CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] 5.3alemme; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e ZITO Angela sono stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati: - rapina pluriaggravata (ex artt. 61, n. 7; 99, commi secondo, terzo e quarto e 628, commi primo, secondo e terzo, nn. I, 2 e 3-bis, cod. pen.) in danno di MARINO Concetta, titolare di una gioielleria, con le aggravanti: di avere commesso il fatto in più persone riunite, di avere posto la persona offesa in stato di incapacità di agire, di avere commesso il fatto in un luogo tale da ostacolare la privata difesa e di averle cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, pari all'incirca ad euro 25.500,00 [capo a) della rubrica]; - porto di una pistola scacciacani priva di tappo occlusivo e di un coltello a serramanico [capo b) della rubrica]; - quanto alla Zito, falso in riferimento a dodici banconote da euro 50 contraffatte [capo c) della rubrica]. Con sentenza emessa in data 21 marzo 2019, il GUP presso il Tribunale di Palermo ha giudicato - il [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) e, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., in quello di cui all'art. 628, commi primo, secondo e terzo, nn. I, 2 e 3-bis, cod. pen., concesse le attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; - il [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) e, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., in quello di cui all'art. 628, commi primo e terzo, nn. I, 2 e 3-bis, cod. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ritenute le ulteriori aggravanti contestate, ritenuto altresì il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;- la Zito colpevole di tutti i reati ascrittile e, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., in quello di cui all'art. 628, commi primo e terzo, nn. I, 2 e 3-bis, cod. pen., escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 99 e 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ritenute le ulteriori aggravanti contestate, ritenuto altresì il vincolo della continuazione tra i capi a) e b) della rubrica ed applicata la riduzione per il rito, la ha condannata alla pena di anni otto di reclusione ed C 2.200,00 di multa. 2. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP, appellata dagli imputati, ha assolto i medesimi dal reato loro ascritto al capo b) perché il fatto non costituisce reato e per l'effetto ha ridotto la pena, quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], ad anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa e, quanto alla Zito, per il capo a), ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.330 di multa e, per il capo c), ad anni 1 e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 3. Propone ricorso per cassazione il Difensore del [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione delrart. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma terzo, e 192 cod. proc. pen. e 585 e 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. Incorre in errore la Corte d'appello laddove ritiene che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare l'arma al soggetto rimasto ignoto e non già viceversa. [n appello era stato rilevato come - in conformità a quanto risultante dall'annotazione di indagine del 7 marzo 2018 della [OSCURATO:PERSONA] del Commissariato P.S. di Mondello (allegata al ricorso) - fosse il soggetto ignoto (quello cioè con il giubbotto giallo catarifrangente) a consegnare l'arma al [OSCURATO:PERSONA], da ciò facendosi discendere l'assoluta carenza di prova in ordine ad una corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nell'uso dell'arma e dunque in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., per integrare la quale è oltretutto necessario l'uso di un'arma vera e non di una semplice arma giocattolo. La Corte d'appello, travisando la prova, sostiene il contrario, ossia che sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare l'arma ad un correo rimasto ignoto, talché utilizza un'informazione probatoria inesistente in guisa da trarne l'erronea interpretazione del dato secondo cui l'arma era "pronta all'uso immediato, allo scopo di minacciare le pp.00., nel corso della esecuzione dell'azione"; con una motivazione illogica, nonostante l'erroneo dato probatorio da cui è partita, ritiene raggiunta la prova della rappresentazione e volizione, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della predisposizione dell'arma ai fini della perpetrazione della rapina, senza, tuttavia, ancorarla ad alcun dato probatorio. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma terzo, e 192 cod.. proc. pen. e 110 e 116 cod. pen. La sentenza impugnata merita censura per aver ritenuto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di rapina aggravata dall'uso di arma, sebbene posto in essere dal solo correo [OSCURATO:PERSONA], e comunque per non aver applicato il comma secondo dell'art. 116 cod. pen. Nel caso di specie, la presenza sul luogo dei fatti dell'arma è da ritenere iniziativa autonoma del soggetto rimasto ignoto: questi, come si evince dalla citata annotazione di indagine, in un momento imprevedibile, collegato alla circostanza che i correi erano rimasti chiusi all'interno della gioielleria, aveva porto l'arma al [OSCURATO:PERSONA] che poi l'ha utilizzata all'indirizzo di un passante. Pertanto non può imputarsi a titolo di dolo diretto od eventuale il fatto più grave (l'aver usato l'arma giocattolo) al [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo una responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., quanto piuttosto una responsabilità per concorso anomalo. 4. Propone ricorso per cassazione il Difensore della Zito affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 142 cod. proc. pen. Era stata in appello dedotta la nullità genetica del verbale redatto durante le operazioni di acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza della gioielleria in cui si è consumata la rapina, in quanto privo degli elementi essenziali ai fini della validità (giorno ed ora dell'acquisizione; sottoscrizione del redigente; sottoscrizione della parte; identità del supporto informatico sul quale sono stati riversati i filmati). La Corte d'appello, nel rigettare la doglianza sul presupposto di doversi distinguere tra il verbale di acquisizione e l'oggetto di questa, ossia le immagini della telecamera, le quali avrebbero dovuto comunque essere acquisite in contraddittorio agli atti del procedimento, ha travisato il devolutum, che attiene alla presenza di un vizio genetico inficiante la porzione delle indagini preliminari relative alla procedura di acquisizione di elementi probatori, a prescindere dunque dal successivo instaurarsi del contraddittorio. Sotto altro profilo, la Corte d'appello ha errato nel fare riferimento al principio secondo cui il verbale non può dirsi viziato allorquando dagli atti sia possibile alternativamente ricavarne la paternità, non avendo indicato gli atti di riferimento. La difesa, lungi dal non avere contestato la provenienza del verbale, ma solo la sua mancata sottoscrizione, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, aveva invece rilevato come esso mancasse, oltreché della sottoscrizione, anche del giorno e dell'ora dell'acquisizione e della sottoscrizione delle parti intervenute, di fatto, pertanto, contestando la paternità e dunque la provenienza dell'atto. 4.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, Ilett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 49, comma secondo, e 455 cod. pen., per la grossolanità del falso. In appello la difesa aveva invocato la grossolanità del falso, relativamente alle banconote rinvenute nella disponibilità della Zito, osservando come l'essere le banconote ictu ()cui/ contraffatte fosse stato rilevato anche dal primo giudice, che aveva affermato come la falsità emergesse finanche dalle fotocopie delle banconote in atti. La replica della Corte d'appello, secondo cui la falsità è emersa all'esame condotto dalla p.g. e non da un qualsivoglia detentore, incorre in illogicità motivazionale, atteso che il ragionamento del primo giudice era privo di fondamento giuridico. Solo la nomina di un tecnico avrebbe consentito di sostenere l'assunto formulato dal primo giudice. 4.3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. pen., con riferimento alla sussistenza dell'elemento volitivo dell'uso dell'arma. L'arma è stata utilizzata dal correo solo a seguito della consumazione della rapina ed all'esterno della gioielleria, indici che avrebbero dovute indurre i Giudici di merito ad escluderne l'estensione dell'aggravante anche alla Zito, ignara della presenza di un'arma all'esterno del locale. 5. Propone ricorso per cassazione il Difensore del [OSCURATO:PERSONA] denunciando, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., nella parte in cui è stata esclusa l'equivalenza o la prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti previste dall'art 62-bis cod. pen. con le circostanze aggravanti, nonché violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Espone il ricorrente che la Corte d'appello ha ritenuto parzialmente infondate le questioni quoad poenam attinenti al mancato riconoscimento dell'equivalenza o della prevalenza delle generiche sulle aggravanti di cui all'art. 628, comma primo e terzo, cod. pen. ed all'esclusione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Detta Corte si è limitata a ratificare l'operato del GUP, giustificando la mancata concessione delle generiche con riferimento unicamente alla capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA]. Invece nei motivi d'appello - si era sottolineato come le generiche fossero state concesse, ancorché in regime di subvalenza, per via del corretto comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'immediatezza dell'arresto, aveva ammesso le proprie responsabilità e si era adoperato al fine di far rinvenire agli inquirenti la pistola scacciacani utilizzata dal medesimo per la commissione della rapina; - si era valorizzato l'effettuato risarcimento del danno alla persona offesa nella misura forfettaria di euro 500. Neppure è possibile sostenere che i Giudici territoriali abbiano inteso recepire le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, atteso che la sentenza impugnata dà una lettura diametralmente opposta rispetto a quella di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] - laddove scrivono che "il comportamento processuale dell'imputato considerato dal [OSCURATO:PERSONA] non può non essere valutato in un contesto di flagranza del reato, nonché sul presupposto di un versamento a favore della p.o. della somma di soli 500,00 euro che non può certo considerarsi un effettivo risarcimento del danno cagionato" - ritengono una lettura negativa di aspetti invece valutati favorevolmente dal GUP. Sotto altro aspetto, la sentenza impugnata merita censura con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva, atteso il difetto di specifica motivazione in ordine alla relazione qualificata tra il nuovo illecito ed i precedenti penali. 6. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso spiegato in favore del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile. 1.1. Prima di addentrarsi nella disamina dei motivi, pare utile accennare alla ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza di primo grado, la quale, versandosi in ipotesi di cd. doppia conforme, fa corpo unico con quella impugnata. Leggesi nella sentenza di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] aveva avvertito la polizia che, all'interno della sua gioielleria, ove si trovava la moglie, si stava consumando una rapina ad opera di un uomo e di una donna; il Cusimano avvisava anche il gestore di un'edicola, chiedendogli di correre in aiuto della moglie; l'edicolante ed un ferramenta, chiamato da un passante, bloccavano la porta d'ingresso della gioielleria, ma "erano costretti ad allontanarsi perché minacciati con una pistola da un uomo, vestito di scuro, immediatamente intervenuto"; a seguito dell'intervento dell'uomo con la pistola, i tre rapinatori si davano alla fuga unitamente ad un quarto soggetto, indossante una giacca gialla con inserti grigio-fluorescenti, che si trovava all'esterno durante le fasi della rapina; la [OSCURATO:PERSONA] usata per la fuga veniva subito rintracciata ed inseguita dalla polizia; all'interno vi erano il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed una donna bionda, identificata nella Zito. Qualche pagina oltre, il GUP aggiunge che la Zito ed il [OSCURATO:PERSONA], all'interno della gioielleria, avevano cm aggredito la persona offesa, "trascinandola nel retro-bottega ed immobilizzandola", mentre fuori il [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da palo, è intervenuto ad allontanare l'edicolante ed il ferramenta, impugnando una pistola. 1.2. Venendo al primo dei motivi di ricorso, espone il ricorrente che, nell'atto d'appello, attraverso il richiamo all'annotazione di indagine del 7 marzo 2018, era stata censurata la sentenza di primo grado per aver assunto a fondamento della decisione l'irragionevole presunzione che i due correi all'interno della banca, con particolare riguardo al [OSCURATO:PERSONA], fossero a conoscenza del possesso della pistola da parte del [OSCURATO:PERSONA], quando invece a quest'ultimo l'arma era stata consegnata solo nella fasi concitate della fuga da altro soggetto rimasto ignoto. 1.3. Preliminarmente v'è da rilevare che è corretto il rilievo del ricorrente a termini del quale la Corte d'appello ha erroneamente attribuito alla non condivisa prospettazione difensiva la ricostruzione per cui dalle videoriprese emergerebbe essere stato il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare l'arma ad un correo rimasto ignoto. Purtuttavia decisivo è il rilievo che la Corte d'appello non è incorsa in alcun fraintendimento del contenuto delle censure in sostanza mosse alla sentenza del primo giudice, avendo ben compreso di doversi pronunciare sulla possibile rilevanza, in favor del [OSCURATO:PERSONA], della comparsa dell'arma solo in corso di rapina e solo all'esterno della gioielleria, ad opera di soggetti intervenuti per far evacuare i correi rimasti bloccati all'interno. Se ne trae contezza alla luce della pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, laddove vi si afferma che "la tesi non può essere condivisa, in quanto appare di tutta evidenza che l'arma era comunque pronta all'uso immediato, allo scopo di minacciare le pp.00. nel corso delresecuzione dell'azione". 