CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2023
Cassazione n. 51329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di Cassazione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta di sospensione allegata al ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-0 E DIRITTO Letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, in relazione al ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.20751 del 21/04/2023; rilevato che l'errore percettivo denunciato pare sussistente, con riferimento alla ritenuta tardività del ricorso presentato nell'interesse del Catalano avverso la sentenza di appello ed alla conseguente dichiarazione di inammissibilità (il ricorso del difensore di fiducia risulta presentato tramite pec il 9 maggio 2022, nel termine di 45 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di 60 giorni, fissato per il deposito della motivazione); considerato che la sentenza di appello è stata posta in esecuzione e che, sebbene non vi siano ragioni di particolare urgenza, posto che il Catalano è detenuto per altra causa e che l'espiazione della pena in oggetto ha decorrenza dal 2031, è opportuno tuttavia provvedere de plano alla fine di assicurare nell'immediatezza la tutela ripristinatoria richiesta; P.T.M. Sospende l'esecuzione della sentenza emessa il 24 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Bari, in attesa della decisione sul ricorso straordinario presentato dal ricorrente, in trattazione in data 31 gennaio 2024. Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]