CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 27624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PerugiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma delladecisione del Tribunale di quella stessa città – che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole diplurimi furti aggravati dalla esposizione alla pubblica fede di cui ai capi B), C), D), nonché dellaricettazione attenuata (così riqualificata) di cui al capo E), e, riconosciute le circostanzeassolto l’imputato dal reato di cui al capo E), perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato lapena, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.2. Ricorrono per cassazione, con separati atti, i difensori di fiducia dell’imputato, chesvolgono ciascuno un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso per cassazione a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce inosservanzadell’art. 62 n. 4 cod. pen., per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del dannocagionato alle persone offese, e correlati vizi della motivazione, deducendo che ogni singoloreato ha avuto a oggetto beni di modesto valore, ed è stato commesso in danno disupermercati, e quindi di soggetti passivi non versanti in disagiate condizioni economiche,donde l’irrilevanza delle condizioni economiche del soggetto passivo.4. Il ricorso a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza dell’art. 62-bis,cod. pen., e correlati vizi della motivazione con riguardo al diniego del giudizio di prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica, laddove non ha riconosciuto chela condotta dell’imputato sia ascrivibile unicamente alle sue condizioni di vita disagiate.5. Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.6.E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, quand'anche i fatti di reato, plurimi,siano stati unificati nel vincolo della continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62n.4 cod. pen. deve essere valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nelmedesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolofatto-reato (Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015,Soardi, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Bortolotto, Rv. 237329,Sez. 2 n. 49478 del 31/10/2023, Tosti, Rv. 28567302).6.1. La Corte di appello ha giustificato il diniego della predetta circostanza attenuanteosservando che i furti non hanno avuto a oggetto beni di infimo valore (nonostante nel capo B)fosse contestato il furto di confezioni di carne del complessivo valore di euro 6,68), e facendoriferimento alla sottrazione della pluralità di bottiglie di whisky, oggetto dei soli furti di cui aisoli capi B) e D).6.2. Quest’ultima affermazione è errata in diritto per quanto appena sopra chiarito; laprima è invece assertiva e illogica, in quanto non spiega perché la sottrazione di merce delvalore di pochi euro non abbia prodotto un danno di lieve entità.7.Il motivo relativo al giudizio di comparazione delle circostanze è del tutto genericamenteformulato, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato ampiagiustificazione della propria valutazione, (cfr. pg. 6), e, per quanto appare dalla lettura dellanon contestata sintesi dei motivi di impugnazione, riportata nella sentenza impugnata, ancheinedito nella sua attuale declinazione concreta.8. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla circostanza attenuantedi cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze, P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4,cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Firenze.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena