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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34872/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 22/9/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 14/12/2021, rideterminandola in anni due mesi sei di reclusione ed euro millecinquecento di multa; applicava, altresì, all'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, ai sensi dell'art. 235 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen.

Evidenzia che nel caso di specie difettano i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, in mancanza di una valutazione all'attualità in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, posto che la Corte territoriale ha fondato il relativo giudizio su fatti occorsi quasi un anno prima, senza confrontarsi con il presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito.

Ed invero, emerge pacificamente dagli atti (pagina 6 dell'impugnata sentenza) che l'applicazione della misura di sicurezza, oggetto dell'unico motivo di appello del Procuratore Generale, faceva parte dell'accordo tra le parti, di talché è stata applicata proprio in esecuzione dello stesso.

Con riferimento alla pena, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

Ritiene il Collegio che siffatto principio - per l'identità di ratio - debba trovare applicazione anche con riferimento della misura di sicurezza, la cui applicazione sia stata concordata tra le parti, sempre che non sia illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 22/9/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 14/12/2021, rideterminandola in anni due mesi sei di reclusione ed euro millecinquecento di multa; applicava, altresì, all'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, ai sensi dell'art. 235 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. Evidenzia che nel caso di specie difettano i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, in mancanza di una valutazione all'attualità in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, posto che la Corte territoriale ha fondato il relativo giudizio su fatti occorsi quasi un anno prima, senza confrontarsi con il presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito. Ed invero, emerge pacificamente dagli atti (pagina 6 dell'impugnata sentenza) che l'applicazione della misura di sicurezza, oggetto dell'unico motivo di appello del Procuratore Generale, faceva parte dell'accordo tra le parti, di talché è stata applicata proprio in esecuzione dello stesso. Con riferimento alla pena, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Ritiene il Collegio che siffatto principio - per l'identità di ratio - debba trovare applicazione anche con riferimento della misura di sicurezza, la cui applicazione sia stata concordata tra le parti, sempre che non sia illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 m
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