CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la memoria del 23 aprile 2026 fatta pervenire dalla Difesa, con la qualeha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli haconfermato la condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro800 di multa, per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a quattro motivi (violazione degli artt. 157, 160, 161 cod. pen. ederronea individuazione del dies a quo della ricettazione – primo motivo;violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di penaleresponsabilità dell’’imputato per il reato di ricettazione – secondo motivo;violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione dell’armaquale clandestina – terzo motivo; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. e, in subordine, dell’ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., convizio di motivazione – quarto motivo), è inammissibile.Rilevato, quanto al primo motivo - sul quale insiste la Difesa anche con lamemoria fatta pervenire tempestivamente a questa Corte con la quale l’imputatoha chiesto la prescrizione del reato di ricettazione con applicazione del principiodel favor rei - che la motivazione offerta dal giudice di secondo grado, conragionamento immune da vizi di ogni tipo, ha negato l’applicazione, al caso dispecie, della consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di incertezza inrelazione all’inizio del termine di decorrenza del corso della prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che, in fatto, secondo il ragionamento fondato sucorrette e lineari deduzioni logiche dei giudici di merito, è emerso il perfettostato di conservazione dell’arma reperita – come documentato in sede disequestro e in base ai rilievi fotografici acquisiti agli atti – e quindi l’impossibilitàdi collocare nel tempo, diversamente da quanto dichiarato dall’imputato,l’acquisto dell’arma che Blasio vuole essere risalente a circa nove-dieci anniprima, peraltro senza indicare il prezzo di acquisto e il venditore (v. Sez. 3, n.7245 del 12/01/2024, Rv. 285953).Rilevato altresì che il motivo è, per un verso, non specifico posto che laCorte territoriale non identifica il reato presupposto nel delitto di cui all'art. 23cit. – diversamente da quanto dedotto- e, per altro verso, in fatto perchéassume che unico dato che emerge quanto alla consumazione del reatopresupposto sarebbe quello temporale fornito dall'imputato l’ordinanza.Ritenuto, inoltre, che i tre restanti motivi sono volti a prefigurareun’alternativa lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità,nonché avulsi dall’individuazione di specifici travisamenti (motivo quarto) einerenti a presunte violazioni di legge non dedotte in precedenza (motivi secondoe terzo).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]