1.4. Nel ragionamento della Corte d'appello, dunque, è dirimente il fatto che l'arma fosse comunque - ossia a prescindere da chi ne avesse materialmente la disponibilità - pronta all'uso immediato. Tale motivazione si sottrae alle critiche di cui al ricorso, dal momento che l'essere l'arma immediatamente disponibile rende ragione di una sua 'preventiva' messa a disposizione per l'impiego secondo le necessità. In tal senso la Corte d'appello - facendo propria la prospettiva espressa dal GUP, secondo cui "è del tutto ragionevole, essendo stata la rapina adeguatamente organizzata e premeditata, che tutti i complici fossero a conoscenza della disponibilità dell'arma e del suo utilizzo nel corso della rapina" - pertinentemente ribadisce che "l'ideazione dell'impresa criminosa [..] comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi (e quindi del porto delle stesse) per realizzare la minaccia o violenza, essenziali alla consumazione reato". 1.5. Conseguentemente, in difetto di emergenze contrarie, non introdotte in chiave difensiva né in appello né nel presente grado di legittimità, si conferma la ragionevolezza del discorso giustificativo delle due sentenze di merito in punto di studiata preparazione della rapina, in forza della quale, se i correi all'esterno della gioielleria sapevano, come hanno dimostrato nei fatti, che, in caso di necessità, un'arma era prontamente reperibile, quelli all'interno sapevano di poter contare su una protezione armata. 1.6. D'altronde, fermo quanto precede, le argomentazioni di entrambi i giudici di merito, ben lungi dall'essere scalfite, risultano anzi, se possibile, ulteriormente avvalorate dal rilievo, che pare coerente con gli stralci dell'annotazione di p.g. riportati in ricorso, secondo cui sarebbe stato il correo rimasto non identificato, indossante la giacca gialla, a consegnare la pistola al [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa. Invero, proprio da detti stralci si evince che il correo di cui si tratta era tutt'altro che estraneo alla scena criminis, atteso che, dopo aver presidiato la piazza, accortosi che i complici erano bloccati all'interno della gioielleria, si è allontanato repentinamente per poi ricomparire con il [OSCURATO:PERSONA], cui porgeva la pistola. 1.7. Sotto altro profilo, per giurisprudenza costante, "in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo" (cfr. ad es. Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014, Venanzi e altro, Rv. 260048- 01), tanto più che nella specie la pistola scacciacani, materialmente maneggiata dal [OSCURATO:PERSONA], era priva di tappo occlusivo e dunque irriconoscibile come tale [Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017 (dep. 2018), D'Elia, Rv. 272012-01]. 1.8. Quanto detto sin qui vota alla totale infondatezza anche il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA].1.9. La Corte d'appello, dinanzi alla quale già era stata sollevata la questione della configurabilità di un'ipotesi di concorso anomalo, ineccepibilmente osserva che il "pieno, preclaro concorso [del [OSCURATO:PERSONA]] nell'intera esecuzione della azione violenta" - dal momento che il predetto non aveva solo accompagnato la Zito all'interno della gioielleria fingendo di voler acquistare oggetti di valore, ma aveva altresì con violenza afferrato, trascinato sul retro- bottega ed immobilizzato la proprietaria, onde appropriarsi, e consentire alla Zito di fare altrettanto, dei gioielli - non è minimamente inquadrabile in "un affidamento ad altri del dominio dell'accadimento"; talché - prosegue linearmente la Corte d'appello - l'impiego di un'arma "non può essere certo una deviazione dal piano concordato, a causa dell'iniziativa autonoma e[d] imprevedibile di taluno dei correi, presa al fine di superare le difficoltà insorte durante l'esecuzione dell'azione". In effetti, il contesto di per sé violento di esecuzione della rapina, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha preso attivamente parte, in uno alla predisposizione di un 'servizio di osservazione' affidato, secondo uno schema prestabilito, ad apposite figure di 'palo', aventi la disponibilità di un'arma (ancorché giocattolo) pronta per ogni evenienza, fa risalire la possibilità dell'impiego di detta arma ad un normale - e non eccezionale - sviluppo dell'azione criminosa. 2. Il ricorso spiegato in favore della Zito è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Nel primo motivo di ricorso, eccepisce il ricorrente che il verbale concernente le operazioni di acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza della gioielleria non reca né la sottoscrizione degli operanti né altri elementi ritenuti essenziali ai fini della validità. 