CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 08065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/172000 avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'aquila con la sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Teramo con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con un unico motivo, la nullità della sentenza in quanto il decreto di citazione in appello non è stato notificato al difensore d fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] di Edoardo, nominato in data 6/7/2022, prima dell'emissione del decreto di citazione (avvenuta in data 7/7/2023). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di seguito specificato. La notifica del decreto di citazione in appello all' avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente non risulta essere stata effettuata. L'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia integra una causa di nullità assoluta di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., quando incide sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; essa è insanabile solo quando l'inosservanza delle norme riguarda l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore, circostanza questa che si è verificata nel caso di specie poiché dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso data la natura dell'eccezione, la Corte di appello non provvedeva a notificare il decreto di citazione in appello, emesso in data 7/7/2023, al (nuovo) difensore di fiducia la cui nomina era stata comunicata in data 6/9/2022, sicchè si ravvisa una lesione del diritto dell'imputato di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722). Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deliberato il 26/1/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rani DEPOSIT • iN CANCELLARIA 1,1,9) SECONDA SEZIONE