lascadenza al 15.10.2020, “tenuto conto della sospensione straordinaria perl’emergenza Covid dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sospensioneferiale”. Il G.D. con decreto del 14.7.2020 ha rigettato l’istanza.1.2. – [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. e, condecreto del 5.11.2020, il Tribunale di Brescia lo ha accolto stabilendo lascadenza del termine per il versamento del prezzo al 16.10.2020.1.3. – Contro i due provvedimenti suddetti del G.D. (14.7.2020) e delTribunale di Brescia (5.11.2020) [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto direttamente alTribunale di Brescia un ulteriore reclamo in data 3.4.2025, lamentando lanullità di tutti gli atti della procedura di vendita, in quanto il provvedimentodel 5.11.2020 con cui era stato accolto il reclamo avverso il provvedimentodel 14.7.2020 era stato emesso dopo la scadenza fissata per il saldo delprezzo (16.10.2020), con conseguente impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA] diprovvedere al pagamento del dovuto; ha quindi chiesto, previa sospensionedell’esperimento di vendita dell’immobile in questione (previsto per il5.5.2025), la dichiarazione di nullità dei due provvedimenti impugnati e ladefinitiva aggiudicazione dell’immobile alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], conassegnazione di un nuovo termine di 120 giorni per il versamento del saldoprezzo, ovvero, in subordine, la restituzione della somma già versata di€185.000,00, stante la mancanza di colpa per il non versamento del saldo.1.4. – Con il decreto del 20.5.2025 indicato in epigrafe, il Tribunale diBrescia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla procedura diLiquidazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] efigli s.s., nonché dei creditori [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto il primo provvedimento delG.D. era stato già reclamato e il secondo provvedimento del Tribunale eraproprio quello che aveva deciso detto reclamo, non risultando perciòulteriormente reclamabile.Numero registro generale 12587/2025Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 16764/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ha aggiunto che la l. n. 3/2012 richiama le norme di cui agli artt. 737 e s.c.p.c. e che “l’art. 739 c.p.c. prevede un termine perentorio di dieci giorniper proporre reclamo e non ammette reclamo avverso i decreti del tribunalepronunciati in sede di reclamo”.2. – Avverso detta decisione la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui hannoresistito con distinti controricorsi, illustrati da memoria, la Liquidazione delpatrimonio della [OSCURATO:PERSONA] e figli s.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. – Con l’unico motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazionedegli att. 739, 156, 157 e 159 C.p.c., in relazione alla Legge n. 3/2012 eall’art. 111 Cost. ed in relazione all’art. 360 n. 3”) [OSCURATO:SOCIETA]. deduceche la nullità della procedura di Liquidazione del patrimonio deriverebbe dalfatto che il G.D., con il decreto del 14.7.2020, aveva retrodatato al17.7.2020 il termine per il versamento del prezzo (precedentementeprorogato di 180 giorni con provvedimento del 17.4.2020) e che ilprovvedimento di accoglimento del reclamo avverso detto provvedimentorecava una data (5.11.2020) successiva a quella di scadenza del termineper il versamento del saldo del prezzo di vendita dell’immobile([OSCURATO:DATA_NASCITA]), con conseguente incertezza assoluta circa l’adempimentodell’obbligazione di pagamento del prezzo e la nullità degli atti giudizialiemessi dopo l’aggiudicazione, sia per violazione di legge, sia per mancatoraggiungimento dello scopo ex art. 156 - 162 c.p.c. (citando Cass. Sez. U.n. 18125/2005 e Cass. Sez. L. n. 8079/2025). In altri termini, adduce che“l’interesse dell’aggiudicatario è quello di saldare il prezzo, ergo nel caso dispecie, ove la data venga modificata con provvedimenti giudizialiprogressivi sino a data successiva al termine di pagamento, nessunaresponsabilità può essere imputata all’aggiudicatario”.Lamenta inoltre la ricorrente che il Tribunale non avrebbe “affrontato inalcun modo i vizi di nullità degli atti processuali di specie, limitando il proprioesame all’ammissibilità del reclamo, facendo riferimento all’artt. 737 e ss.Numero registro generale 12587/2025Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 16764/2026Data pubblicazione 28/05/2026C.p.c., richiamato dalla Legge 03/2012, tuttavia non specificando che dettenorme trovano applicazione solo in quanto compatibili, lasciando pertantoaperta l’applicazione anche alle altre norme