2.3. Tale doglianza non coglie minimamente nel segno. Nel caso di specie - in cui il tema oggetto di scrutinio non verte sull'eventuale illegittimità di un sequestro e sulle conseguenze che possono derivarne in ordine alla res sottoposta a vincolo, atteso che nessun provvedimento di tal segno è stato adottato - unica prova a venire in rilievo è costituita non già dal verbale, dotato di valenza meramente documentativa delle attività compiute dalla p.g., ma dalle riprese del sistema di videosorveglianza, con specifico riferimento alle quali la Zito, nei cui confronti si è proceduto in primo grado con le forme del rito abbreviato, mai ha contestato di essere effettivamente la persona ritrattavi. Da quanto precede deriva che le eventuali mancanze formali relative alla redazione del verbale - comunque superate dalla scelta del rito, posto che la nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. non ha carattere assoluto, ma relativo (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 40700 del 09/09/2015, Abdel, Rv. 264855-01) - sono del tutto irrilevanti, in quanto insuscettibili di comunicarsi altresì alle riprese in quanto tali, le quali, costituendo entità preesistenti ed autonome rispetto al verbale, di per sé sono state legittimamente acquisite agli del giudizio - per effetto di detta scelta - nella loro pacifica (e per vero incontestata) consistenza documentale [cfr. inter alia Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268787-01]. 2.4. D'altronde, pur a prescindere da quanto precede, comunque il ricorrente omette di fornire - in rapporto alla dedotta, ma per quanto detto insussistente, illegittimità delle videoriprese - la cd. prova di resistenza, incorrendo per ciò solo nell'inammissibilità del motivo per aspecificità [cfr. da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218-01]. Invero, il GUP consta aver fondato la ricostruzione del fatto e l'identificazione degli autori richiamando il verbale di arresto, le descrizioni dei rapinatori risultanti dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, gli esiti delle perquisizioni personali e della perquisizione veicolare (in particolare, quanto alla Zito, nell'autovettura usata per la fuga, era stata rinvenuta una borsa in similpelle a lei riconducibile con all'interno una parte della refurtiva), la denuncia della persona offesa e l'ammissione degli addebiti da parte di tutti e tre gli imputati in sede di interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto. In tale quadro, la menzione da parte del GUP del filmato dell'impianto di videosorveglianza, laddove esplicita che la p.g. ha proceduto alla sua visione "appare[ndo] senza ombra di dubbio che gli odierni imputati erano gli effettivi autori dell'azione criminosa"; costituisce mera conferma (e non prova principale e men che meno decisiva) dell'identificazione degli imputati, tra cui la Zito, già evincibile dai ridetti atti. 2.5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.2.6. Deduce il ricorrente che l'evidente falsità delle banconote contraffatte è stata rilevata anche dal GUP e che la risposta della Corte d'appello alla censura volta a far constatare come ciò avrebbe dovuto condurre a ritenere l'inoffensività della condotta sia illogicamente motivata. 2.7. Il motivo di ricorso che ne occupa pare cadere in contraddizione laddove, da un lato, rimarca come i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere l'inoffensività della condotta per l'affermata grossolanità del falso, ma, dall'altro, afferma che solo una perizia avrebbe potuto confermare il giudizio di falsità espresso in specie dal primo giudice. 2.8. In disparte ciò, il riferimento della sentenza di primo grado su cui si appunta la censura del ricorrente ("[...] veniva rinvenuta una borsa appartenente alla ZITO e contenente al suo interno [...] dodici banconote da cinquanta euro cadauno ictu oculi contraffatteH come può notarsi dalla fotocopie delle stesse in atti"), è volto unicamente - considerato che procedevasi con le forme del rito abbreviato - a render conto della contraffazione delle banconote, senza in alcun modo affrontare il ben diverso thema della ricorrenza o meno di una falsità a tal punto spiccata da integrare un'ipotesi di falso innocuo. 