CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 22032/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE AREZZO n. 3734/2016 depositata il18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art 170 del DPR 115/2002, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione innanzi al Tribunale di Arezzo avverso l’ordinanza di revoca al gratuito patrocinio, al quale era stata ammessa con riferimento ad un procedimento civile per cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’istanza era stata presentata nell’anno 2013 e la revoca era avvenuta su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, che aveva accertato il superamento dei redditi dichiarati nell’anno 2012. L'opponente dedusse che, sebbene dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d’imposta del 2012 emergeva effettivamente una situazione reddituale che superava i limiti stabiliti dall'art. 76 DPR 115 del 2002, tuttavia nell'anno 2013, in cui era stata introdotta e definita la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le sue condizioni di reddito erano mutate in quanto, in seguito alla perdita del posto di lavoro, aveva percepito un reddito pari ad € 2.818,86, come peraltro risultava dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, riferita all'anno d’imposta 2013. Il Ministero della Giustizia si costituì per resistere all’opposizione. Il Tribunale di Arezzo rigettò l’opposizione perché la Lucaroni, pur avendo provato un cambiamento in peius delle sue condizioni reddituali nel 2013, non aveva documentato la modifica della situazione reddituale al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Con ordinanza interlocutoria del 27.5.2022, il collegio ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso perché effettuata all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e ne ha disposto la rinnovazione nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti perché il Tribunale non avrebbe considerato che la dichiarazione dei redditi allegata all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio si riferiva all’anno di imposta del 2011 in quanto alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stata depositata l’istanza, non era stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012. Del resto, la ricorrente, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio avrebbe espressamente dichiarato di “aver perduto il lavoro e di trovarsi nelle condizioni di reddito idonee all'ammissione al beneficio” ed effettivamente, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2014, relativa all’anno di imposta del 2013, anno in cui era stato introdotto e definito il giudizio per il quale era stato chiesto il beneficio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito un reddito di € 2818,86, che rientrava nella soglia prevista dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'articolo 76 del DPR 115 del 2002, il requisito reddituale previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere valutato in base al reddito risultante dall'ultima dichiarazione. L’art.79, comma 1, lett. d del DPR 115 del 2002 prevede che l’istante debba impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione e quindi, nel caso di specie, al reddito dell'anno 2012 risultante dalla dichiarazione dell'anno 2013. L’ultima dichiarazione va, pertanto, considerata quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, salvo l’integrazione della dichiarazione dei redditi con altri elementi rilevanti per negare o concedere il beneficio, quale il tenore di vita del beneficiario. Tale orientamento può dirsi consolidato nella giurisprudenza civile e penale di questa Corte, che ha individuato il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, integrato dai redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, n.15458; Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4429; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2014, n.17461; (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; Cass. Pen., Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260954). Ne consegue che larevoca dell'ammissione deve essere disposta quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza oppure ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso delgiudizio. Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio era quella relativa all’anno di imposta del 2011 poiché l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata in data 8.3.2013, quando non era ancora maturato il termine per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2012. Il Tribunale ha omesso l’esame della dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, che era decisiva ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio perché ad essa bisognava fare riferimento ai sensi dell’art.76 del DPR 115 del 2002. Ne consegue l’erroneità della decisione del Tribunale per aver considerato i redditi del 2012, che potevano essere documentati con la dichiarazione dei redditi del 2013. Rimaneva fermo l’obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio. L’ordinanza impugnata va, pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Arezzo in persona di altro magistrato. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, ancheper le spese del g iudizio di legittimità, Tribunale di Arezzo in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma,