Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44781/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) il primo motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in ordine alla configurabilità del reato ascritto; b) parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso atteso che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto la procedibilità a querela di parte esclusivamente per le fattispecie previste dal primo comma dell'art. 635 cod. pen., mentre nel caso in esame l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto dal secondo comma della medesima norma, avendo danneggiato il portellone ed il cofano di un'autoambulanza in sosta sulla pubblica via; considerato, infatti, che la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 ha chiarito che 1"intervento normativo ha reso procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).

Si precisa, infatti, che «mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica.

Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi.» Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) il primo motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in ordine alla configurabilità del reato ascritto; b) parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso atteso che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto la procedibilità a querela di parte esclusivamente per le fattispecie previste dal primo comma dell'art. 635 cod. pen., mentre nel caso in esame l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto dal secondo comma della medesima norma, avendo danneggiato il portellone ed il cofano di un'autoambulanza in sosta sulla pubblica via; considerato, infatti, che la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 ha chiarito che 1"intervento normativo ha reso procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Si precisa, infatti, che «mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi.» Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris