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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 1961

Cassazione n. 24798/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano, che li dichiarava colpevoli del delitto di furto aggravato dalla destinazione a pubblico servizio, condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 90,00 di multa ciascuno, con sospensione condizionale della pena; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto facendo applicazione del dato normativo, affermando che il delitto rimane procedibile d'ufficio in considerazione della sussistenza dell'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 cod. pen. relativa alla destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità della res, correttamente contestata ed in linea con il dettato normativo, errando il ricorrente allorché richiede la configurazione della destinazione a pubblico servizio del contatore e non della res furtiva, consistente nel caso in esame nell'energia elettrica.

Il caso che qui interessa vede, quindi, una contestazione esplicita dell'aggravante, cosicché deve farsi riferimento al generale principio, affermato da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01, per cui la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (così anche Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773).

In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.

È allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia, mentre transita nella rete, bensì, per l'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio.

Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l'utenza privata, che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale, bensì la fruizione degli altri utenti, dunque la natura di pubblico servizio; Rilevato, pertanto, che it ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigli r stens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano, che li dichiarava colpevoli del delitto di furto aggravato dalla destinazione a pubblico servizio, condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 90,00 di multa ciascuno, con sospensione condizionale della pena; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto facendo applicazione del dato normativo, affermando che il delitto rimane procedibile d'ufficio in considerazione della sussistenza dell'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 cod. pen. relativa alla destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità della res, correttamente contestata ed in linea con il dettato normativo, errando il ricorrente allorché richiede la configurazione della destinazione a pubblico servizio del contatore e non della res furtiva, consistente nel caso in esame nell'energia elettrica. Il caso che qui interessa vede, quindi, una contestazione esplicita dell'aggravante, cosicché deve farsi riferimento al generale principio, affermato da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01, per cui la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (così anche Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. È allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia, mentre transita nella rete, bensì, per l'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l'utenza privata, che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale, bensì la fruizione degli altri utenti, dunque la natura di pubblico servizio; Rilevato, pertanto, che it ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigli r stens
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