CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114. R.G. 36385 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente ai sensi dell'art. 640 cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena (segnatamente la violazione degli artt. 62 bis, 133 e 131 bis cod. pen.), è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]