del nostro OrdinamentoGiuridico, tra cui quelle sulla nullità degli atti ex art. 156 e ss. C.p.c., lequali ove applicate al caso in esame, avrebbero portato a diversoprovvedimento, essendo palese come la parte ricorrente siaincolpevolmente incorsa nella decadenza di cui all’obbligazione dipagamento seguente all’aggiudicazione del bene staggito”.3. – Il ricorso, sebbene proponibile come ricorso straordinario ai sensidell’art. 111, comma 7, Cost., risulta inammissibile.4. – Sotto un primo profilo, occorre considerare che il decretoimpugnato, pur limitandosi a dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 739c.p.c., riveste i caratteri della decisorietà – perché, respingendo l’istanza disospensione, ha dato corso alle nuove operazioni di vendita, a superamentodell’originaria aggiudicazione definitiva in favore di [OSCURATO:SOCIETA] – e delladefinitività, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile, nérevocabile o modificabile (v. da ultimo Cass. n. 1467 del 2026).Si tratta di orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione,che, di recente (Cass. n. 5137 e n. 5139 del 2026), ha ribadito l’applicabilitàanche in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di quantogià affermato in materia fallimentare, nel senso che “la pronuncia delTribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensionedella vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoriae definitiva ed è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a normadell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 25329/2017, 575/2026 e 1927/2026)”.5. – Quanto ad un secondo profilo, l’inammissibilità discende dalprincipio per cui, in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitatoex artt. 14 ter e s., L. n. 3/2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e s.c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura dellaprocedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase liquidatoria verae propria (di cui all’ art. 14 novies della medesima legge), nel corso del cuisvolgimento è quindi onere delle parti interessate impugnare con il reclamoNumero registro generale 12587/2025Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 16764/2026Data pubblicazione 28/05/2026ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principigenerali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilitàdelle vendite giudiziarie (Cass. n. 29918 del 2025). Nel precedente appenacitato, vertente su fattispecie analoga, si è affermato espressamente chesia il provvedimento di proroga del termine di deposito del saldo prezzo daparte dell’aggiudicatario, sia il provvedimento di rigetto dell’istanza disospensione degli atti di esecuzione del programma di liquidazione, vannoimpugnati con reclamo entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione,nelle forme di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. in quanto compatibili - piuttostoche in quelle di cui all’art. 617 c.p.c. - per ragioni di omogeneità ditrattamento all’interno della medesima procedura, con la conseguenza chela mancata impugnazione degli atti esclude la loro autonoma impugnazionein sede di cognizione ordinaria, “per farne accertare la nullità riflessa,derivata dalla pretesa nullità dell’atto prodromico, però nontempestivamente contestata.”5.1. – Alla luce dei principi illustrati appare evidente che la mancataimpugnazione tempestiva (con ricorso straordinario per cassazione neltermine di sessanta giorni) del provvedimento del 5.11.2020 con cui ilTribunale di Brescia, pur accogliendo il reclamo dell’aggiudicataria, avevaindicato un termine per il deposito del saldo del prezzo ormai decorso(16.10.2020), risulta ostativa alla sua successiva impugnazione (in unoall’originario decreto del G.D.) a distanza di cinque anni, peraltro conulteriore reclamo allo stesso giudice che aveva già deciso sul reclamoavverso quel decreto del G.D., essendo chiaro che il provvedimento del20.5.2025 impugnato in questa sede ne rappresenta la mera ripresaricognitiva, ove correttamente si dà conto della inammissibilità di unreclamo che sostanzialmente reiteri un mezzo di impugnazione giàconsumato e non ulteriormente coltivato in sede di legittimità.6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condannaalle spese in favore dei tre controricorrenti, liquidate in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributounificato.Numero registro generale 12587/2025Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 16764/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida per ciascuno di essi in euro 8.000 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]