2.9. A fronte di quanto precede, la Corte d'appello - laddove scrive che "la alterazione delle banconote è conseguita all'esame delle medesime da parte degli operanti di pol[izia[ giud[iziaria] e non certo di un qualunque occasionale detentore, donde l'inconsistenza della prospettazione del 'falso grossolano', del resto soltanto enunciata e neppure argomentata dalla difesa appellante"- offre una motivazione inappuntabile. Invero, in primo luogo, evidenzia che la grossolanità del falso è puramente affermata dall'appellante, non peritatosi di addurre alcun elemento volto a supportarne la ricorrenza: ciò che riverbera i propri effetti anche sul ricorso per cassazione, che, in parte qua, si colloca sul crinale dell'aspecificità, perché non indica quali sarebbero gli indici concreti illogicamente valutati dalla Corte d'appello nel controllo di merito del discorso giustificativo della sentenza di primo grado; in secondo luogo, tenendo in debita considerazione la natura cartolare del giudizio abbreviato, fa risalire il dato probatorio dell'alterazione delle banconote all'esame condotto dal personale di polizia giudiziaria, alla cui escussione in effetti non è stata subordinata la richiesta di ammissione al rito contratto. Talché, in definitiva, rilevato che la motivazione della sentenza di secondo grado si salda con quella di primo grado, trova conferma che il riferimento del primo giudice alla falsità delle banconote rilevabile de visu dalle fotocopie delle stesse funge da mero richiamo alle condivise - anche dalla Corte d'appello - evidenze d'indagine documentate in atti. 2.10. Ulteriormente, la circostanza che la Corte d'appello si soffermi sul fatto che la falsità delle banconote è emersa all'esame degli operanti, e non di un soggetto qualunque, evidenzia la corretta applicazione dei principi espressi da questa Suprema Corte, la quale, sin da epoca risalente, insegna che "la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza" [Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993 (dep. 1994), Bonzi, Rv. 197071-01], sul presupposto che la grossolanità sussiste "solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell'inganno" (Sez. 5, n. 3672 del 07/02/1992, Bossa, Rv. 189789-01): sicché la contraffazione deve esibire una tale rozzezza da essere immediatamente percepibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed attenzione (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590-01). Orbene, il ricorrente, ancora dinanzi a questa Corte, non deduce una tale rozzezza, limitandosi a richiamare al più la semplice percepibilità visiva della contraffazione. D'altronde, persino le modalità di detenzione delle banconote da parte dell'imputata nella propria borsa, rendendo ragione della loro destinazione alla spendita, contribuiscono a corroborarne l'attitudine, evidentemente dall'imputata stessa presupposta, a trarre in inganno i potenziali riceventi. 2.11. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e dunque inammissibile, per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso spiegato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], alle quali per l'effetto si fa integrale rinvio. 3. Infine anche il ricorso spiegato in favore del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e perciò va dichiarato inammissibile. 3.1. Con motivazione sintetica, ma completa, la Corte d'appello ha congruamente motivato sulle questioni quoad poneam devolutele, sia in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza o almeno equivalenza rispetto alle aggravanti, sia in punto di conferma della recidiva qualificata ritenuta dal primo giudice. 3.2. Sotto il primo profilo, la Corte d'appello fa riferimento alla "peculiare capacità a delinquere"dell'imputato, ricordando l'imponente numero di precedenti gravanti sull'imputato, la natura specifica di una parte significativa degli stessi e la non risalenza nel tempo dell'ultimo di tali precedenti specifici. La Corte d'appello, dunque, ben lungi dal porsi (come invece erroneamente preteso dal ricorrente) in discontinuità rispetto alla sentenza di primo grado, la conferma in toto, evidenziando gli specifici elementi che, alla stregua di una motivazione dotata di intrinseca ragionevolezza e di incontestata coerenza con le risultanze procedimentali, impediscono la condivisione delle prospettazioni difensive. È in tale contesto che, al fine di render conto della correttezza del giudizio di subvalenza delle generiche espresso già dal GUP, con incedere lineare e coerente, soggiunge, da un lato, che il buon comportamento procedinnentale del [OSCURATO:PERSONA] afferisce ad una situazione in cui gli elementi a carico erano di per sé sufficienti a giustificare una misura precautelare; dall'altro lato, che la corresponsione di una somma minima, quale quella di euro 500, non corrisponde affatto ad un risarcimento del danno, notevolmente superiore. 3.3. Anche quanto alla recidiva la Corte d'appello offre un'adeguata motivazione, in quanto pone in evidenza, al dì là dell'analisi dei precedenti sopra ricordata, il profilo della "dimostrata capacità organizzativa" dell'imputato "in funzione di commettere azioni contro il patrimonio": profilo - tra l'altro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente - idoneo ad evidenziare proprio quella relazione qualificata tra il nuovo ed i precedenti fatti di reato, di cui infondatamente il ricorrente lamenta la mancata considerazione. 4. La declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiar