CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 5 novembre 2012 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. (capo 1) e 322 comma secondo c.p. (capo 2).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla mancata qualificazione del reato di ricettazione contestato quale ipotesi ex art. 648 cpv c.p.; b. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria della prescrizione in ordine al reato di cui al capo 2), prescrizione maturata alla data della decisione in appello, pure valutata la contestata recidiva ed i periodi di sospensione. 3. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione dei giudici territoriali è congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui è stato escluso il riconoscimento dell' ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. (considerando le modalità della condotta attestanti una attività professionale avente ad oggetto la commercializzazione di reperti archeologici di provenienza illecita) in conformità al condivisibile orientamento secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 - dep. 30/12/2013, Brunetti, Rv. 25811801). 3.2. Il secondo motivo è fondato. Il reato ex art. 322 c.p. di cui al capo 2) tenuto conto del tempus commissi delicti (23/04/2009) e dei tempi di prescrizione - pure considerata la ritenuta recidiva - (anni dieci) e ricompresi i periodi di sospensione (dal 19 marzo al 9 luglio 2014) alla data della decisione in appello (8 aprile 2021) era già prescritto. Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) perché estinto per prescrizione con eliminazione del relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. La pena finale per il reato di ricettazione va, quindi, rideterminata in anni due di reclusione ed euro 600 di multa. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato contestato al capo 2) è estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, rideterminando la pena per il reato di ricettazione in anni due di reclusione ed euro 600 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso